L'AUTORITA'

  Nella  riunione  della  commissione per le infrastrutture e le reti
del 3 novembre 2004;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante
«Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed,
in particolare, gli articoli 11 e 83;
  Vista  la  delibera  n.  36/02/CONS,  del  6 febbraio 2002, recante
«Regole e modalita' organizzative per la realizzazione e l'offerta di
un  servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio
universale»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana n. 60 del 12 marzo 2002;
  Vista  la  delibera  n.  180/02/CONS,  del  13 giugno 2002, recante
«Regole e modalita' organizzative per la realizzazione e l'offerta di
un  servizio  di elenco telefonico generale: disposizioni attuative»,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159
del 9 luglio 2002;
  Vista la delibera n. 9/09/CIR, del 3 luglio 2003, recante «Piano di
numerazione   nel   settore   delle  telecomunicazioni  e  disciplina
attuativa»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana n. 177 del 1° agosto 2003;
  Vista  la comunicazione di avvio del procedimento «Attribuzione dei
diritti  d'uso  delle  numerazioni  per  i  servizi  di  informazione
abbonati»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  del  24 settembre  2003,  n.  222,  con la quale i soggetti
interessati  erano  stati  invitati  a  far  pervenire  all'Autorita'
memorie  scritte,  documenti  e  pareri  sugli  argomenti relativi al
procedimento;
  Visti  i  contributi  ricevuti dai soggetti interessati ai sensi di
quanto  indicato  nella  comunicazione  di  avvio  del  procedimento,
nonche'  quelli  acquisiti  nel  corso delle audizioni con i soggetti
interessati;
  Vista  la  delibera  n.  1/04/CIR  recante  «Consultazione pubblica
concernente  la  proposta di provvedimento relativo a attribuzione di
diritti  d'uso  delle  numerazioni  per  i  servizi  di  informazione
abbonati»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana   del  16 aprile  2004,  n.  89  con  la  quale  i  soggetti
interessati   sono   stati   invitati  a  far  pervenire  le  proprie
osservazioni   in  merito  alla  proposta  di  provvedimento  di  cui
all'allegato B della sopra citata delibera;
  Considerati  i contributi ricevuti per la consultazione pubblica di
cui  alla  delibera  n. 1/04/CIR dagli operatori di telecomunicazione
Vodafone  Omnitel,  TIM, Wind Telecomunicazioni, Telecom Italia, H3G,
Atlanet,  Seat,  Infocall, The Number UK, nonche' dall'organizzazione
sindacale FLMU-CUB;
  Considerato quanto segue:
1) Il procedimento istruttorio.
  1.  L'Autorita',  con  l'art.  24  dell'allegato  alla  delibera n.
9/09/CIR,   recante   «Piano   di   numerazione   nel  settore  delle
telecomunicazioni  e  disciplina  attuativa»,  di  seguito  Piano  di
numerazione,   ha   previsto   l'introduzione  di  una  categoria  di
numerazioni  per  l'offerta  dei  servizi  di  informazioni abbonati.
All'art.  28,  comma  4,  del Piano di numerazione, l'Autorita' si e'
riservata  di  definire, con separato provvedimento, il calendario di
attuazione,  i  requisiti  soggettivi  per l'attribuzione dei diritti
d'uso  e le relative modalita' di attribuzione per le numerazioni per
servizi di informazione abbonati di cui all'art. 24 sopra citato.
  2.  Facendo  seguito  a  tale  decisione, l'Autorita' ha avviato il
procedimento  «Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i
servizi di informazione abbonati» con la comunicazione pubblicata sul
proprio sito web in data 15 settembre 2003 e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 24 settembre 2003, n. 222.
  3.  Nel  corso  della  fase  istruttoria  sono  stati  convocati in
audizione gli operatori che, nel corso del procedimento relativo alla
revisione  del Piano di numerazione di cui alla delibera n. 9/03/CIR,
avevano  fornito contributi e proposte in merito alle numerazioni per
i servizi di informazioni elenco abbonati, nonche' le imprese che, ai
sensi  della  comunicazione di avvio del presente procedimento, hanno
fornito  contributi  scritti e avanzato richiesta di essere convocati
in audizione.
  4.  In  particolare sono stati convocati in audizione gli operatori
H3G   S.p.a.,   Vodafone   Omnitel   N.V.,   Edisontel  S.p.a.,  Wind
Telecomunicazioni  S.p.a.,  Atlanet  S.p.a.,  Telecom  Italia S.p.a.,
Fastweb  S.p.a.,  Seat  Pagine  Gialle  S.p.a.,  Tim S.p.a. e Albacom
S.p.a. Quest'ultimo, convocato con lettera prot. n. U/04312/03/NA del
6 ottobre  2003,  non  ha  pero'  ritenuto di intervenire. Sono state
inoltre  acquisite  le  memorie  scritte  fornite  dalle societa' H3G
S.p.a.,  Vodafone  Omnitel  NV, Wind Telecomunicazioni S.p.A, Telecom
Italia S.p.a., Seat Pagine Gialle S.p.a., Fastweb S.p.a. e The Number
UK Ltd.
  5.  L'Autorita',  dopo  aver  analizzato  i contributi ricevuti dai
soggetti  interessati ai sensi di quanto indicato nella comunicazione
di  avvio  del procedimento, nonche' quelli acquisiti nel corso delle
audizioni,   ha   sottoposto   a   consultazione  pubblica  i  propri
orientamenti  in  merito  all'attribuzione  dei  diritti  d'uso delle
numerazioni  per  i  servizi  informazione  abbonati, contenuti nella
proposta  di  provvedimento  di  cui all'allegato B della delibera n.
1/04/CIR.  La  consultazione pubblica, di durata pari a trenta giorni
dalla  pubblicazione  sulla  Gazzetta Ufficiale della delibera, si e'
conclusa in data 17 maggio 2004.
  6.  Entro  il  predetto  termine sono stati ricevuti contributi dai
seguenti  operatori  di comunicazioni elettroniche: Vodafone Omnitel,
TIM,  Wind  Telecomunicazioni,  Telecom  Italia,  H3G, Atlanet, Seat,
Infocall,   The  Number  UK,  nonche'  dall'organizzazione  sindacale
FLMU-CUB.
  7. Gli operatori, Vodafone Omnitel, Wind Telecomunicazioni, Telecom
Italia,  Seat,  Infocall,  The Number UK e l'organizzazione sindacale
FLMU-CUB hanno, inoltre, chiesto, nei termini previsti dalla delibera
n. 1/04/CIR, di illustrare il documento prodotto per la consultazione
nel corso di un'audizione. A tal fine le predette societa' sono state
convocate in audizione in data 10 maggio (Flmu-Cub), 13 maggio (Wind,
Seat,  Infocall),  14 maggio  (Telecom,  Vodafone)  e  17 maggio (The
Number UK).
2) Il quadro normativo e gli obiettivi del presente procedimento.
  8.  La  delibera  n.  36/02/CONS  ha  disposto  le  modalita' ed il
calendario attuativo per la costituzione dell'elenco generale e della
relativa  base  di  dati unica degli abbonati ai servizi di tutti gli
operatori   di   telefonia  fissa  e  mobile  attivi  sul  territorio
nazionale.  In  particolare, la base di dati unica ha la finalita' di
garantire una piena concorrenza nel mercato dei servizi a valle della
base di dati unica, ovvero i servizi di predisposizione degli elenchi
telefonici  ed  i  servizi  di  informazione  abbonati.  Inoltre,  la
medesima  delibera  n.  36/02/CONS, ha previsto, sempre con finalita'
pro-concorrenziali,  l'identificazione  di una specifica categoria di
numerazioni   attraverso   la   quale  gli  operatori  e  le  imprese
interessate  potessero  espletare, in condizioni di parita' anche dal
punto di vista della numerazione, i servizi di informazione abbonati.
  9. A tale riguardo, occorre sottolineare che Telecom Italia ha sino
ad  ora  utilizzato  una  numerazione breve a due cifre («12») per lo
svolgimento  del  proprio  servizio  di  informazione  abbonati e che
attraverso  tale servizio, Telecom Italia ha adempiuto all'obbligo di
fornitura  dei  servizi  di  informazione  abbonati,  nell'ambito del
servizio  universale,  di  cui  all'art.  3,  comma 1, lettera c) del
decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  318/97.  Cio'  sino
all'entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche (di
seguito  Codice)  di  cui al decreto legislativo n. 259 del 1° agosto
2003  che recepisce il nuovo quadro regolamentare comunitario in tema
di   comunicazioni  elettroniche  e  che  ha  escluso  tale  servizio
dall'obbligo  di  fornitura  di  servizio  universale. Telecom Italia
tuttavia  continua  ad  utilizzare  la  numerazione 12 per il proprio
servizio di informazione abbonati.
