IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza socio economico ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione; Considerato che la naturale dinamica evolutiva dell'idrografia dei canali lagunari di Venezia ha subito profonde modificazioni con un progressivo e sempre piu' accentuato interrimento dei canali portuali della laguna e una generale erosione della morfologia lagunare; Considerato che l'interrimento dei canali portuali comporta situazioni di pericolo per la navigazione o di limitazione alla stessa, con l'esigenza di assumere interventi urgenti volti a riportare detti canali in condizioni tali da consentire la navigazione in sicurezza, assicurando, altresi', che a seguito del transito dei natanti non si produca l'ulteriore messa in circolo di sedimenti inquinati; Visto l'art. 6 della legge n. 360 del 1991 e successive modificazioni, in conseguenza del quale e' stato sottoscritto tra le amministrazioni pubbliche interessate in data 8 aprile 1993 un «Protocollo recante criteri di sicurezza ambientale di escavazione, trasporto e reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia»; Visto il decreto del Ministero dell'ambiente n. 471 del 1999 che definisce, tra l'altro, i valori di concentrazione limite di inquinamento dei suoli oltre i quali e' previsto l'obbligo di bonifica; Considerato che nel mese di giugno 2004 l'Istituto centrale per la ricerca nelle acque marine (ICRAM) ha redatto uno studio relativo ai valori di intervento per i sedimenti in aree fortemente antropizzate con particolare riguardo al sito di interesse nazionale di Venezia; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha individuato i primi siti contaminati di interesse nazionale, tra cui l'area della zona industriale di Porto Marghera, la cui delimitazione e' stata definita con decreto del Ministero dell'ambiente del 23 febbraio 2000; Considerato che la regione Veneto, in applicazione del «Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente riversate nella laguna di Venezia» (Piano Direttore 2000, approvato con provvedimento del consiglio regionale n. 24 del 1° marzo 2000, ha successivamente approvato con delibera della giunta regionale n. 386 del 14 febbraio 2003 il «Progetto Integrato Fusina (PIF)» che prevede la revisione dell'intero sistema di gestione, depurazione e scarico delle acque reflue di origine civile, industriale e meteorica nonche' delle acque di falda inquinate della zona industriale, e prevede, altresi', la predisposizione di aree destinate all'affinamento, nella cassa di colmata A, delle acque trattate in vista del loro riutilizzo; Considerato che il predetto «Progetto Integrato Fusina (PIF)», prevede lo stoccaggio definitivo nella cassa A, al di sotto dell'area umida, di circa 1.000.000 mc provenienti dallo scavo delle altre sezioni impiantistiche previste dal medesimo progetto; Considerato che il Magistrato alle acque di Venezia ha predisposto nel 1991 il Piano generale degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia dalle acque alte e, nel luglio 1993, il Piano di recupero morfologico della laguna il cui obiettivo principale e' di contrastare l'erosione della laguna mediante il ripristino delle funzioni ambientali, idrodinamiche e naturalistiche dei singoli elementi dell'ambiente lagunare; Considerato altresi', che il Magistrato alle acque di Venezia ha attualmente in fase di aggiornamento il suddetto Piano di recupero morfologico che, tra l'altro, prevede la necessita' di reperire notevoli quantita' di materiale di caratteristiche idonee per la ricostruzione di velme e barene, la protezione delle barene in erosione, la rinaturalizzazione di aree lagunari bonificate, il sovralzo dei fondali della laguna per ridurre gli effetti del moto ondoso ed il loro consolidamento attraverso il trapianto di fanerogame; Considerato che e' stato approvato dall'apposita Conferenza dei servizi in data 22 aprile 2004 il «Master Plan» delle bonifiche dei siti inquinati di Porto Marghera che prevede, tra l'altro, la quantificazione e la caratterizzazione dei sedimenti dei canali lagunari, da cui risulta che il volume complessivo dei sedimenti da rimuovere ammonta a circa 6.400.000 metri cubi; Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; Acquisita l'intesa del presidente della regione Veneto; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il segretario regionale all'ambiente e ai lavori pubblici della regione Veneto e' nominato commissario delegato e provvede urgentemente all'individuazione ed alla realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi necessari a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali di grande navigazione, eliminando le situazioni di pericolo e pregiudizio per il normale svolgimento della attivita' di navigazione che interessano il porto di Venezia. Il commissario delegato provvede, in particolare, per la realizzazione degli interventi: al dragaggio dei canali di grande navigazione; ai siti di recapito finale dei sedimenti aventi caratteristiche chimico-fisiche contenute entro i limiti di colonna B del decreto ministeriale n. 471/1999; ai siti di stoccaggio provvisorio, anche all'interno della conterminazione lagunare dei sedimenti aventi caratteristiche chimico-fisiche superiori ai limiti di colonna B del decreto ministeriale n. 471/1999; alle modalita' di trattamento dei sedimenti con l'obiettivo di realizzare la massima restituzione consentita dei medesimi per il loro riutilizzo in laguna, perseguendo altresi' la maggiore economicita' delle soluzioni. 2. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1 del presente articolo, il commissario delegato si avvale dell'opera di uno o piu' soggetti attuatori, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile sentito il presidente della regione Veneto, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo.