Premessa
  Il  Piano  e'  diretto  all'uscita  dal  settore pesca delle unita'
autorizzate all'uso del sistema a strascico con operativita' entro le
6 miglia dalla costa.
  Il  Piano, attraverso l'arresto definitivo di tali unita', e' volto
alla  riduzione  dello  sforzo  di pesca nella fascia costiera ove la
maggiore  interazione tra la pesca e le diverse attivita' marittime e
portuali  acuisce  l'effetto  impattante  sulle  risorse ittiche. Nel
contempo,  il  Piano tiene altresi' conto della precarieta' economica
di  tale  tipologia  di  attivita'  di pesca che risulta a conduzione
prevalentemente  familiare  nonche'  effettuata  con  imbarcazioni di
ridotte dimensioni che ne condizionano l'operativita'.
  Considerato  che  la  predetta  precarieta'  economica  ha  causato
l'aumento  delle  richieste  di  abbandono  di tale tipo di pesca con
demolizione   compensata  dell'imbarcazione,  si  ritiene  opportuno,
secondo   norme  comunitarie  in  vigore,  favorire  tale  esodo  che
consentirebbe  di alleggerire lo sforzo di pesca in un'area sensibile
della fascia costiera.
  1. Amministrazione responsabile ed informativa ai sensi della legge
n. 241/1990.
  La  responsabilita'  gestionale della attuazione relativa alle fasi
di programmazione finanziaria, verifica dei requisiti dei destinatari
finali  ed  erogazione  dei  contributi e', nell'ambito del Ministero
delle politiche agricole e forestali, della Direzione generale per la
pesca  e  1'acquacoltura  che si avvale, per l'attivita' istruttoria,
delle  Autorita'  marittime dell'Ufficio di iscrizione dell'unita' da
pesca  per la quale sara' presentata la domanda ai sensi del presente
piano.
  2. L'ammontare del premio.
  L'ammontare  del  premio e' calcolato conformemente alla tabella 1,
di  cui  al regolamento (CE) 2792/99, come modificato dal regolamento
(CE)  2369/02,  per  le  istanze  di  arresto  definitivo  presentate
successivamente alla data del 30 settembre 2003 e alla tabella 2, del
medesimo  regolamento,  per  tutte le altre. Il calcolo del premio e'
effettuato secondo quanto indicato dall'art. 4, comma 4, lettera a) e
comma  5  del  decreto  ministeriale  22 dicembre  2000 «Modalita' di
attuazione della misura di arresto definitivo».
  In  ordine  al cumulo degli aiuti pubblici alla flotta peschereccia
si applicano le seguenti disposizioni:
    l'entita'  del premio, determinato con le modalita' di cui sopra,
e'  diminuito  di una parte dell'importo riscosso, in caso di periodo
vincolativo residuo, secondo il criterio pro rata temporis;
    il premio di arresto definitivo e' interamente liquidato nel caso
in  cui il decreto di concessione e' emesso alla scadenza del periodo
vincolativo.
  Ai  fini  della  valutazione  istruttoria  della  cumulabilita' del
premio  con  altri  contributi  comunitari, nazionali e regionali, il
soggetto  destinatario  dell'intervento  di  cui  al paragrafo 4 deve
allegare  alla  domanda  di  ammissione al presente Piano un'apposita
autocertificazione,  resa  ai  sensi del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 445/2000, come successivamente modificato, nella quale
dichiari  le  precedenti richieste di contributi cui e' conseguito il
percepimento delle relative somme.
