Alle associazioni ed organizzazioni
                                  del tavolo agroalimentare
                                  Alle  regioni e province autonome -
                                  Assessorati all'agricoltura
                                  c.c.
                                  Al    Ministero   delle   attivita'
                                  produttive

  La  legge  3 agosto  2004, n. 204, recante disposizioni urgenti per
l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonche' in materia
di  agricoltura  e  pesca, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186
del  10 agosto  2004, contiene molteplici principi e disposizioni che
richiedono   una   corretta  interpretazione,  onde  consentire  agli
operatori di adeguare i propri comportamenti al disposto normativo.
  In   particolare,  la  legge  contempla  le  disposizioni  appresso
indicate,  relative  alla  denominazione  di vendita della passata di
pomodoro,    alla    classificazione    merceologica   dei   vitelli,
all'indicazione  obbligatoria  dell'origine dei prodotti alimentari e
all'etichettatura degli oli d'oliva:
    art.  1,  comma  3:  «La  denominazione  di  vendita  "passata di
pomodoro",  da  riportare  nella etichettatura del prodotto derivante
dalla  trasformazione del pomodoro, e' riservata al prodotto ottenuto
dalla  spremitura  diretta  del  pomodoro  fresco.  Con  decreto  del
Ministro  delle  attivita'  produttive e del Ministro delle politiche
agricole  e  forestali,  di concerto con il Ministro per le politiche
comunitarie  e  con  il  Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e di Bolzano, da adottarsi entro quarantacinque
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, sono
determinate  le ulteriori caratteristiche del suddetto prodotto ed in
particolare  la  sua composizione e le altre modalita' di produzione,
nonche'  individuati,  tra  quelli  gia'  previsti dalla legislazione
vigente,  i  metodi  ufficiali  di analisi e le modalita' relative ai
controlli,  eseguiti  per  il  Ministero  delle  politiche agricole e
forestali  dal  personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi
con qualifica di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria.»;
    art.  1,  comma  3-bis:  «L'ultimo  comma dell'art. 2 della legge
4 aprile  1964, n. 171, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:  "Ai fini della classificazione merceologica si intende per
«vitello» un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima
dell'ottavo  mese  di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185
chilogrammi".»;
    art.    1-bis:   (Indicazione   obbligatoria   nell'etichettatura
dell'origine  dei  prodotti  alimentari) «1. Al fine di consentire al
consumatore    finale    di   compiere   scelte   consapevoli   sulle
caratteristiche   dei   prodotti   alimentari   posti   in   vendita,
l'etichettatura     dei     prodotti    medesimi    deve    riportare
obbligatoriamente,  oltre  alle  indicazioni  di  cui  all'art. 3 del
decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'indicazione del luogo
di origine o provenienza. 2. Per luogo di origine o provenienza di un
prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed
eventualmente  la  zona  di  produzione e, per un prodotto alimentare
trasformato,  la  zona di coltivazione o di allevamento della materia
prima  agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella
produzione.  3.  Con  decreti del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro delle attivita' produttive sono
individuate,  entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  le  modalita' per la
indicazione  del  luogo di origine o di provenienza. 4. La violazione
delle  disposizioni  relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai
commi 1, 2 e 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.600 euro a 9.500 euro e nel caso di piu' violazioni, commesse anche
in    tempi    diversi,    e'    disposta    la   sospensione   della
commercializzazione,   fino  a  sei  mesi,  dei  prodotti  alimentari
interessati.»;
    art.  1-ter:  (Etichettatura  degli  oli  d'oliva) «1. Al fine di
assicurare  una  migliore  informazione  ai consumatori e prevenire i
fenomeni  di  contraffazione,  nell'etichettatura  degli oli di oliva
vergini  ed  extravergini e' obbligatorio riportare l'indicazione del
luogo  di coltivazione e di molitura delle olive. 2. Le modalita' per
l'indicazione  obbligatoria  delle  diciture  di  cui al comma 1 sono
definite  con  il decreto di cui all'art. 3, comma 5-bis, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sentita la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.».
  Le  disposizioni sopraindicate non sono immediatamente operative in
quanto con esse il legislatore ha inteso formalizzare nel contesto di
un  atto  legislativo  alcuni  principi  ispiratori della politica di
settore,  che  dovranno  tuttavia  essere  tradotti  in  disposizioni
concretamente operative mediante successivi atti normativi.
  Fino   all'emanazione   di  detti  provvedimenti  le  sopraindicate
disposizioni  della  legge  3 agosto  2004,  n. 204, non incidono nei
rapporti e sui comportamenti degli operatori.
  Nei  prossimi  mesi  verranno  esaminate,  con  il  concorso  delle
organizzazioni  di  categorie, le problematiche connesse alle materie
in  argomento,  onde  individuare  tempi e modalita' per la effettiva
introduzione di norme prescrittive nell'ordinamento.
  In  base  agli  esiti  di  tali  approfondimenti  tecnici, verranno
predisposti   i   testi   normativi   finalizzati  ad  introdurre  le
disposizioni  operative,  che  saranno  previamente  notificati  alla
Commissione   europea  con  la  procedura  prevista  dalla  direttiva
98/34/CE.
  Sulla  base  di  questi  chiarimenti  e'  da  ritenersi superata la
circolare  n.  169  del  15 ottobre scorso, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 252 del 26 ottobre 2004.
    Roma, 1° dicembre 2004
                                                Il Ministro: Alemanno