IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, in particolare l'art. 42, comma 9; Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modificazioni, in particolare l'art. 10, comma 1, lettera a); Visto il regolamento (CE) 864/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004; Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 recante disposizioni di attuazione della riforma della politica agricola comunitaria in Italia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004; Ritenuto di dover apportare talune modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 5 agosto 2004; Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella riunione del 28 ottobre 2004; Decreta: Art. 1. Livello della trattenuta 1. In applicazione dell'art. 42, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1782/03 e del paragrafo 1, lettera a), dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 795/04, nel caso di vendita di diritti al premio, durante il periodo di riferimento o non piu' tardi del 15 maggio 2004 - debitamente registrata presso l'organismo pagatore - viene operata una trattenuta del 90% degli importi di riferimento da fissare per il venditore a norma dell'art. 37 del regolamento (CE) n. 1782/03. 2. Gli importi trattenuti vengono riversati nella riserva nazionale.