  10.  L'Autorita', in attuazione a quanto disposto dalla delibera n.
36/02/CIR,  ha  identificato,  all'art.  24 del Piano di numerazione,
l'arco   di   numerazione   «12xy»  per  l'espletamento  dei  servizi
informazione  abbonati,  demandando  ad uno specifico procedimento la
definizione  del  calendario  di  attuazione per l'introduzione della
nuova  numerazione,  dei  requisiti soggettivi per l'attribuzione dei
diritti  d'uso  e  le  relative modalita' di attribuzione dei diritti
d'uso  delle  numerazioni  in  questione.  Tale previsione risulta in
linea  con  i poteri attribuiti all'Autorita' dal Codice che prevede,
all'articolo 15,   comma  2:  «L'Autorita'  stabilisce  il  Piano  di
numerazione  e  le  procedure  di  assegnazione della numerazione nel
rispetto   dei   principi   di   obiettivita',   trasparenza   e  non
discriminazione, in modo da assicurare parita' di trattamento a tutti
i  fornitori  dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico».
3) Il calendario di attuazione.
  11.  L'Autorita'  nella  delibera  n. 1/04/CIR aveva proposto quale
data   di  avvio  del  servizio  informazioni  abbonati  sulle  nuove
numerazioni  12xy  quella  del  1° gennaio  2005, prevedendo anche la
contestuale  cessazione  dell'offerta del servizio offerto da Telecom
Italia   sulla   numerazione  12.  Relativamente  alle  modalita'  di
comunicazione  all'utenza  dell'apertura delle nuove numerazioni 12xy
per  l'offerta di servizi di informazione abbonati, l'Autorita' aveva
espresso  l'orientamento di richiedere agli operatori l'effettuazione
di   una  campagna  informativa,  da  realizzarsi  nei  quattro  mesi
antecedenti l'avvio del nuovo servizio, sia attraverso la numerazione
12  di  Telecom  Italia,  sia  attraverso  le fatture ed i servizi di
Customer   Care   di   tutti   gli  operatori,  specificando  che  le
informazioni  agli  utenti  sulla  apertura  delle  numerazioni  12xy
dovevano  essere fornite senza riportare indicazioni in merito ad una
o piu' numerazioni specifiche assegnate alle imprese. Nei dodici mesi
successivi   all'avvio  delle  nuove  numerazioni  l'Autorita'  aveva
proposto,  inoltre,  per l'utenza che selezioni la numerazione 12, la
fornitura  da parte di tutti gli operatori di accesso di un messaggio
informativo, nelle medesime modalita' su indicate.
  12.  Relativamente  alla  data  di  avvio del servizio informazioni
abbonati   sulle  nuove  numerazioni  12xy,  alcuni  operatori  hanno
espresso  l'esigenza di posticipare tale data, sia per la definizione
degli  aspetti tecnici, sia per garantire una migliore conoscenza dei
nuovi  servizi  da  parte  dell'utenza  ed assicurare una transizione
graduale  alle  nuove numerazioni. In particolare, viene sottolineato
da   un   partecipante  che  dovrebbe  essere  garantito  un  periodo
sufficientemente  lungo tra la data di completamento della prima fase
di  assegnazione delle numerazioni e la data di avvio del servizio al
fine di consentire, in particolar modo alle imprese di nuovo ingresso
sul  mercato,  di  approntare  la  propria  organizzazione ed offerta
commerciale  nonche'  di completare le necessarie attivita' tecniche.
Altri  operatori  sottolineano la necessita' di fissare termini brevi
per  l'avvio  del  servizio  informazione  abbonati,  allo  scopo  di
garantire  all'utenza  un  tempestivo  beneficio  del nuovo regime di
concorrenza.  In  definitiva,  tenendo  conto  anche  dei  contributi
ricevuti  nella  fase  del  procedimento  antecedente  l'avvio  della
consultazione  pubblica  di cui alla delibera n. 1/04/CIR, i soggetti
intervenuti  nel  procedimento hanno indicato un intervallo temporale
per   l'avvio   del   servizio   informazioni  abbonati  sulle  nuove
numerazioni  12xy  compreso tra i tre e gli undici mesi dall'adozione
del  provvedimento  finale.  Per le medesime esigenze sopra esposte e
con   particolare   riferimento   alle   attivita'  tecniche,  alcuni
partecipanti alla consultazione sottolineano l'esigenza di un periodo
di  coesistenza  tra  le  nuove numerazioni 12xy e la numerazione 12,
variabile  dai  sei ai dodici mesi successivi all'avvio. Uno di essi,
in particolare, in considerazione delle difficolta' tecniche relative
all'implementazione   di   tale   periodo   di   coesistenza,  invita
l'Autorita'  a  considerare  l'opportunita'  di  individuare,  per la
fornitura del servizio informazione abbonati, una numerazione diversa
da quella prevista.
  13.  Relativamente alle modalita' di comunicazione all'utenza della
possibilita'  di  accedere  ai  servizi informazione abbonati offerti
sulle    numerazioni   12xy,   alcuni   operatori   non   condividono
l'orientamento   dell'Autorita'   secondo   il   quale   le  suddette
informazioni devono essere fornite in modalita' neutrale ovvero senza
indicazione   della  numerazione  12xy  che  sara'  assegnata  ad  un
particolare  operatore, in quanto potrebbe causare un disorientamento
dell'utenza consequenziale ad una poco diffusa conoscenza delle nuove
numerazioni.  Sono state pertanto proposte alcune soluzioni, quali ad
esempio  includere  nel  messaggio  informativo  la  lista  in ordine
casuale  di  tutte le nuove numerazioni assegnate oppure indicare una
sola  delle numerazioni assegnate individuata in maniera casuale. Una
parte  degli  operatori  sottolinea, inoltre, l'esigenza di estendere
l'obbligo  del  messaggio  informativo  neutrale  anche ai servizi di
informazione  abbonati offerti allo stato sulle numerazioni in decade
4, nonche', per alcuni, anche sulle numerazioni 892 e 899, allo scopo
di  assicurare  un'effettiva parita' di trattamento. Uno dei soggetti
intervenuti    nel    procedimento,   infine,   ritenendo   esistente
un'asimmetria  competitiva  a  vantaggio  dell'operatore incumbent di
rete  fissa,  ritiene opportuno imporre solo a quest'ultimo l'obbligo
di  una  campagna  informativa  neutrale,  e consentire, invece, agli
altri  operatori  di comunicare alla propria clientela le numerazioni
12xy a loro assegnate.
  14.  L'Autorita',  alla  luce delle osservazioni ricevute nel corso
della  consultazione  pubblica  e tenuto conto dei tempi necessari al
Ministero  delle  comunicazioni  per  l'effettuazione delle verifiche
relative alla richiesta di autorizzazione per la fornitura di servizi
informazione  abbonati  nonche' per l'espletamento della procedura di
prima  assegnazione  delle  numerazioni e la conseguente attribuzione
dei relativi diritti d'uso alle imprese, ritiene opportuno fissare al
1° luglio  2005  la data di avvio dei servizi sulle nuove numerazioni
12xy.  L'Autorita',  infatti,  nella determinazione del calendario di
apertura,  persegue  il  duplice  obiettivo  di consentire l'avvio di
un'equa  concorrenza  tra  le  imprese  nell'offerta  dei  servizi di
informazione  abbonati  e  di  far beneficiare gli utenti delle nuove
offerte,  sia  in  termini  di  numero  che  di  qualita' dei servizi
offerti, il piu' rapidamente possibile. Cio' comunque compatibilmente
con   i  tempi  necessari  per  attuare  gli  adempimenti  tecnici  e
procedurali  necessari  all'apertura  delle  nuove  numerazioni e per
informare  l'utenza  dei cambiamenti in atto. L'Autorita', quindi, di
fronte  alle diverse posizioni rappresentate dai soggetti intervenuti
nel  procedimento,  i quali hanno indicato termini variabili da tre a
undici  mesi  dall'adozione  del provvedimento finale, ritiene che la
data  del  1° luglio 2005 rappresenti il giusto bilanciamento tra, da
una   parte,   le   esigenze   di   disporre   di  tempi  congrui  di
predisposizione  tecnica e commerciale e la necessita' di fornire una
effettiva  ed  adeguata  informazione all'utenza e, dall'altra parte,
gli  interessi  delle imprese ad offrire i propri servizi sulle nuove
numerazioni  e degli utenti a beneficiare di queste nuove offerte nel
piu' breve tempo possibile.
