IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio  del
29 settembre 2003, in particolare l'art. 42, comma 9;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  795/2004  della  Commissione  del
21 aprile  2004 e successive modificazioni, in particolare l'art. 10,
comma 1, lettera a);
  Visto  il  regolamento  (CE)  864/2004  del Consiglio del 29 aprile
2004;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  796/2004  della  Commissione  del
21 aprile 2004;
  Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 recante disposizioni di
attuazione  della  riforma  della  politica  agricola  comunitaria in
Italia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004;
  Ritenuto  di  dover  apportare  talune modifiche ed integrazioni al
decreto ministeriale 5 agosto 2004;
  Vista  l'intesa  della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato  e  le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e Bolzano
espressa nella riunione del 28 ottobre 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Livello della trattenuta
  1.  In applicazione dell'art. 42, paragrafo 9, del regolamento (CE)
n.   1782/03  e  del  paragrafo  1,  lettera  a),  dell'art.  10  del
regolamento (CE) n. 795/04, nel caso di vendita di diritti al premio,
durante il periodo di riferimento o non piu' tardi del 15 maggio 2004
-  debitamente registrata presso l'organismo pagatore - viene operata
una trattenuta del 90% degli importi di riferimento da fissare per il
venditore a norma dell'art. 37 del regolamento (CE) n. 1782/03.
  2.   Gli   importi   trattenuti  vengono  riversati  nella  riserva
nazionale.