Premesso  che  l'art.  22  della legge del 7 agosto 1990, n. 241,
dispone  l'adozione  di un apposito regolamento che preveda criteri e
modalita'  di  consultazione  dei  documenti  e,  piu'  in  generale,
assicuri agli interessati un diritto di accesso alle informazioni,
    Che  con  delibera  n.  03/90-ter  del  22 maggio  2003  e' stato
adottato il regolamento per l'accesso agli atti;
    La   commissione   ritenuto   opportuno  modificare  il  suddetto
regolamento in occasione di quanto emerso in sede di applicazione;
    Adotta all'unanimita' il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                              Principi
    1.  Il  diritto  di  accesso  ai documenti amministrativi formati
dalla  commissione  o  dalla  stessa  detenuti in pianta stabile puo'
essere  esercitato  da  chiunque  vi abbia interesse per la tutela di
situazioni  giuridicamente  rilevanti,  salvi i casi di esclusione di
cui  al  successivo  art.  4  e  salvo  il  diritto alla riservatezza
tutelato dalla legge n. 675/1996.
    2.  E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione
grafica,  elettromagnetica  o di qualunque altra specie del contenuto
di atti formati, ricevuti, o nella disponibilita' della commissione.