  La  data di avvio cosi' determinata dall'Autorita' risulta peraltro
coerente con la tempistica necessaria per l'acquisizione del consenso
informato  degli  abbonati da parte degli operatori e per la completa
realizzazione  della  base  di  dati  unica  di  cui alla delibera n.
36/02/CONS.   A   tal   proposito   si  richiamano  i  tempi  fissati
dall'Autorita'  Garante  dei  dati personali nel parere del 15 luglio
2004,  per  l'adeguamento alle prescrizioni in materia di trattamento
dei  dati  personali per la formazione dei nuovi elenchi telefonici e
per  la  prestazione  di  servizi  informazione  agli  utenti. Appare
infatti  evidente  che  una  effettiva  concorrenza  nel  mercato dei
servizi   di   informazione  abbonati  sulle  numerazioni  12xy  puo'
realizzarsi  solo  con  la  messa  a disposizione di tutte le imprese
interessate  dell'elenco  generale realizzato secondo quanto disposto
dalla delibera n. 36/02/CONS.
  15.   In   merito   alle  modalita'  di  comunicazione  all'utenza,
l'Autorita',   preso   atto   delle   osservazioni   pervenute  nella
consultazione,  ribadisce,  cosi'  come  affermato  nel  paragrafo 11
dell'allegato  B  alla delibera n. 1/04/CIR, la necessita' di fornire
un  messaggio  informativo  agli utenti che selezionano il numero 12,
che  indichi  in  maniera  neutrale  la  possibilita'  di accedere ai
servizi sulle nuove numerazioni 12xy. Tale messaggio sara' fornito da
Telecom  Italia  nei  quattro mesi antecedenti la data di avvio delle
nuove numerazioni e da tutti gli operatori di accesso di rete fissa e
mobile  nei  dodici  mesi  successivi a tale data. Inoltre, alla luce
delle  osservazioni ricevute, l'Autorita' ritiene opportuno estendere
la fornitura del messaggio informativo anche nel caso di accesso alle
numerazioni  in  decade  4,  allo  stato  utilizzate per i servizi di
informazione   abbonati,   con   le   medesime   modalita'.  Altresi'
l'Autorita'  ribadisce  la  necessita'  di  fornire una comunicazione
all'utente  attraverso  la fattura o conto telefonico, precisando che
sono  tenuti ad attuare quest'ultima modalita' di comunicazione tutti
gli  operatori  di accesso, inclusi gli operatori mobili nell'ipotesi
di   cliente  post-pagato,  per  almeno  due  cicli  di  fatturazione
antecedenti  e  successivi la data di avvio delle nuove numerazioni e
che  tale  comunicazione  dovra' contenere l'elenco di tutti i numeri
12xy  assegnati.  L'Autorita',  peraltro,  ritiene  che l'imposizione
della messaggistica neutrale non debba estendersi anche ai servizi di
assistenza  clienti «customer care» offerti dagli operatori, anche in
considerazione   della   gratuita'   del  servizio  finalizzato  alla
assistenza della propria clientela.
  16.  L'Autorita',  richiamando  espressamente  i  paragrafi 11 e 12
dell'allegato B alla delibera n. 1/04/CIR, ritiene che l'introduzione
delle  nuove numerazioni 12xy debba avvenire, a partire dalla data di
avvio senza alcuna fase di coesistenza tra la numerazione 12 e quelle
12xy  a  4  cifre.  L'Autorita', infatti, stima la durata del periodo
transitorio, decorrente dall'adozione del presente provvedimento alla
data  di avvio, fissata al 1° luglio 2005, ragionevolmente adeguata a
garantire  la  salvaguardia  dell'utenza e l'espletamento di tutte le
attivita'   tecniche   necessarie  all'avvio  operativo  delle  nuove
numerazioni  12xy.  A  tal proposito, si ribadisce che tale misura e'
necessaria  anche  a  garantire  una  sostanziale parita' tra tutti i
soggetti  che  intendono fornire servizio informazione abbonati sulle
nuove  numerazioni  12xy  ed ad evitare che un periodo di coesistenza
tra  differenti  numerazioni  possa  generare incertezza e confusione
negli   utenti.   L'Autorita'   tuttavia,   tenuto  conto  di  alcune
osservazioni   pervenute  nel  corso  della  consultazione  pubblica,
ritiene  adeguato consentire un periodo di coesistenza di due mesi, a
partire  dalla  data  di avvio, tra le numerazioni 12xy e quelle allo
stato  attivate  da  alcuni operatori di accesso sulla decade 4. Tale
periodo  di  coesistenza,  non  ponendo problemi tecnici dal punto di
vista  della  sovrapposizione  di  numerazioni  con  le  stesse cifre
iniziali  consentira'  agli  utenti  nella prima fase successiva alla
chiusura  del  numero  12  di  avere  comunque a disposizione, per un
periodo  transitorio,  alcune  numerazioni gia' note per l'accesso ai
servizi di informazioni abbonati.
4) Condizioni  per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni
per servizi di informazione abbonati.
  17.  Nella  proposta  di  provvedimento contenuta nella delibera n.
1/04/CIR,  l'Autorita'  aveva  ritenuto,  quale  requisito soggettivo
necessario  per  l'attribuzione  dei  diritti  d'uso  delle  relative
numerazioni,  il  possesso  di  un'autorizzazione per la fornitura di
servizi  di  comunicazione  elettronica  al  pubblico  che  includa i
servizi di informazione abbonati. In merito all'orientamento espresso
dall'Autorita',   alcuni   operatori   hanno  confermato  la  propria
posizione  secondo  la  quale  e' necessario limitare, per ragioni di
natura  regolamentare  nonche'  economica, l'assegnazione delle nuove
numerazioni  12xy  ai  soli  soggetti gia' assegnatari di numerazioni
geografiche.
  18. In merito a tale aspetto l'Autorita' osserva che il servizio di
informazione   abbonati   rientra  tra  i  servizi  di  comunicazione
elettronica  di  cui  all'art.  1,  lettera g) del codice, per la sua
innegabile  complementarita'  al  servizio  di telefonia. L'Autorita'
ritiene,  quindi,  che  per  tutte  le  imprese che intendano fornire
servizi    di   informazione   abbonati,   risulti   sufficiente   il
conseguimento  di  una  «autorizzazione generale per la fornitura del
servizio di informazione abbonati», di nuovo tipo, ai sensi dell'art.
25   del   codice.   Ai   fini   della   corresponsione  dei  diritti
amministrativi  di  cui  all'art.  34  del  codice,  tale servizio e'
ricompreso  nelle  fattispecie dell'art. 1, comma 2, dell'allegato 10
al codice.
  19. In merito all'offerta del servizio addizionale di completamento
della   chiamata,  in  virtu'  del  quale  e'  possibile  raggiungere
direttamente  la numerazione oggetto della richiesta di informazioni,
l'Autorita'  aveva  manifestato l'orientamento di ritenere necessario
il  possesso  di  un'autorizzazione  generale  per  la  fornitura del
servizio  telefonico  accessibile al pubblico, da parte delle imprese
che  intendano  offrire tale servizio. Alcuni soggetti hanno espresso
il  loro dissenso, ritenendo che tale requisito sia non proporzionato
alle  caratteristiche  dell'attivita'  che  i  fornitori del servizio
informazioni  abbonati  si propongono di svolgere e che, per di piu',
imponga  a quest'ultimi ingenti oneri finanziari addizionali, ponendo
cosi'  una  barriera  all'ingresso  del mercato dei servizi in esame.
Tuttavia,  nell'ipotesi  in  cui  l'Autorita' confermasse il suddetto
orientamento,  i  medesimi  operatori chiedono che i requisiti per il
rilascio   dell'autorizzazione   generale  in  oggetto  siano  almeno
proporzionati  alla  tipologia  di  servizio per la cui erogazione e'
imposta l'autorizzazione stessa.
