IL DIRETTORE GENERALE
                   della pesca e dell'acquacoltura
  Vista  la  legge  14 luglio  1965,  n. 963e, ss. mm, concernente la
disciplina   della   pesca   marittima   e  relativo  regolamento  di
attuazione;
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio del 12 ottobre
1993, che ha istituito un regime di controllo applicabile nell'ambito
della politica comune della pesca;
  Visto  il regolamento n. 686/1997 del Consiglio del 14 aprile 1997,
che  ha  sancito  l'obbligo  di  istituire  un  sistema  di controllo
satellitare  per  i  pescherecci  comunitari,  aventi lunghezza fuori
tutta  superiore  a  24  metri,  denominato V.M.S. (vessel monitoring
system), al fine di poter controllare le attivita' durante le battute
di pesca ;
  Visti  i  risultati delle attivita' svolte durante il primo periodo
di  operativita'  del sistema V.M.S. gestito dal Comando Generale del
Corpo  delle  Capitanerie di Porto, durante il quale i relativi oneri
sono stati sostenuti dall'Amministrazione Mi .P. A. F.;
  Considerato  che  detti  oneri,  comprendenti  sia  i  costi  delle
trasmissioni satellitari dei dati - bordo/terra - che la manutenzione
e/o  sostituzione  degli appartai di bordo (blue box) a decorrere dal
1°  gennaio  2005  dovranno  essere  necessariamente  sostenuti dagli
armatori/proprietari  delle  navi  soggette al controllo satellitare,
affinche'   sia  assicurata  una  gestione  autonoma  degli  apparati
installati  a  bordo delle rispettive navi da pesca per uniformarsi a
quanto gia' avviene negli altri Stati membri dell'Unione europea;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 2244/2003 del 18 dicembre 2003 della
Commissione  che  ha  statuito  un inderogabile divieto di effettuare
battute  di  pesca  alle  navi  comunitarie  soggette all'obbligo del
controllo  satellitare,  ovunque  esse  operino ed a quelle dei Paesi
terzi  che  operino  nelle  acque  comunitarie,  senza apparati o con
apparati guasti, difettosi e/o non funzionanti;
  Visto la legge 27 marzo 2004 n. 77 ;
  Stante   la   necessita'   di   procedere   prioritariamente   alle
intestazioni    delle    utenze    satellitari    a    carico   degli
armatori/proprietari di navi soggette all'obbligo di cui innanzi;
  Ritenuto   necessario   assicurare   l'effettiva  attuazione  delle
iniziative  di  cui  sopra,  in aderenza ai precetti comunitari e, di
sanzionare eventuali inadempienze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  fatto  obbligo  agli  armatori/proprietari  di  navi  da  pesca
nazionali,   ovunque  esse  operino,  aventi  lunghezza  fuori  tutta
superiore  a  24  metri,  dotate di apparato di controllo satellitare
(c.d. blue box) di provvedere a proprie cure e spese all'intestazione
delle  utenze relative al traffico satellitare effettuato tramite gli
apparati  di  bordo,  attualmente  in carico all'Amministrazione e di
sostenerne  i  relativi  costi  di  gestione (trasmissione dei dati e
manutenzione ordinaria e straordinaria).
  L'obbligo  dell'intestazione delle utenze satellitari dovra' essere
attuato entro e non oltre il 31 dicembre 2004, mentre l'accollo degli
oneri economici, relativi alla gestione degli apparati di bordo (blue
box), decorreranno dal 1° gennaio 2005.