IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
               delegato per la pesca e l'acquacoltura

  Vista  la  legge  14 luglio  1965,  n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto  il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato
con  decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639,
e successive modifiche;
  Visto in particolare il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
concernente la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura,
a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 luglio  1995, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, recante disciplina del
rilascio delle licenze di pesca;
  Visto  il  decreto  ministeriale 29 luglio 1999 che ha concesso, in
considerazione  della  situazione di crisi dell'economia peschereccia
dell'isola di Lampedusa nonche' dell'ultraperifericita' della stessa,
agli armatori delle imbarcazioni ivi indicate di utilizzare, oltre ai
sistemi  previsti dal documento autorizzatorio, il sistema denominato
strascico fino al 31 dicembre 1999;
  Visti  i decreti ministeriali di proroga del predetto termine ed in
particolare  il 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 gennaio  2004,  n.  5,  che  ha  prorogato l'autorizzazione fino al
30 novembre 2004;
  Viste  le  segnalazioni  pervenute  per il perdurare dello stato di
crisi dell'economia peschereccia dell'isola di Lampedusa con le quali
si  richiede  altresi' di autorizzare nuovamente la pesca a strascico
in aggiunta agli altri sistemi autorizzati in licenza;
  Considerato  che  per  poter  regolamentare  in  via  definitiva la
fattispecie  e'  necessario  acquisire  il  parere  della Commissione
consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura attualmente in fase
di revisione e ricostituzione ai sensi delle modifiche introdotte dal
decreto legislativo n. 154/2004;
  Ritenuto   opportuno   concedere,   nelle   more  della  definitiva
regolamentazione  della  fattispecie  in parola, un ulteriore periodo
autorizzatorio che consenta temporaneamente l'utilizzo del sistema di
pesca  a  strascico  agli armatori delle imbarcazioni iscritte presso
l'ufficio  locale  marittimo di Lampedusa e gia' precedentemente allo
scopo autorizzate;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del  3 gennaio 2002, recante la delega di
attribuzioni  del  Ministro delle politiche agricole e forestali, per
taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di
Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Gli  armatori  delle  imbarcazioni indicate nell'elenco allegato
possono  continuare  ad  esercitare la pesca a strascico, in aggiunta
agli  altri sistemi consentiti in licenza di pesca, fino al 31 maggio
2005.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 25 novembre 2004


                                 Il Sottosegretario di Stato
                                    Scarpa Bonazza Buora