  20.  L'Autorita', anche in considerazione delle osservazioni svolte
dai soggetti intervenuti nella consultazione, ritiene che il possesso
di   un'autorizzazione   generale   per  la  fornitura  del  servizio
telefonico  accessibile  al  pubblico  per  l'offerta del servizio di
completamento  della  chiamata  possa  configurarsi come un requisito
eccessivo  e non giustificato nei confronti delle imprese, differenti
dagli operatori gia' autorizzati alla fornitura di servizi di fonia o
di  comunicazioni  mobili  e  personali,  che  intendono  offrire  il
completamento  della  chiamata  nella  propria offerta di servizio di
informazione  abbonati.  Tali  imprese, infatti, potranno decidere di
avvalersi, per tale servizio, dei servizi di telefonia vocale offerti
da altro operatore a cio' abilitato. In tale situazione, il fornitore
di  servizi  di  informazione abbonati si limitera' ad effettuare una
rivendita  di  traffico telefonico, acquistando determinate quantita'
di  traffico  da  un  operatore autorizzato all'offerta di servizi di
telefonia  vocale. In questa ipotesi, l'Autorita' ritiene adeguato il
conseguimento  di  una  »autorizzazione  alla  rivendita  di traffico
telefonico»,  ai  sensi dell'art. 25 del codice, in aggiunta a quella
per  l'offerta  del  servizio  informazione  abbonati.  Ai fini della
corresponsione  dei  diritti  amministrativi  di  cui all'art. 34 del
codice, tale autorizzazione e' ricompresa nelle fattispecie dell'art.
1, comma 2, dell'allegato 10 al codice.
  21.   L'Autorita',   nella  delibera  n.  1/04/CIR  aveva  ritenuto
opportuna una definizione delle specifiche condizioni di attribuzione
dei  diritti  d'uso  sulle  numerazioni  12xy,  cosi'  come  previsto
dall'art.  28,  comma  1,  del  Codice,  al  fine  di garantire l'uso
efficiente  delle  stesse  nel  rispetto  delle finalita' di sviluppo
della  concorrenza  e  di  tutela  dell'utenza.  In  merito  a questo
aspetto,   gli   operatori   intervenuti   nel   procedimento   hanno
generalmente  condiviso  l'orientamento  espresso  dall'Autorita'. Si
ribadisce,   pertanto,   quanto   gia'  affermato  nel  paragrafo  15
dell'allegato  B alla delibera n. 1/04/CIR. In merito alla condizione
di  assicurare  il costante aggiornamento delle informazioni relative
agli  abbonati  di  tutti  gli  operatori  di rete fissa e mobile, si
sottolinea  l'esigenza  che  tali  aggiornamenti  avvengano  con  una
cadenza  coerente  con  quella prevista negli accordi quadro conclusi
tra  gli  operatori  che  partecipano alla costituzione della base di
dati unica.
  22.  L'Autorita'  ritiene,  inoltre,  che  in  considerazione della
rilevanza  verso  gli  utenti  del  servizio informazione abbonati e,
quindi,  della  necessita'  di garantire all'utenza la disponibilita'
dello   stesso  in  qualsiasi  arco  temporale  della  giornata,  sia
necessario   includere   tra  le  condizioni  di  attribuzione  anche
l'apertura  del  servizio  ventiquattro ore su ventiquattro, anche al
fine di assicurare un uso efficiente delle numerazioni 12xy. Inoltre,
sempre  con riferimento a tale fine e nel rispetto della finalita' di
tutela   dell'utenza,   l'Autorita'   ritiene   opportuno  richiamare
espressamente,  tra  le suddette condizioni, il rispetto della stessa
normativa in materia di qualita' e carte dei servizi applicabile alla
telefonia  vocale  fissa,  con  particolare  riferimento  ai  servizi
informazione abbonati/consultazione elenchi.
5) Modalita'  per  l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni
per servizi di informazione abbonati.
  23. Relativamente alle modalita' di attribuzione, l'Autorita' aveva
manifestato   l'orientamento   di  limitare  ad  una  le  numerazioni
assegnabili  a  ciascun  soggetto  richiedente,  almeno nella fase di
avvio,  e  di  adottare  i  criteri  di  norma  previsti dal Piano di
numerazione  per  l'attribuzione  delle  altre numerazioni. Nel corso
della   consultazione   pubblica   gli   operatori   intervenuti  nel
procedimento  hanno  generalmente  manifestato l'esigenza di ottenere
l'assegnazione  di  piu'  di una numerazione (almeno due), al fine di
poter  specializzare  i  servizi  offerti  e  migliorare,  quindi, la
qualita' della prestazione.
  24.  Una parte degli operatori, inoltre, ha riaffermato di ritenere
opportuna l'attribuzione di numerazioni di immediata riconoscibilita'
e  che richiamano mnemonicamente i codici di Customer care o i codici
di  Carrier  selection  attualmente  in  uso  da  parte  degli stessi
operatori.  A  tal  fine  e' richiesta una modifica della delibera n.
9/03/CIR,  volta  ad includere tra le numerazioni da assegnare alcune
delle numerazioni attualmente non attribuibili.
  25.  Al  contrario,  altri  operatori non condividono la previsione
della  possibilita'  di  eccezioni  al Piano di numerazione contenuta
nella  proposta  di  provvedimento, ritenendo che un'attribuzione non
discriminatoria delle nuove numerazioni sia presupposto indefettibile
per la creazione di un regime di effettiva concorrenza.
  26.  L'Autorita',  in merito alla quantita' di numeri assegnabili a
ciascun   operatore,   richiamando   espressamente  il  paragrafo  18
dell'allegato  B alla delibera n. 1/04/CIR, conferma la necessita' di
limitare  ad  una  le  numerazioni  assegnabili  a  ciascun  soggetto
richiedente,  almeno  nella  fase di avvio delle numerazioni 12xy, in
considerazione   del   limitato  numero  di  numerazioni  a  4  cifre
disponibili  e  dell'esigenza  di favorire l'ingresso sul mercato del
maggior   numero   di  soggetti  interessati.  Appare  inoltre  utile
accompagnare  tale previsione con quella di limitare in ogni caso a 3
il numero totale massimo di numerazioni che possono essere attribuite
nell'insieme a societa' legate tra loro da relazioni di controllo e/o
collegamento.  Tale  ultima previsione consentira', soprattutto nella
fase  di  prima  attribuzione  delle  numerazioni  12xy,  di  evitare
fenomeni  di  accaparramento  di  numerazioni  da  parte del medesimo
gruppo societario.
  27.  In  merito  alla  esigenza  prospettata  da alcuni soggetti di
associare  in  maniera  mnemonica le numerazioni 12xy ad altri numeri
noti  al  pubblico  gia'  utilizzati da alcuni operatori, l'Autorita'
ritiene  che  questo  criterio  preferenziale di assegnazione non sia
ammissibile.  Si  osserva,  infatti,  che non esiste alcun fondamento
normativo  alla  richiesta  avanzata  da una parte degli operatori di
essere  preferiti  ad  altri nell'assegnazione di determinati numeri.
Inoltre,  l'utilizzo  di  un  criterio  di  assegnazione basato sulla
mnemonicita'  andrebbe  a  minare  i  principi  di obiettivita' e non
discriminazione,  di  cui  all'art.  15,  comma  2,  del  codice,  in
osservanza  dei  quali  le procedure di assegnazione di numeri devono
assicurare la parita' di trattamento tra tutti i fornitori di servizi
di comunicazione elettronica. Pertanto, non esiste alcuna motivazione
che  consenta  di  derogare  all'applicazione  dei  criteri  di norma
adottati  per  l'assegnazione  delle  altre  numerazioni previste dal
Piano  di  numerazione,  vale  a dire l'attribuzione sulla base della
data  di  presentazione  della  domanda e, laddove possibile, in base
alle preferenze indicate dai richiedenti.
  28.   Con   riferimento  alla  possibilita'  di  richiesta  di  una
numerazione 12xy da parte di un'impresa autorizzata alla fornitura di
reti  pubbliche  di  comunicazioni  per conto di un'altra autorizzata
all'offerta di servizi di comunicazione elettronica, alcuni operatori
hanno  manifestato  perplessita'  su tale orientamento, ritenendo che
cosi'  non  solo  si  renderebbe  piu'  difficile  il controllo degli
obblighi  imposti  agli  operatori  ma,  poi, si verrebbe a creare il
pericolo di un aggiramento del limite massimo di numeri richiedibili.
Un   altro  operatore,  invece,  ha  sottolineato  l'opportunita'  di
precisare,  nel provvedimento finale, che la durata dell'attribuzione
della numerazione 12xy coincida con la durata del contratto stipulato
tra  le  due imprese e che quest'ultimo sia debitamente allegato alla
richiesta di assegnazione.
