Avvertenza:
    Il   testo  coordinato  qui'  pubblicato  e'  stato  redatto  dal
Ministero  della  giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo
unico   delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi,
sull'emanazione  dei  decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato con
D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3,
del  medesimo  testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle  disposizioni  del  decreto-legge,  integrate  con le modifiche
apportate  dalla  legge  di  conversione,  che di quelle modificate o
richiamate  nel  decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per
l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio  1993,  n.  236,  nel  caso  di  cessazione  dell'attivita'
dell'intera  azienda,  di  un  settore  di  attivita',  di uno o piu'
stabilimenti  o  parte  di  essi,  ((il  trattamento straordinario di
integrazione  salariale))  per  crisi aziendale puo' essere prorogato
((per  un  periodo  fino))  a  dodici mesi nel caso di programmi, che
comprendono   la   formazione   ove   necessaria,   finalizzati  alla
ricollocazione  dei  lavoratori,  qualora  il  Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali  accerti  nei primi dodici mesi il concreto
avvio  del  piano  di  gestione delle eccedenze occupazionali. A tale
finalita'  il  Fondo  per l'occupazione e' integrato di 43 milioni di
euro  per  l'anno  2004.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  degli  stanziamenti  iscritti, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro  e  delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
    2.  All'articolo  3,  comma  137,  quarto  periodo,  della  legge
24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «nel limite complessivo di spesa
di  310  milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite
complessivo  di  spesa di 360 milioni di euro» e le parole: «entro il
31 dicembre 2004» dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2005».
    3. (Soppresso).
    3-bis.  ((Ai  lavoratori che hanno percepito l'indennita' pari al
trattamento    di   integrazione   salariale,   concessa   ai   sensi
dell'articolo  46  della  legge  17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni,   sono  accreditati  i  contributi  figurativi  ed  il
trattamento  di  fine  rapporto  per  i  periodi  di  fruizione della
indennita'  stessa.  Al  relativo onere, valutato in 450.000 euro per
l'anno  2004 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  236,  si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2004-2006,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della difesa.))
    3-ter.  ((Il  Ministro  dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio  dell'attuazione  del  presente  articolo, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati  da  apposite  relazioni, gli eventuali decreti adottati ai
sensi  dell'articolo  7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468
del 1978.))
    3-quater.   ((Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.))
          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge
          20 maggio  1993,  n.  148  (Interventi  urgenti  a sostegno
          dell'occupazione),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente:
              «7.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma   8,   nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo.».
              -  Il  testo  dell'art.  3,  comma 137, quarto periodo,
          della  legge  24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria  2004),  come  modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
              «Art.  3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
          personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
          pubblici). - (Omissis).
              137.  In  attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori
          sociali e nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di
          euro,  a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
          1,  comma  7,  del  decreto-legge  20 maggio  1993, n. 148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.  236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di
          crisi   occupazionali,  anche  con  riferimento  a  settori
          produttivi  e  ad  aree  territoriali,  ovvero  miranti  al
          reimpiego  di  lavoratori  coinvolti in detti programmi, il
          Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
          con   il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  pua'
          disporre,  entro il 30 aprile 2005, proroghe di trattamenti
          di  cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita'
          e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni
          di  legge,  anche  in  deroga  alla  normativa  vigente  in
          materia,  nonche'  concessioni,  anche  senza  soluzione di
          continuita',  dei  predetti  trattamenti, che devono essere
          stati  definiti  in  specifici  accordi in sede governativa
          intervenuti entro il 30 giugno 2004.».
              -  Il testo dell'art. 46 della legge 17 maggio 1999, n.
