Premesso che l'art. 22 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, dispone l'adozione di un apposito regolamento che preveda criteri e modalita' di consultazione dei documenti e, piu' in generale, assicuri agli interessati un diritto di accesso alle informazioni, Che con delibera n. 03/90-ter del 22 maggio 2003 e' stato adottato il regolamento per l'accesso agli atti; La commissione ritenuto opportuno modificare il suddetto regolamento in occasione di quanto emerso in sede di applicazione; Adotta all'unanimita' il seguente regolamento: Art. 1. Principi 1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati dalla commissione o dalla stessa detenuti in pianta stabile puo' essere esercitato da chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, salvi i casi di esclusione di cui al successivo art. 4 e salvo il diritto alla riservatezza tutelato dalla legge n. 675/1996. 2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti formati, ricevuti, o nella disponibilita' della commissione.