  29.  Su  tale  aspetto  l'Autorita', rilevate le osservazioni degli
operatori  e  considerato che in base all'art. 27, comma 3 del codice
ciascuna  impresa  autorizzata  a  fornire  servizi  di comunicazione
elettronica  ha  titolo  per  ottenere  direttamente una numerazione,
ritiene  non  opportuno  e  necessario  prevedere  la possibilita' di
richiesta di una numerazione 12xy da parte di un'impresa per conto di
un'altra.
6) Modalita'   di   prima   attribuzione   dei  diritti  d'uso  delle
numerazioni per servizi di informazione abbonati.
  30.  In  merito  alla  prima  attribuzione  dei diritti d'uso delle
numerazioni   12xy,  l'Autorita'  aveva  espresso  l'orientamento  di
prevedere   una  procedura  attraverso  la  quale,  a  partire  dalle
preferenze  espresse  dalle  imprese,  si  attribuiscono le eventuali
numerazioni  richieste contestualmente da due o piu' soggetti a mezzo
di  estrazione  a  sorte.  Alcuni  operatori  hanno  condiviso questa
posizione,   mentre   altri  hanno  ribadito  di  ritenere  opportuno
l'utilizzo  di un criterio preferenziale di assegnazione basato sulla
mnemonicita'.
  31.    L'Autorita',   relativamente   alla   procedura   di   prima
assegnazione,  ritiene  che  allo  scopo  di  garantire  i  necessari
requisiti   di   obiettivita'   e   trasparenza,  sia  necessaria  la
statuizione   di   un  arco  temporale  entro  il  quale  considerare
contestuali   le   domande   ricevute.   In   questa  prima  fase  di
assegnazione, quindi, l'attribuzione delle numerazioni avverra' sulla
base  delle  preferenze  espresse  dalle imprese che ne abbiano fatta
richiesta  entro il termine suddetto. Tale procedura viene di seguito
riportata:
    i) entro  e  non  oltre quindici giorni dalla pubblicazione di un
avviso  del  Ministero delle comunicazioni concernente l'espletamento
della  prima  attribuzione  dei diritti d'uso delle numerazioni per i
servizi  di  informazione  abbonati,  ciascuna  impresa  in  possesso
dell'autorizzazione   alla   fornitura  di  servizi  di  informazione
abbonati  richiede  una  numerazione  preferenziale  per  servizi  di
informazioni  abbonati.  L'impresa allega altresi' alla richiesta una
lista,  ordinata in ordine decrescente di preferenza, di ulteriori 59
numerazioni.  L'avviso  sopra  indicato  verra'  pubblicato  entro il
31 dicembre 2004;
    ii) decorso  il  termine  di  quindici  giorni sopra indicato, il
Ministero delle comunicazioni provvede ad attribuire, entro i termini
previsti dall'art. 27, comma 8, del Codice, le numerazioni sulla base
delle   preferenze  espresse  dalle  imprese  che  ne  abbiano  fatto
richiesta entro lo stesso termine e secondo la procedura descritta al
punto successivo;
    iii) il  Ministero  delle  comunicazioni  assegna  le numerazioni
preferenziali  indicate  da ciascuna impresa. Nel caso di coincidenza
tra  le  richieste,  si  effettua, in seduta pubblica e alla presenza
delle  imprese  interessate,  un  sorteggio tra le due o piu' imprese
richiedenti   la   stessa   numerazione,  assegnando  la  numerazione
all'impresa sorteggiata. Assegnate tutte le numerazioni preferenziali
richieste,  all'impresa,  o  alle imprese, escluse dai sorteggi sara'
assegnata   la  prima  delle  numerazioni  indicate  nella  lista  di
preferenze,  purche'  non  gia'  attribuita.  In  caso  di  ulteriore
coincidenza  (a  parita'  di  posizione in graduatoria di preferenza)
delle  richieste  di numerazioni, si procede ad un nuovo sorteggio ed
all'assegnazione,    della   numerazione   all'impresa   sorteggiata.
All'impresa  o  alle imprese escluse dal sorteggio sara' assegnata la
successiva  delle  numerazioni  indicate  in posizione nella lista di
preferenze, purche' non gia' attribuita;
    iv) la  procedura  di  sorteggio,  di cui al punto precedente, si
applica  sino  all'esaurimento  delle  richieste  pervenute  entro il
termine indicato al punto i);
    v) a   far  data  dal  completamento  della  procedura  di  prima
attribuzione,   il   Ministero  attribuisce  i  diritti  d'uso  delle
numerazioni   per   servizio   di  informazione  abbonati,  richieste
successivamente al termine di cui al punto i), secondo i criteri e le
procedure  di  norma  indicate  nel Piano di numerazione ovvero sulla
base  della  data di richiesta e, laddove possibile, sulla base della
preferenza espressa dall'impresa richiedente l'assegnazione.
  Nell'ipotesi  di coincidenza delle preferenze, l'Autorita' conferma
la  non  utilizzabilita'  di  un  criterio di preferenza basato sulla
mnemonicita',  per  le stesse regioni indicate al precedente punto 27
ritenendo  in definitiva che il criterio dell'estrazione a sorte, tra
le  due  o piu' imprese richiedenti la stessa numerazione, sia quello
piu'  idoneo a rendere l'assegnazione delle numerazioni 12xy conforme
ai  principi di trasparenza e parita' di trattamento, di cui all'art.
15, comma 2 del codice.
  32.  Un operatore, inoltre, esprime la propria preoccupazione sulla
scarsita'   delle  circa  60  numerazioni  12xy  a  disposizione  dei
concorrenti, rispetto alle richieste di assegnazione non solo attuali
ma anche future. Al fine di evidenziare la portata della problematica
in  oggetto,  e'  richiamata  l'esperienza  del  Regno Unito, dove le
richieste  ricevute per l'assegnazione delle nuove numerazioni per la
fornitura  del  servizio informazione abbonati sono state quasi 300 e
l'Autorita'  di  regolamentazione  britannica  e'  stata  in grado di
soddisfarle grazie alla previsione di una numerazione a 6 cifre. Alla
luce  di  questi dati, il medesimo operatore chiede l'adozione di una
numerazione   a  5  cifre  del  tipo  12xyz,  sottolineando  che  una
modificazione  al Piano di numerazione successiva all'implementazione
delle  numerazioni  12xy e diretta a destinare differenti numerazioni
all'offerta  del  servizio  informazione,  si tradurrebbe in un serio
pregiudizio  per  gli operatori, vanificando gli ingenti investimenti
sostenuti per l'avvio del servizio.
  33.  L'Autorita',  preso  atto  delle  osservazioni  espresse dagli
operatori,  ritiene  che  il  numero  attualmente  disponibile  di 60
numerazioni  12xy sia adeguato e garantisca una sufficiente quantita'
di  risorse  anche nel medio termine, tenuto anche conto dell'attuale
situazione  di  mercato  che  vede  al  momento  un numero di imprese
operanti  largamente  inferiore alle risorse disponibili. Cio' appare
confermato  anche  da  un'analisi della situazione in altri paesi, ad
esempio  nello  stesso  Regno  Unito,  dove  a  fronte delle notevoli
richieste  ricevute all'inizio, risultano allo stato attive un numero
di  imprese  ben  inferiore  alla  capacita' (60) che sarebbe messa a
disposizione  in  Italia.  In ogni caso l'Autorita' ritiene opportuno
l'uso  di  tutti gli strumenti per evitare fenomeni di accaparramento
delle numerazioni (si veda ad esempio il punto 26 precedente) nonche'
suggerire  al  Ministero  delle  comunicazioni,  che  provvedera'  ad
assegnare  le  numerazioni, ulteriori strumenti da utilizzare in fase
di  prima  attribuzione  per  scoraggiare fenomeni di accaparramento,
descritti  al  successivo  punto 34. Inoltre, qualora si verifichi la
circostanza,  anche  in  prima  fase  di attribuzione, che le risorse
attualmente  a  disposizione  non risultino sufficienti per garantire
una  numerazione  a  tutte  le  imprese  richiedenti,  l'Autorita' si
riservera'   di  valutare  le  modalita'  di  attribuzione  delle  40
numerazioni attualmente riservate (12xy con x da 0 a 3).