          144  (Misure  in materia di investimenti, delega al Governo
          per  il  riordino  degli  incentivi all'occupazione e della
          normativa  che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
          il riordino degli enti previdenziali), e' il seguente:
              «Art.  46  (Interventi  straordinari  a  sostegno delle
          difficolta'  occupazionali  derivanti  dalla  chiusura  del
          traforo del Monte Bianco). - 1. Ai lavoratori dipendenti da
          datori  di  lavoro  privati  operanti  nella  regione Valle
          d'Aosta,  non  rientranti  nel  campo di applicazione degli
          interventi  ordinari  di  cassa  integrazione,  sospesi dal
          lavoro o con orario ridotto per effetto della crisi causata
          nelle  attivita'  connesse  con  i flussi internazionali di
          traffico  interrotti  per la chiusura del traforo del Monte
          Bianco,  sono  corrisposti, per il periodo di sospensione o
          di   riduzione   dell'orario,   e  comunque  non  oltre  il
          31 dicembre   2000,  una  indennita'  pari  al  trattamento
          straordinario  di  integrazione  salariale  previsto  dalle
          vigenti  disposizioni  ovvero  proporzionata  alla predetta
          riduzione  di  orario,  nonche'  gli  assegni per il nucleo
          familiare, ove spettanti.
              2.  Si  considerano  attivita'  connesse  con  i flussi
          internazionali  di  traffico  quelle svolte nei settori dei
          servizi, del turismo, del commercio, dell'artigianato e dei
          trasporti   caratterizzati   da  elevata  prevalenza  della
          connessione  con  attivita'  indotte  dal traforo del Monte
          Bianco.  Le motivazioni della sospensione o della riduzione
          dell'orario  di  lavoro  e  la  connessione con la chiusura
          straordinaria     del    traforo    del    Monte    Bianco,
          indipendentemente   dalle   dimensioni   aziendali,  devono
          risultare  in  apposito verbale redatto in sede sindacale o
          presso  gli  uffici  periferici  del Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale.
              3.  L'indennita'  di cui al comma 1 e' corrisposta, per
          un  numero  massimo  di 150 unita', dall'INPS, su richiesta
          dei  datori  di lavoro, da produrre entro il termine di cui
          all'art.  7,  primo  comma,  della legge 20 maggio 1975, n.
          164,  e secondo la procedura prevista dalla medesima legge.
          Per  i  periodi  di  paga  gia'  scaduti, la richiesta deve
          essere  prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge. Per la richiesta i
          datori di lavoro si attengono alla procedura prevista dalla
          citata legge n. 164 del 1975.
              4.  Per  i  datori  di  lavoro  privati  operanti nella
          regione  Valle  d'Aosta, i periodi di trattamento ordinario
          di  integrazione salariale, compresi tra il 24 marzo 1999 e
          il  31 dicembre  2000, non si computano ai fini del calcolo
          dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti
          in materia.
              5,  Ai  fini  dell'erogazione dell'indennita' di cui al
          comma  1,  si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di
          assorbimento   previste   dall'art.   7,   comma   3,   del
          decreto-legge  24  novembre  1994,  n. 646, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
              6. Con apposita ordinanza del Ministero dell'interno si
          provvede,  entro  quindici  giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente legge, alla sospensione dei termini
          previdenziali  e  fiscali  per  le  imprese  che ne avevano
          diritto.
              7.  All'onere derivante dal presente articolo, valutato
          in  lire  4  miliardi,  si  provvede a carico del Fondo per
          l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
          20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni,
          dalle legge 19 luglio 1993, n. 236.».
              -  Il  testo  dell'art.  11-ter,  comma  7, della legge
          5 agosto   1978,   n.  468  (Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),
          e' il seguente:
              «7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di  cui al presente comma allorche riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
              -  Il  testo  dell'art.  7, secondo comma, della citata
          legge n. 468 del 1978, e' il seguente:
              «Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
          di ordine). - (Omissis).
              Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                1)  per  il  pagamento  dei  residui passivi di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione  amministrativa  (in  caso di richiesta da parte
          degli  aventi  diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli di
          provenienza,  ovvero  a  capitoli  di nuova istituzione nel
          caso  in  cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
          soppresso);
                2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.».