IL DIRETTORE GENERALE
             Per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo 2,  nella  parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Visto  il  decreto  ministeriale 28 novembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 300
del  29 dicembre 2003, relativo alla protezione transitoria accordata
a  livello nazionale alla denominazione «Zafferano di San Gimignano»,
trasmessa   alla   Commissione  europea  per  la  registrazione  come
denominazione di origine protetta;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite le regioni;
  Ritenendo  che le disposizioni di cui all'art. 14, relativamente ai
controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle
denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione
comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale ai sensi del Regolamento (CE) 535/97;
  Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il
quale  individua  nel  Ministero delle politiche agricole e forestali
l'autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di
controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
  Vista  l'indicazione  espressa dal comitato promotore DOP Zafferano
di  San Gimignano, con sede in San Gimignano (Siena), via delle Fonti
n.  3/A,  con  la  quale veniva indicato, quale organismo privato per
svolgere  attivita'  di  controllo  sul  prodotto di che trattasi, la
societa'   «Agroqualita'  -  Societa'  per  la  certificazione  della
qualita' nell'agroalimentare a r.l.» con sede in Roma, via Montebello
n. 8;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Considerato  che  gli organismi privati proposti per l'attivita' di
controllo  debbono  rispondere  ai  requisiti  previsti  dal  decreto
ministeriale  29 maggio  1998,  n.  61782,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  del  14 luglio  1998,  n.  162,  con  particolare riguardo
all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si
e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato   l'indicazione   del  gruppo  tecnico  di  valutazione
dell'opportunita'  di  pervenire  alla  definizione  di  un piano dei
controlli   standard  appositamente  predisposto  per  le  produzioni
vegetali;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del Regolamento
(CEE)  n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  dell'art.  10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che
e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
  Considerato   che  l'organismo  «Agroqualita'  -  Societa'  per  la
certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare  a r.l.» risulta
gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le
denominazioni  di  origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche
protette  (IGP)  e  le  attestazioni di specificita' (STG), di cui al
comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo   di   controllo   «Agroqualita'   -  Societa'  per  la
certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare a r.l.» con sede
con  sede  in  Roma,  via  Montebello n. 8, iscritto all'elenco degli
organismi  di  controllo  privati  per  le  denominazioni  di origine
protetta  (DOP),  le  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)  e le
attestazioni  di  specificita'  (STG)  istituito  presso il Ministero
delle  politiche  agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art.
14  della  legge  n.  526/1999,  e' autorizzato, ai sensi del comma 1
dell'art.  14  della  legge  n.  526/99,  a  espletare le funzioni di
controllo  previste  dall'art. 10 del Regolamento (CEE) del Consiglio
n.  2081/92  per  la  denominazione  «Zafferano  di  San  Gimignano»,
protetta   transitoriamente   a   livello   nazionale   con   decreto
ministeriale 28 novembre 2003.