  34. Per quanto precedentemente detto, l'Autorita' ritiene utile far
presente  l'esigenza  di  adottare, in fase di prima attribuzione dei
diritti   d'uso   delle  numerazioni,  misure  idonee  a  scoraggiare
l'accaparramento  di  risorse di numerazione da parte di soggetti non
realmente  intenzionati allo svolgimento del servizio di informazione
abbonati,  allo  scopo  di  realizzare  il  piu' efficiente uso delle
risorse  disponibili, cosi' come richiesto dall'art. 27, comma 3, del
codice.  Si  ritiene  che  una  misura deterrente, atta ad ostacolare
richieste  non  supportate da una effettiva intenzione di svolgere il
servizio    informazione    abbonati,    sia    rappresentata   dalla
presentazione,   contestualmente   alla   richiesta   per   la  prima
attribuzione  dei  diritti  d'uso,  di  una  fideiussione  di importo
adeguato,  pari  a due volte il contributo annuale per la concessione
dei   diritti   d'uso,  escutibile  in  favore  del  Ministero  delle
comunicazioni  a  prima  richiesta  nell'ipotesi di mancato avvio del
servizio  entro  il termine di novanta giorni dalla data prevista dal
calendario  di  attuazione.  Appare inoltre utile far presente che il
pagamento  del  contributo  annuale  per  la  concessione dei diritti
d'uso,  di  cui  all'art.  35  del  codice,  dovra' essere effettuato
contestualmente all'attribuzione dei diritti d'uso della numerazione.
7) Offerta  di  servizi sulle numerazioni per servizi di informazione
abbonati e norme a tutela dell'utenza e della concorrenza.
  35.  L'Autorita',  a  tutela e garanzia dell'utenza, aveva ritenuto
opportuno definire alcune delle modalita' attraverso le quali possono
essere  offerti  i  servizi  informazione  abbonati.  In particolare,
l'Autorita' aveva previsto che, attraverso i servizi in questione, si
devono  fornire informazioni relative a tutti gli utenti di tutti gli
operatori  di  rete mobile e fissa e non limitare l'offerta ad alcune
categorie  ristrette  di  utenti.  I  servizi  possono essere inoltre
offerti attraverso operatori o sistemi automatici di risposta, mentre
l'Autorita'  non  aveva  ritenuto  coerente  con la normativa vigente
l'offerta   di   tali   servizi  attraverso  siti  web  specializzati
raggiungibili in modalita' «dial up» attraverso una numerazione 12xy.
Piu'  in  generale  non  potra' essere offerto l'accesso «dial up» ad
internet  attraverso  tali  numerazioni.  Tra le misure regolamentari
proposte dall'Autorita' era inoltre contemplato il divieto di offerta
del  servizio  di  completamento  della chiamata verso le numerazioni
internazionali  e  quelle  per  servizi a sovrapprezzo. Gli operatori
hanno     generalmente     condiviso    l'orientamento    manifestato
dall'Autorita',  fatta  eccezione  per l'interdizione del servizio di
completamento  di  chiamata verso numerazioni internazionali. Uno dei
soggetti   intervenuti  nel  procedimento,  infatti,  sottolinea  che
esistono  da  tempo strumenti idonei a prevenire truffe a danno degli
utenti,  quali,  ad  esempio,  un  servizio di blocco selettivo delle
chiamate  controllato  dall'abbonato.  Un  altro  operatore,  invece,
evidenzia   che,   in  molti  casi,  le  chiamate  verso  numerazioni
internazionali  non  hanno costi maggiori di quelle verso numerazioni
mobili,  cosi' che sarebbe iniquo inibire la call-completion verso le
prime e non verso le seconde.
  36.   In  merito  alla  possibilita'  di  offrire  il  servizio  di
completamento   della   chiamata  verso  numerazioni  internazionali,
l'Autorita',  anche  alla luce delle osservazioni degli operatori, ha
rilevato  che,  in  generale,  per  alcune e importanti direttrici il
costo  delle  chiamate  verso  numerazioni internazionali non risulta
maggiore  di  quello  delle  chiamate  verso  numerazioni  mobili. Il
divieto di offerta del servizio di completamento della chiamata verso
tutte  le numerazioni internazionali non appare quindi proporzionato.
Tuttavia,  tenuto  conto che per alcune direttrici internazionali (di
norma   Paesi   extra-europei)   il   costo  della  chiamata  risulta
sensibilmente   elevato,   appare   opportuno   definire,   a  tutela
dell'utente, una soglia di prezzo massimo per i servizi offerti sulle
numerazioni 12xy. Rimane fermo che il servizio di completamento della
chiamata  deve  rispettare  il  blocco  selettivo  di chiamata scelto
dall'utente.
  37.  In  relazione alla soglia di prezzo, risulta utile svolgere le
seguenti  considerazioni.  Allo  stato,  le modalita' con cui vengono
tariffati   i  servizi  offerti,  sulle  reti  pubbliche,  attraverso
numerazioni  non  geografiche  non  consentono  di  variare il prezzo
minutario  fatturato all'utente nel corso della chiamata. Ne consegue
quindi  che, nel caso dei servizi di informazione abbonati, il prezzo
dell'accesso  al servizio di informazione sara' mantenuto anche nella
fase  di  completamento  della  chiamata, quando cioe' l'utente viene
connesso,  su sua richiesta specifica, alla numerazione oggetto della
richiesta  di  informazioni. La soglia di prezzo massimo si riferira'
pertanto sia alla fase di richiesta delle informazioni sia alla fase,
eventuale,  di  completamento  della  chiamata.  Peraltro,  il prezzo
fatturato  all'utente  nella  fase  di  completamento  della chiamata
potra'  risultare  differente  da  quello  che l'utente avrebbe se si
collegasse  direttamente, attraverso il proprio operatore di accesso,
al numero richiesto.
  Cio'  considerato,  appare  quindi necessario garantire agli utenti
che  accedono al servizio di informazione abbonati sia un'informativa
sul  costo  della  chiamata, come gia' previsto dall'art. 5, comma 2,
del  Piano  di numerazione, sia una specifica informazione del prezzo
nella fase di completamento della chiamata, richiedendo espressamente
all'utente  la  sua  accettazione  prima di connetterlo con il numero
richiesto.
  In relazione alla possibilita' di variare il prezzo del servizio di
informazione  abbonati  nella  fase  di  completamento della chiamata
l'Autorita',   considerata   la   valenza  pro-concorrenziale  ed  il
conseguente  beneficio  per  l'utenza  dell'introduzione  di una tale
prestazione  ritiene  opportuno  promuovere l'adozione di standard al
fine  dell'introduzione  della  prestazione in questione. L'Autorita'
inoltre  ritiene che qualora un operatore di accesso, che offra anche
servizi  di  informazione abbonati, sia in grado di variare il prezzo
nella  fase  di  completamento  della  chiamata per i propri clienti,
allora  l'operatore  dovra'  in  principio  rendere  disponibile tale
prestazione  a  tutte  le imprese che offrono servizi di informazione
abbonati.
  38.  In  merito  all'importo  della  soglia di prezzo, l'Autorita',
tenuto  conto  di  quanto  gia' previsto nel Piano di numerazione per
codici  di  numerazione  riguardanti  analoghi  servizi (892) ritiene
opportuno fissare la stessa in 1,5 euro/minuto per la quota minutaria
e  0,3 euro per l'eventuale addebito fisso alla risposta. L'Autorita'
ribadisce,  invece,  la  necessita'  di  escludere  dal  servizio  di
completamento   della   chiamata   le   numerazioni   per  servizi  a
sovrapprezzo,    espletati   sia   su   numerazioni   nazionali   che
internazionali, non solo in considerazione del ben piu' elevato costo
delle  stesse  ma  anche  per  impedire l'elusione della normativa in
materia  di  blocco  dell'accesso  ai  servizi a sovrapprezzo nonche'
delle  decisioni  pregresse  eventualmente  adottate  dall'utente  in
merito.
  39. Relativamente alla tipologia di servizi informativi che possono
essere  offerti  mediante le numerazioni 12xy, alcuni operatori hanno
sottolineato  che  sarebbe  opportuno  circoscrivere  tale ambito, in
considerazione  delle  diverse  numerazioni  sulle quali e' possibile
erogare attualmente servizi informazione abbonati. Piu' precisamente,
uno  degli operatori intervenuti nel procedimento chiede che mediante
le  nuove  numerazioni  12xy  si  possano offrire solo i dati di base
relativi  agli  abbonati  (come  avviene  attualmente  attraverso  la
numerazione  12),  attribuendo  la  possibilita'  di  erogare servizi
informativi  con  caratteristiche  evolute  esclusivamente alle altre
numerazioni  gia'  esistenti  (892,  899, 412), in considerazione del
fatto che la numerazione 12xy nasce in sostituzione della numerazione
12  e,  quindi,  per  essere dedicata a servizi meramente informativi
dell'elenco abbonati e non a servizi a valore aggiunto.
