IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni
per  l'attuazione  della  riforma  della politica agricola comune, in
particolare gli articoli 8 e 9;
  Visto   il   decreto   ministeriale   22 settembre   2004,  recante
prescrizioni  per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversita',
i  sistemi  agrari  e  la  filiera  agroalimentare relativamente alle
attivita'  di  rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi
fine diverso dall'immissione sul mercato;
  Vista  la  raccomandazione  della Commissione europea del 23 luglio
2003,  recante  orientamenti per garantire la coesistenza tra colture
transgeniche, convenzionali e biologiche;
  Vista  la  lettera  n.  28077 del 10 settembre 2004 con la quale la
Commissione  europea  ha  sollecitato la notifica delle condizioni di
ammissibilita' adottati in attuazione dell'art. 69 del regolamento CE
n. 1782/03;
  Ritenuta  la necessita' di dettare disposizioni urgenti per fissare
gli  importi  massimi  e le condizioni di ammissibilita' al pagamento
supplementare di cui all'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/03;
  Sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le
regioni  e  le  province  autonome di Trento e Bolzano espressa nella
riunione del 23 settembre 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
           Aiuto supplementare nel settore dei seminativi
  1.  Nel  settore dei seminativi la trattenuta di cui all'art. 8 del
decreto  ministeriale  5 agosto  2004 viene utilizzata per erogare un
pagamento  supplementare  ad  ettaro  agli  agricoltori che coltivano
frumento  duro,  frumento  tenero,  mais  oppure  attuano tecniche di
avvicendamento almeno biennale delle colture.
  2.  Le  condizioni  di ammissibilita' al pagamento supplementare di
cui al precedente comma 1, sono le seguenti:
    a) per  il  grano  duro,  l'utilizzazione di sementi certificate,
esenti  da  contaminazione  da  organismi  geneticamente  modificati,
elencate  nell'allegato  A  del  presente  decreto, che presentano un
tenore minimo di proteine del 12,5%;
    b)  per  il grano tenero, l'utilizzazione di sementi certificate,
esenti da contaminazione da organismi geneticamente modificati;
    c) per il mais, l'utilizzazione di sementi certificate, esenti da
contaminazione da organismi geneticamente modificati;
    d) l'applicazione  obbligatoria, attraverso l'utilizzo di sementi
certificate,  esenti  da  contaminazione  da  organismi geneticamente
modificati,   dell'avvicendamento  almeno  biennale  che  includa  le
colture  miglioratrici  della  fertilita' del terreno o le colture da
rinnovo di cui all'allegato IX del regolamento (CE) n. 1782/2003.
  3.  Qualsiasi particella coltivata nel corso del medesimo anno puo'
beneficiare di un solo aiuto supplementare.
  4.  L'importo  massimo del pagamento supplementare e' fissato a 180
Euro/ha.