IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il
quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al 31 dicembre 2005, lo stato di
emergenza  socio  economico  ambientale determinatosi nella laguna di
Venezia  in  ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali
portuali di grande navigazione;
  Considerato  che la naturale dinamica evolutiva dell'idrografia dei
canali  lagunari  di  Venezia ha subito profonde modificazioni con un
progressivo e sempre piu' accentuato interrimento dei canali portuali
della laguna e una generale erosione della morfologia lagunare;
  Considerato   che   l'interrimento  dei  canali  portuali  comporta
situazioni  di  pericolo  per  la  navigazione  o di limitazione alla
stessa,  con  l'esigenza  di  assumere  interventi  urgenti  volti  a
riportare   detti   canali   in  condizioni  tali  da  consentire  la
navigazione  in  sicurezza,  assicurando, altresi', che a seguito del
transito  dei  natanti non si produca l'ulteriore messa in circolo di
sedimenti inquinati;
  Visto   l'art.   6  della  legge  n.  360  del  1991  e  successive
modificazioni,  in conseguenza del quale e' stato sottoscritto tra le
amministrazioni  pubbliche  interessate  in  data  8 aprile  1993  un
«Protocollo  recante  criteri di sicurezza ambientale di escavazione,
trasporto e reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia»;
  Visto  il  decreto  del Ministero dell'ambiente n. 471 del 1999 che
definisce,   tra  l'altro,  i  valori  di  concentrazione  limite  di
inquinamento  dei  suoli  oltre  i  quali  e'  previsto  l'obbligo di
bonifica;
  Considerato  che nel mese di giugno 2004 l'Istituto centrale per la
ricerca  nelle acque marine (ICRAM) ha redatto uno studio relativo ai
valori  di intervento per i sedimenti in aree fortemente antropizzate
con particolare riguardo al sito di interesse nazionale di Venezia;
  Vista  la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha individuato i primi
siti  contaminati  di  interesse nazionale, tra cui l'area della zona
industriale di Porto Marghera, la cui delimitazione e' stata definita
con decreto del Ministero dell'ambiente del 23 febbraio 2000;
  Considerato  che  la regione Veneto, in applicazione del «Piano per
la  prevenzione  dell'inquinamento  e  il risanamento delle acque del
bacino  idrografico immediatamente riversate nella laguna di Venezia»
(Piano  Direttore  2000,  approvato  con  provvedimento del consiglio
regionale  n.  24 del 1° marzo 2000, ha successivamente approvato con
delibera  della  giunta  regionale  n.  386  del  14 febbraio 2003 il
«Progetto   Integrato   Fusina   (PIF)»   che  prevede  la  revisione
dell'intero  sistema  di  gestione, depurazione e scarico delle acque
reflue di origine civile, industriale e meteorica nonche' delle acque
di  falda  inquinate  della zona industriale, e prevede, altresi', la
predisposizione  di  aree  destinate  all'affinamento, nella cassa di
colmata A, delle acque trattate in vista del loro riutilizzo;
  Considerato  che  il  predetto  «Progetto  Integrato Fusina (PIF)»,
prevede lo stoccaggio definitivo nella cassa A, al di sotto dell'area
umida,  di  circa  1.000.000 mc  provenienti  dallo scavo delle altre
sezioni impiantistiche previste dal medesimo progetto;
  Considerato  che il Magistrato alle acque di Venezia ha predisposto
nel 1991 il Piano generale degli interventi per la salvaguardia della
laguna  di  Venezia  dalle acque alte e, nel luglio 1993, il Piano di
recupero  morfologico  della laguna il cui obiettivo principale e' di
contrastare  l'erosione  della  laguna  mediante  il ripristino delle
funzioni  ambientali,  idrodinamiche  e  naturalistiche  dei  singoli
elementi dell'ambiente lagunare;
  Considerato  altresi',  che  il Magistrato alle acque di Venezia ha
attualmente  in  fase  di aggiornamento il suddetto Piano di recupero
morfologico  che,  tra  l'altro,  prevede  la  necessita' di reperire
notevoli  quantita'  di  materiale  di  caratteristiche idonee per la
ricostruzione  di  velme  e  barene,  la  protezione  delle barene in
erosione,  la  rinaturalizzazione  di  aree  lagunari  bonificate, il
sovralzo  dei  fondali  della laguna per ridurre gli effetti del moto
ondoso   ed   il  loro  consolidamento  attraverso  il  trapianto  di
fanerogame;
  Considerato  che  e'  stato  approvato dall'apposita Conferenza dei
servizi  in  data 22 aprile 2004 il «Master Plan» delle bonifiche dei
siti  inquinati  di  Porto  Marghera  che  prevede,  tra  l'altro, la
quantificazione  e  la  caratterizzazione  dei  sedimenti  dei canali
lagunari,  da  cui risulta che il volume complessivo dei sedimenti da
rimuovere ammonta a circa 6.400.000 metri cubi;
  Acquisita  l'intesa  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio;
  Acquisita l'intesa del presidente della regione Veneto;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il segretario regionale all'ambiente e ai lavori pubblici della
regione   Veneto   e'   nominato   commissario  delegato  e  provvede
urgentemente  all'individuazione  ed  alla  realizzazione di tutte le
iniziative  finalizzate  alla  sollecita  attuazione degli interventi
necessari  a  rimuovere  i  sedimenti  inquinati nei canali di grande
navigazione,  eliminando  le situazioni di pericolo e pregiudizio per
il normale svolgimento della attivita' di navigazione che interessano
il   porto   di   Venezia.   Il  commissario  delegato  provvede,  in
particolare, per la realizzazione degli interventi:
    al dragaggio dei canali di grande navigazione;
    ai  siti  di recapito finale dei sedimenti aventi caratteristiche
chimico-fisiche  contenute  entro  i  limiti di colonna B del decreto
ministeriale n. 471/1999;
    ai  siti  di  stoccaggio  provvisorio,  anche  all'interno  della
conterminazione   lagunare   dei   sedimenti  aventi  caratteristiche
chimico-fisiche   superiori  ai  limiti  di  colonna  B  del  decreto
ministeriale n. 471/1999;
    alle  modalita'  di  trattamento dei sedimenti con l'obiettivo di
realizzare  la  massima  restituzione  consentita dei medesimi per il
loro   riutilizzo   in   laguna,  perseguendo  altresi'  la  maggiore
economicita' delle soluzioni.
  2.  Per  l'espletamento  delle  iniziative  di  cui  al comma 1 del
presente  articolo,  il  commissario delegato si avvale dell'opera di
uno   o  piu'  soggetti  attuatori,  nominati  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile sentito
il presidente della regione Veneto, cui affidare specifici settori di
intervento  sulla  base  di direttive di volta in volta impartite dal
commissario medesimo.