  3. Requisiti della imbarcazione.
  Per   essere   ammessa   al   premio   per   l'arresto  definitivo,
l'imbarcazione deve essere dotata di:
    licenza di pesca, in corso di validita';
    abilitazione alla pesca costiera locale e onerativita' entro le 6
miglia;
    lunghezza fuori tutto inferiore o uguale a 12 metri;
    stazza non superiore ai 15 GT;
    eta'  pari  o  superiore  a  10 anni, intesa ai fini del presente
Piano  come  numero  intero  pari  alla  differenza tra l'anno in cui
l'autorita'  di  gestione  ha  deciso la concessione del contributo e
l'anno  di  entrata in servizio, quale definito dal regolamento (CEE)
2930/86;
    armamento,  ai  sensi dell'art. 164 del codice della navigazione,
per  almeno  settantacinque  giorni  in  ciascuno  dei due periodi di
dodici  mesi  antecedenti,  come  stabilito  dall'art. 1, comma 2 del
decreto  ministeriale  22 dicembre  2000,  la  data  di  richiesta di
arresto  definitivo,  ovvero,  per almeno l'80% del numero dei giorni
consentiti dalla normativa vigente.
  4. Soggetti destinatari dell'intervento.
  Destinatario  dell'intervento e' il proprietario della imbarcazione
rispondente  ai requisiti di cui al precedente paragrafo 3, anche nel
caso  in  cui  il  medesimo  proprietario  risulti,  dal  ruolino  di
equipaggio, imbarcato sulla medesima unita'.
  5. Modalita' di presentazione della domanda.
  L'originale  della  domanda  di  ammissione  al  premio  di  cui al
precedente  paragrafo  2, redatta in carta semplice, e' presentata, o
inoltrata  tramite  raccomandata  postale,  dal soggetto destinatario
dell'intervento all'Ufficio di iscrizione dell'unita' da pesca, entro
e  non  oltre  trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
Piano nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Nella  domanda il soggetto destinatario dell'intervento indica, con
riferimento  al  successivo  paragrafo 6 la priorita' cui corrisponde
l'unita' da pesca oggetto del premio richiesto.
  L'Ufficio  di iscrizione dell'unita' da pesca, previa comunicazione
all'interessato  e  alla  alla  Direzione  generale  per  la  pesca e
l'acquacoltura  dell'avvio  di  procedimento  ai sensi della legge n.
241/1990,  provvede  al procedimento istruttorio secondo le modalita'
previste  dall'art. 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, come
modificato  dal  decreto ministeriale 5 febbraio 2003 e tenendo conto
delle  disposizioni  contenute  nel  presente  Piano, ivi compresa la
rispondenza  all'ordine  di  priorita'  indicato  nella  domanda  del
soggetto destinatario con riferimento al paragrafo 6.
  Ai   fini   del   presente  Piano  non  si  applica  il  limite  di
ripresentazione  delle  domande  di  cui  all'art. 3, comma 6 (ultimo
capoverso), del decreto ministeriale 22 dicembre 2000.
  Alla  domanda  deve  essere allegata l'apposita autocertificazione,
resa  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000,  e  successive modifiche, di cui al precedente paragrafo 2.
In  caso  di  dichiarazione  mendace  si  applichera' quanto disposto
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
e successive modifiche.
  L'Amministrazione   ha   facolta'  di  richiedere  al  destinatario
dell'intervento, nel corso del procedimento istruttorio, integrazioni
e/o chiarimenti in base a quanto disposto dalla legge n.241/1990.
  L'Ufficio  di  iscrizione  dell'unita'  da  pesca trasmette l'esito
istruttorio,  secondo  lo  schema  in  allegato  n. 1, alla Direzione
generale  per  la pesca e l'acquacoltura, entro quarantacinque giorni
dalla   ricezione   della   domanda,   ovvero   entro  trenta  giorni
dall'avvenuta  integrazione  documentale  nel  caso  in cui sia stata
richiesta nel senso predetto.
  Nel  caso  in  cui,  per  la  medesima  imbarcazione,  il  soggetto
destinatario   abbia   presentato   precedente   istanza  di  arresto
definitivo  di  cui  al  decreto  ministeriale  22 dicembre  2000,  e
successive  modificazioni,  in  relazione  alla  quale  non sia stato
ancora  emesso  decreto  di  concessione,  la medesima domanda dovra'
essere  integrata,  ai  fini  dell'ammissione  al presente Piano, con
apposita attestazione dell'Ufficio di iscrizione dell'unita' da pesca
che  certifichi  la  rispondenza  dell'imbarcazione  ai requisiti del
presente  Piano,  con  particolare  riferimento  al  paragrafo  3. Le
predette  istanze  manterranno  in ogni caso la priorita' cronologica
acquisita.