  40.  Relativamente  all'orientamento  dell'Autorita' di far cessare
l'offerta  di  servizi  informazione  abbonati  sulle  numerazioni in
decade  4,  a  far  data dall'apertura delle numerazioni 12xy, alcuni
soggetti   intervenuti  nel  procedimento  non  concordano  con  tale
posizione, ritenendo che la suddetta misura regolamentare produrrebbe
conseguenze  negative  in  termini  di impatto occupazionale, nonche'
economico,  in  considerazione  degli ingenti investimenti effettuati
dagli  operatori per l'avvio di tali servizi. Uno degli operatori, in
particolare,   sottolinea   che   la   circostanza  che  il  servizio
informazioni  su  decade  4  possa  alterare  la concorrenza andrebbe
dimostrata  da  una  definizione  del  mercato rilevante del servizio
«informazione   elenco   abbonati»,   da   un'analisi  del  grado  di
concorrenza  attuale  e prospettico dello stesso e da una valutazione
d'impatto della misura regolamentare in oggetto.
  41. L'Autorita' aveva ritenuto, inoltre, che l'offerta del servizio
informazione  abbonati  su  numerazioni  in decade 4 potesse generare
incertezze  negli  utenti sull'identita' del fornitore del servizio e
sui  prezzi.  In  merito  a  tale  aspetto,  un operatore ritiene che
contrariamente  a  quanto  affermato  nel documento di consultazione,
l'uso  di  una numerazione in decade 4 elimini ogni dubbio su chi sia
il   fornitore   del   servizio   avanzato,  poiche'  trattandosi  di
numerazione  interna  non  puo'  che  essere  il fornitore stesso del
servizio  di telefonia. Secondo un altro dei soggetti intervenuti nel
procedimento,   tali   incertezze   sarebbero   eliminabili  con  gli
accorgimenti   opportuni,   ad   esempio  introducendo  un  messaggio
informativo  (una  fonia  di  preconnessione)  che  informi  l'utente
chiamante  sull'identita'  del  fornitore  del  servizio  e sul costo
effettivo del medesimo.
  42.  Uno degli operatori evidenzia, inoltre, che il mantenimento di
servizi informazione abbonati sulle numerazioni in decade 4 non viola
il  principio  di parita' di trattamento tra i fornitori di servizi e
gli  operatori  di  rete e servizi di telefonia pubblica (gli unici a
poter  essere  assegnatari di numerazioni in decade 4) trattandosi di
differenze   giustificate   dalla   diversita'  infrastrutturali  dei
soggetti.  Uno  dei  soggetti  intervenuti  nel procedimento, infine,
chiede  la  cessazione di offerta di servizi informazione abbonati su
tutti  i numeri attualmente utilizzati (p.e. 892, 899 e in decade 4);
un altro operatore, invece, richiede che la previsione di far cessare
l'offerta  su  codici  quali  892  o  899 sia imposta solo qualora si
disponga il divieto dell'offerta sulle numerazioni in decade 4.
  43.  L'Autorita',  richiamando  il  paragrafo  25 della delibera n.
1/04/CIR,  ribadisce che il mantenimento del servizio di informazione
abbonati  sulle  numerazioni  in  decade  4  violerebbe i principi di
obiettivita', trasparenza e non discriminazione previsti all'art. 15,
comma 2  del  codice.  Infatti, le numerazioni in decade 4, in quanto
numeri  interni  di rete, sono a disposizione solo degli operatori di
accesso,  i  quali  sarebbero  gli  unici  a  poter  disporre  di una
numerazione   piu'   breve   sulla   quale  offrire  il  servizio  di
informazione  abbonati.  E 'evidente, quindi, che la salvaguardia del
principio  di  parita'  di trattamento, sancito dall'art. 15, comma 2
del  codice,  non  consente  di mantenere il servizio di informazione
abbonati  sulle  numerazioni  in  decade  4.  Tale  misura, peraltro,
risulta  coerente  con il Piano di numerazione che all'art. 20 elenca
le  specifiche  e  tassative  numerazioni su cui e' possibile erogare
servizi  a sovrapprezzo, tra i quali rientra il servizio informazione
abbonati,  e  vieta espressamente l'offerta di servizi a sovrapprezzo
su numerazioni diverse da quelle elencate.
  44.  Ne'  a  sostegno  del mantenimento dell'offerta dei servizi in
oggetto  sulla  decade  4 puo' essere invocato l'art. 10, comma 7 del
Piano  di numerazione, secondo cui «nel caso di offerta di servizi su
numerazioni   pubbliche,  gli  operatori  possono  fornire  l'accesso
semplificato ai medesimi servizi attraverso le numerazioni interne di
rete».  Infatti,  la  ratio  di questa disposizione e' di consentire,
attraverso  la  decade  4,  la semplificazione dell'accesso a servizi
attestati su numerazioni geografiche o non geografiche, purche' non a
valore  aggiunto.  Non  e'  pertanto  rilevabile nessuna finalita' di
semplificazione  nell'offerta  del servizio informazione abbonati (su
numerazione  12xy)  sulle  numerazioni  in  decade  4,  visto  che la
numerazione pubblica su cui e' offerto il servizio in oggetto e' gia'
di 4 cifre e nota a livello nazionale.
  45.  L'Autorita'  sottolinea, infine, che la cessazione dei servizi
informazione  abbonati  in  decade  4  non necessita di un'analisi di
impatto    regolamentare,   trattandosi   di   una   misura   imposta
dall'esigenza  di  garantire  il  principio di parita' di trattamento
sancito dall'art. 15, comma 2 del codice. Cio' premesso e considerato
quanto  detto  al  punto  16  del presente provvedimento in merito al
periodo  di  coesistenza di due mesi tra le numerazioni 12xy e quelle
offerte  in  decade  4,  l'Autorita'  ribadisce l'opportunita' di far
cessare  i servizi di informazione abbonati offerti su numerazioni in
decade 4 a far data dal 1° settembre 2005.
8) Calendario  di apertura delle numerazioni per servizi informazione
abbonati.
  46. Considerato quanto detto nei precedenti paragrafi il calendario
di  attuazione  per  l'attribuzione  dei  diritti  d'uso  dei servizi
informazione abbonati e per l'avvio dei servizi informazione abbonati
viene di seguito riassunto, a titolo esemplificativo:

=====================================================================
             Data             |              Attivita'
=====================================================================
                              |Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
                              |del presente provvedimento. Le imprese
                              |possono richiedere l'autorizzazione
                              |per la fornitura dei servizi di
T0....                        |informazione abbonati.
---------------------------------------------------------------------
                              |Pubblicazione, da parte del Ministero
                              |delle comunicazioni, dell'avviso
                              |concernente le modalita' di
                              |espletamento della prima attribuzione
                              |dei diritti d'uso delle numerazione
                              |per i servizi di informazione abbonati
T1....                        |(T1 entro il 31 dicembre 2004).
---------------------------------------------------------------------
                              |Entro tale data le imprese interessate
                              |alla prima attribuzione delle
                              |numerazioni consegnano al Ministero la
T1 + 15 giorni....            |richiesta.
---------------------------------------------------------------------
                              |Entro tale data il Ministero espleta
                              |la procedura di prima attribuzione
                              |delle numerazioni. Per le richieste
                              |pervenute successivamente alla data
                              |{T1 + 15 giorni}, il Ministero
                              |attribuisce le numerazioni sulla base
                              |della data della richiesta e della
T1 + 15 giorni + 21 giorni....|preferenza, qualora possibile.
---------------------------------------------------------------------
                              |A partire da tale data gli operatori
                              |di accesso iniziano a fornire in
1° marzo 2005....             |fattura le informazioni agli utenti.
---------------------------------------------------------------------
                              |A partire da tale data Telecom Italia
                              |(in caso di accesso al 12) e gli
                              |operatori di accesso che offrono
                              |servizi informazione abbonati sulla
                              |decade 4 forniscono informazioni
1° marzo 2005....             |sull'apertura delle numerazioni 12xy.
