IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n.   448,   come  modificato  dall'art.  12,  comma  4,  della  legge
23 dicembre  1999,  n. 488, secondo cui le maggiori entrate derivanti
per  effetto  delle  disposizioni  di  cui  al  medesimo  art. 8 sono
destinate  a  compensare,  tra  l'altro,  i  maggiori oneri derivanti
dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio e al gas di
petrolio  liquefatto usati come combustibile per riscaldamento, anche
miscelati  ad  aria  e  distribuiti  attraverso  reti canalizzate nei
comuni  non  metanizzati  ricadenti  nella zona climatica E di cui al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da
individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
  Visto  l'art.  4,  comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n.
268,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n.
354,   che   prevede   disposizioni   concernenti   il   gasolio  per
riscaldamento e il gas di petrolio liquefatto per le zone montane;
  Visto l'art. 27, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che prevede agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto
impiegati   nelle  zone  montane  ed  in  altri  specifici  territori
nazionali;
  Visto l'art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che
prevede  la  riduzione  delle  aliquote  delle  accise  sui  prodotti
petroliferi, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 13, della legge
24 dicembre 2003, n. 350;
  Visto  il  regolamento recante norme per la riduzione del costo del
gasolio  da  riscaldamento  e del gas di petrolio liquefatto, emanato
con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 settembre 1999, n.
361;
  Vista  la determinazione 23 gennaio 2001 del direttore dell'Agenzia
delle   dogane,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  24  del
30 gennaio  2001,  recante  «istruzioni  per  l'estensione alle nuove
ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999,
n.  488,  della  riduzione  del  prezzo per il gasolio e per i gas di
petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per il riscaldamento
in particolari zone geografiche»;
  Vista  la  determinazione  3 aprile 2002 del direttore dell'Agenzia
delle dogane, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile
2002,  recante «istruzioni per l'estensione della riduzione di prezzo
per  il  gasolio  e  per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come
combustibili  per  riscaldamento  in  particolari zone geografiche ai
comuni  ricadenti nella zona climatica E, relativamente alle parti di
territorio  comunale  di  frazioni parzialmente non metanizzate nelle
quali e' ubicata la sede comunale»;
  Considerato  che  dal  combinato  disposto  dell'art.  8, comma 10,
lettera  c),  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, come modificato
dall'art.  12,  comma  4,  della  legge  23 dicembre  1999, n. 488, e
dell'art.  4,  comma  2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354,
come  modificato dall'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n.  388, si evince che, con la locuzione di comune, si e' inteso fare
riferimento  al  centro  abitato  ove ha sede la casa comunale e che,
quindi,  un  comune appartenente alla zona climatica E e' da ritenere
non  metanizzato  se  non  lo  e'  il centro abitato, sede della casa
comunale,  a  nulla  rilevando  che  una frazione dello stesso comune
risulti essere metanizzata;
  Visto   il   decreto  del  Ministro  delle  finanze  9 marzo  1999,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1999, con
il  quale  si  e'  provveduto  alla  individuazione  dei  comuni  non
metanizzati  ricadenti  nella zona E di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
  Visti  i  decreti  del  Ministro  delle  finanze  25 ottobre  1999,
27 giugno  2000,  30 aprile  2001,  rispettivamente  pubblicati nelle
Gazzette  Ufficiali  n. 256 del 30 ottobre 1999, n. 168 del 20 luglio
2000,   n.   148  del  28 giugno  2001,  e  i  decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  19 aprile  2002  e  20 marzo  2003,
rispettivamente  pubblicati  nelle  Gazzette  Ufficiali  n.  162  del
12 giugno  2002  e  n.  81  del 7 aprile 2003, con i quali sono state
apportate  modificazioni  alla  tabella A  allegata al citato decreto
9 marzo 1999;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha   istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze,
attribuendogli  le  funzioni  dei  Ministeri  del  tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze;
  Visto  il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 giugno
2004,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2004,
che  ha  previsto per il comune di Atina (Frosinone), la sostituzione
della  zona  climatica di appartenenza da D ad E, di cui alla tabella
allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412;
  Ritenuto  pertanto  che  occorre integrare la tabella A allegata al
citato  decreto  9 marzo  1999, con l'inserimento del comune di Atina
(Frosinone);
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Nella  tabella A allegata al decreto del Ministro delle finanze
9 marzo  1999,  e  successive  modificazioni, e' inserito il seguente
comune non metanizzato ricadente nella zona climatica E:
    Codice ISTAT: 011060, comune di Atina, provincia di Frosinone.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 novembre 2004

                                           Il Ministro dell'economia
                                                e delle finanze
                                                  Siniscalco
       Il Ministro
delle attività produttive
        Marzano