  Per  le  istanze  presentate  sulla  base  del decreto ministeriale
22 dicembre  2000  e  per  le quali e' gia' intervenuto il decreto di
concessione  e  non  quello di liquidazione, e' previsto, a richiesta
dell'interessato,  il riconoscimento dell'intero ammontare del premio
senza  le decurtazioni introdotte dal decreto ministeriale 5 febbraio
2003.  Tali  richieste  saranno  ammesse  all'integrazione del premio
senza titolo di priorita'.
  6. Formazione della graduatoria.
  Alle  imbarcazioni  risultate  rispondenti  ai  requisiti di cui al
paragrafo  3  sara'  assegnata  la  priorita', nell'ordine di seguito
indicato:
    a) imbarcazioni  che  esercitano  l'attivita'  di  pesca  con  il
sistema   a  strascico  entro  le  3  miglia,  in  base  ad  apposita
autorizzazione  rilasciata per tale attivita' di pesca «speciale» e/o
«tradizionale»  a  carattere  stagionale  (3-4  mesi  all'anno),  nei
compartimenti  marittimi  di  Rimini,  Chioggia, Ravenna, Monfalcone,
Trieste,   Pesaro,   Venezia;   ovvero  imbarcazioni  che  esercitano
l'attivita' di pesca con il sistema a strascico entro le 3 miglia con
autorizzazione  diversa da quelle predette. Tali attivita' sono state
finora  consentite,  con  autorizzazione  in deroga al regolamento CE
1626/94.   Peraltro,  con  l'applicazione  di  precedenti  misure  di
riduzione  di  tale  attivita'  di  pesca,  si  e' raggiunto, in modo
progressivo,   il   dimezzamento  del  numero  di  imbarcazioni  gia'
autorizzate  a  tale  tipo di pesca al momento dell'entrata in vigore
del predetto regolamento CE 1626/94.
    b) imbarcazioni  che  esercitano  l'attivita'  entro  le 6 miglia
autorizzate con licenza di pesca al solo sistema a strascico;
    c) imbarcazioni  che  esercitano  l'attivita'  entro  le 6 miglia
autorizzate  con  licenza  di pesca al sistema a strascico e ad altri
sistemi di pesca (c.d. unita' polivalenti).
  7. Concessione ed erogazione dei contributi.
  Le  domande  sono  istruite,  dagli Uffici marittimi competenti, in
ordine  cronologico  di arrivo e finanziate fino ad esaurimento delle
risorse  disponibili,  che  per la misura demolizione corrispondono a
quelle gia' programmate dal piano finanziario SFOP 2000-2006.
  Nel  caso  in  cui  le  domande,  risultate  ammissibili  a seguito
dell'istruttoria,   non   siano   liquidabili   a  causa  del  limite
finanziario    di   cui   sopra,   le   stesse   verranno   liquidate
successivamente con eventuali risorse resesi disponibili a seguito di
rinuncia  o  decadenza  dei beneficiari gia' ammessi, od a seguito di
nuovi    finanziamenti    o    riassegnazioni   di   fondi   adottati
dall'Amministrazione.
  8. Misure sociali di accompagnamento per i pescatori.
    A) Regioni fuori ob. 1.
  Il  premio previsto dal presente Piano, nell'ambito del DOCUP fuori
obiettivo 1, puo' cumularsi con misure a carattere socioeconomico, in
favore   dei  pescatori  imbarcati  sull'unita'  da  pesca,  connesse
all'adeguamento  delle  capacita'  di pesca ai sensi dell'art. 11 del
regolamento (CE) 2371/02.