---------------------------------------------------------------------
                              |Avvio del servizio su numerazione
1° luglio 2005....            |12xy.
---------------------------------------------------------------------
                              |Fino a tale data gli operatori di
                              |accesso che offrono servizi
                              |informazione abbonati sulla decade 4
                              |forniscono informazioni sull'apertura
                              |delle numerazioni 12xy. A partire da
                              |tale data cessa l'offerta di servizi
                              |di informazione abbonati sulle
1° settembre 2005....         |numerazioni interne di rete.
---------------------------------------------------------------------
                              |Fino a tale data gli operatori di
                              |accesso comunicano in fattura ai
1° novembre 2005....          |propri utenti le informazioni.
---------------------------------------------------------------------
                              |Fino a tale data gli operatori di
                              |accesso forniscono un messaggio
                              |informativo nel caso di accesso alla
1° luglio 2006....            |numerazione 12.

  In  ogni  caso  l'Autorita'  si riserva di modificare in tutto o in
parte  il  calendario  sopra indicato, dandone opportuna informazione
alle  imprese  ed  agli  utenti, qualora si verificassero circostanze
eccezionali   e  dipendenti  da  cause  di  forza  maggiore  che  non
consentono di confermare le date indicate.
9) Contributi per la concessione dei diritti d'uso del 12xy.
  47.   L'art.  35  del  codice  prevede  che  i  contributi  per  la
concessione dei diritti d'uso dei numeri sono stabiliti dal Ministero
delle  comunicazioni sulla base dei criteri fissati dall'Autorita'. A
tal  fine,  l'Autorita'  aveva manifestato l'orientamento di assumere
come  riferimento  per  la  fissazione  di  tali  criteri,  i  valori
stabiliti  dal  codice  nel  caso di attribuzione di diritti d'uso di
numerazioni  composte dal medesimo numero di cifre. L'allegato 10 del
codice  fissa  un  contributo  di  27.750 euro per i codici a quattro
cifre   per   servizi  di  assistenza  clienti  «customer  care».  Il
contributo  per  i codici, a quattro cifre, di carrier selection o di
accesso  a rete privata virtuale risulta pari a 111.000 euro. Infine,
il  contributo  per  un  numero a 5 cifre su codice 163 o 164 risulta
pari  sempre  a  111.000  euro.  L'Autorita'  aveva  ritenuto  che il
confronto  con  le  numerazioni per servizi di assistenza clienti non
fosse  significativo,  in  quanto tali servizi, offerti gratuitamente
per  il  chiamante,  riguardano  principalmente  i soli clienti di un
operatore mentre una numerazione 12xy risulta a disposizione di tutta
l'utenza  e  a  pagamento.  Pertanto,  l'Autorita',  tenuto conto dei
valori previsti dal codice per le numerazioni esistenti e considerato
il  ridotto  numero  di  numerazioni  allo  stato  disponibili, aveva
ritenuto  opportuno,  anche  al fine di garantire l'uso efficiente di
tali  numerazioni,  considerare  un contributo annuale, il cui valore
fosse compreso tra 55.500 e 111.000 euro.
  48.  Alcuni  operatori  intervenuti  nel  procedimento  condividono
pienamente  l'orientamento  espresso  dall'Autorita'. Uno di essi, in
particolare,  sottolinea  che per le numerazioni 12xy con particolari
caratteristiche di mnemonicita' dovrebbero essere previsti contributi
piu'  elevati.  Altri  operatori,  invece, chiedono che la misura del
contributo  annuo  si  attesti sulla soglia minima dell'intervallo di
prezzo  proposto  dall'Autorita'. Si sottolinea, infatti, che, tenuto
conto  dei  costi  per l'implementazione della Base di Dati Unica, un
contributo  eccessivamente  elevato  potrebbe  contribuire  a  creare
barriere   all'ingresso  del  mercato  dei  servizi  di  informazione
abbonati  nonche'  riflettersi  sui  prezzi  applicati alla clientela
finale.  Infine,  un  altro  operatore  ritiene  che  il  valore  del
contributo proposto dall'Autorita' sia contrario all'art. 35, commi 2
e  4 del codice in quanto non giustificato e discriminatorio rispetto
al  contributo  stabilito  per  i servizi a sovrapprezzo, tra i quali
rientra  il  servizio  informazione  abbonati.  Il medesimo operatore
chiede, quindi, che il contributo sia fissato in 27.750 euro.
  49.  L'art.  35  del codice, attribuendo all'Autorita' il potere di
fissare  i  criteri  per  la  determinazione dei contributi, richiede
espressamente  al  comma  4  di tener conto nello svolgimento di tale
attivita' degli obiettivi fissati all'art. 13 del codice, tra i quali
e'  compreso  anche  quello  di  garantire  un  uso  ed  una gestione
efficienti   delle   risorse  di  numerazione.  Alla  luce  di  cio',
l'Autorita'  ha  assunto  come  riferimento per la fissazione di tali
criteri  i  valori  stabiliti  dal codice nel caso di attribuzione di
diritti  d'uso di numerazioni composte dal medesimo numero di cifre e
ritiene  ragionevole  fissare,  quale  criterio  di  valutazione, una
misura  del  contributo  superiore  a  quello previsto per i codici a
quattro  cifre  per  assistenza  clienti  o a quello previsto per gli
altri servizi a sovrapprezzo (i quali hanno, inoltre, una numerazione
piu'   lunga),   in   considerazione   del   fatto  che  la  limitata
disponibilita'  delle  numerazioni  12xy  e  la rilevanza sociale del
servizio  informazione  abbonati  rendono  opportuno prevedere misure
deterrenti  all'ingresso,  nel  mercato  dei  servizi di informazione
abbonati,  di  operatori non provvisti di idonee garanzie di serieta'
ed efficienza operativa.
  50.  L'Autorita',  pertanto,  preso  atto  delle osservazioni degli
operatori  intervenuti nel procedimento e richiamando espressamente i
punti  27  e  28 della delibera n. 1/04/CIR, ritiene proporzionato un
contributo    da    fissare,   tenuto   conto   dell'importo   minimo
dell'intervallo  indicato nella proposta di provvedimento di cui alla
delibera n. 1/04/CIR, in un importo non inferiore a 55.500 euro.
  Visti gli atti del procedimento;
  Udita  la  relazione  del  commissario ing. Mario Lari, relatore ai
sensi   dell'art.   32,   comma   1,   del   regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:
    a) «Codice»,   il   «Codice   delle  comunicazioni  elettroniche»
adottato con il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
    b) «Autorita»,  l'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni
istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249;
    c) «Ministero», il Ministero delle comunicazioni;
    d) «Piano di numerazione», Piano di numerazione nel settore delle
telecomunicazioni  e  disciplina  attuativa  di cui all'allegato alla
delibera n. 9/04/CIR;
    e) «Numerazione   per   servizio   informazione   abbonati»,   la
numerazione, tra quelle previste all'art. 24 del Piano di numerazione
utilizzata  per  l'offerta  di  servizi di informazioni abbonati, che
riguardano   le  informazioni  inerenti  gli  abbonati  a  tutti  gli
operatori  di  rete fissa e mobile e che possono essere offerti anche
con caratteristiche evolute;
    f) «servizi a sovrapprezzo», i servizi forniti attraverso reti di
comunicazione  elettronica, mediante l'uso di specifiche numerazioni,
che consentono l'accesso degli utenti ad informazioni o prestazioni a
pagamento.   Per   tali   servizi,   l'operatore   di  rete  addebita
all'abbonato   un   prezzo  complessivo  comprendente  il  trasporto,
l'instradamento,  la  gestione  della  chiamata  e la fornitura delle
informazioni o prestazioni;
    g) «autorizzazione  generale», il regime giuridico che disciplina
la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche
ad  uso  privato,  ed  i  relativi  obblighi specifici per il settore
applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di
comunicazione elettronica, conformemente al codice;
    h) «autorizzazione  per  il  servizio  informazione abbonati», il
regime giuridico che, ai sensi dell'art. 25 del codice, disciplina la
fornitura del servizio informazione abbonati;
    i) «autorizzazione  alla  rivendita  di  traffico telefonico», il
regime  giuridico  che,  ai sensi dell'art. 25 del codice, disciplina
l'offerta  del  servizio  telefonico  al  pubblico,  da  parte  di un
soggetto che acquista volumi di traffico (minuti di conversazione) da
un  operatore  e  affida ad altro operatore il servizio di raccolta e
terminazione della chiamata dell'utente.