IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
    Vista  la  legge  17 maggio  1999,  n.  144, art. 68, concernente
l'obbligo  di  frequenza  di  attivita' formative fino al 18° anno di
eta';
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000,
n. 257, recante il regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge
17 maggio 1999, n. 144;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
    Visto  l'accordo  in sede di Conferenza unificata Stato-regioni e
Stato-citta'  ed  autonomie locali 2 marzo 2000 in materia di obbligo
di  frequenza di attivita' formative in attuazione dell'art. 68 della
17 maggio 1999, n. 144;
    Visto  l'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno
2003;
    Considerata  la  necessita' di favorire il raccordo tra i sistemi
formativi,   attraverso   il   riconoscimento   dei   crediti   e  la
valorizzazione delle esperienze comunque acquisite dagli allievi;
    Sentita  la  Conferenza  unificata  nella riunione del 28 ottobre
2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  Ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 257,
art. 6, comma 3, sono approvati i seguenti modelli di certificazione,
di  cui  agli allegati A e B, che fanno parte integrante del presente
decreto:
      modello  A:  e'  adottato  per il riconoscimento dei crediti ai
fini  dei  passaggi  dal  sistema  della  formazione  professionale e
dall'apprendistato alle classi degli istituti d'istruzione secondaria
superiore, con esclusione delle quarte e quinte classi degli istituti
professionali  e  degli  istituti  d'arte. Il relativo certificato e'
valido  in  ambito  nazionale per l'ammissione alla classe del tipo e
dell'indirizzo di istituto per il quale e' stato rilasciato;
      modello  B:  e'  adottato  per il riconoscimento dei crediti ai
fini  dei  passaggi  dal  sistema  della  formazione  professionale e
dall'apprendistato al sistema dell'istruzione ai fini dell'ammissione
all'esame   di   qualifica   presso   gli   istituti   di  istruzione
professionale  o  all'esame  di  licenza di maestro d'arte presso gli
istituti   d'arte.  Il  relativo  certificato  e'  valido  in  ambito
nazionale  con  riferimento  all'indirizzo  per  il  quale  e'  stato
rilasciato.
    2.  I  certificati  redatti  secondo i modelli di cui al comma 1,
sono  rilasciati a domanda degli interessati dalle commissioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 257/2000, art. 6.
      Roma, 3 dicembre 2004

                                   Il Ministro dell'istruzione
                                 dell'università e della ricerca
                                             Moratti
p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
         Viespoli