  Sono  previsti  pagamenti  compensativi  individuali  a  favore dei
marittimi non proprietari, imbarcati sull'unita' oggetto del presente
Piano  che,  in  seguito  alla  domanda  di  demolizione, abbandonino
temporaneamente la attivita' di pesca o che decidano di intraprendere
nuove attivita' al di fuori del settore della pesca marittima.
  Le  predette  misure  a carattere socioeconomico sono erogati nella
misura di:
    a) euro  10.000,00  (diecimila) nel caso di abbandono temporaneo,
per  almeno  un  anno,  dell'attivita' di pescatore, in base a quanto
previsto  dall'art.  12,  comma 3,  lettera b), del regolamento CE n.
2792/99;
    b) euro  18.000,00  (diciottomila)  nel caso di diversificazione,
per  almeno  2 anni, della propria attivita' al di fuori del settore,
ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera c), punto ii) del regolamento
CE n. 2369/02.
    c) euro  50.000,00  (cinquantamila)  nel  caso  di  riconversione
definitiva delle propria attivita' al di fuori del settore nel quadro
di  un  piano  sociale  collettivo  (almeno  2  imbarcati),  ai sensi
dell'art.  12,  comma  3,  lettera c), punto i) del regolamento CE n.
2369/02.
  Per  accedere  alle  predette  misure,  il  pescatore  presenta  il
libretto  di  navigazione  alla competente Autorita' Marittima che vi
annota  l'abbandono  temporaneo  dell'attivita'  di pesca ai fini del
presente   Piano   e,   nel   caso   di   riconversione   definitiva,
l'annullamento dello stesso.
  L'Autorita'  Marittima  alla  scadenza  del  periodo  di  abbandono
temporaneo  dell'attivita'  di  pesca  provvedera'  a  cancellare  la
predetta annotazione sul libretto di navigazione.
  Nel  caso  in cui il marittimo riprenda la professione di pescatore
prima che sia trascorso il periodo vincolativo di cui sopra lo stesso
dovra'  presentare  alla  competente  Autorita'  istanza corredata da
ricevuta  attestante l'avvenuta restituzione del premio calcolato pro
rata temporis.
  B) Regioni ob. 1
  Fermi   restando   i  premi  previsti  dal  presente  Piano  e  dai
regolamenti  comunitari,  spettanti ai proprietari per la demolizione
delle   imbarcazioni   rientranti  nei  compartimenti  delle  regioni
dell'obiettivo  1,  le  medesime  amministrazioni  regionali  possono
concedere  direttamente ai marittimi non proprietari, imbarcati sulle
unita'  da  pesca oggetto di demolizione ai sensi del presente Piano,
la  misura  sociale  di  accompagnamento  nel  rispetto dei parametri
fissati  dai  regolamenti  comunitari  in  materia.  In tal caso, per
accedere alle misure socio-economiche i pescatori faranno riferimento
ai competenti uffici regionali.
  9. Controlli e verifiche in corso di procedura.
  L'Amministrazione  si  riserva  la  possibilita' di effettuare ogni
ulteriore  attivita'  di  controllo  che verra' ritenuta opportuna ai
fini dell'attuazione del presente Piano.
  10. Rinunce e decadenze dal premio di arresto definitivo.
  Il soggetto destinatario dell'intervento, con lettera raccomandata,
dovra' comunicare al Ministero l'eventuale rinuncia al premio.
  L'inadempienza  di  alcune  o  tutte  le  disposizioni del presente
Piano,  nonche' delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti ed
applicabili,  comporta  la  decadenza dalle provvidenze concesse e la
conseguente  revoca  del contributo, con l'obbligo della restituzione
delle   somme   percepite,  maggiorate  degli  interessi  legali  nel
frattempo maturati.
  Nel  caso di mancata restituzione, l'Amministrazione provvedera' al
recupero delle somme.
  11. Disposizioni generali.
  Le regioni hanno facolta' di integrare le misure di cui al presente
Piano, nel rispetto delle pertinenti normative comunitarie.
  Il  presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per
la  registrazione  ed  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 7 ottobre 2004

                                       Il direttore generale: Tripodi