IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Mujkanovic Sudv, nato a Kozarusa (Prijedor) (Bosnia) il 1° gennaio 1968, cittadino bosniaco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 il titolo professionale bosniaco di Masinski Inzenier, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di igegnere; Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico-professionale di «Masrnki Inzenjer», conseguito presso l'«Univerzitet u Sarajevu Masinski fakultet u zenici» in data 16 aprile 1997; Considerato altresi' che l'istante e' in possesso dell'autorizzazione all'abilitazione professionale «in Meccanica», conseguito in data 12 maggio 2004, rilasciata dal «Ministero dell'ordinamento spaziale. Edilizia ed ecologia»; Preso atto della documentazione relativa ad esperienza professionale; Viste le conformi determinazioni delle conferenze dei servizi nelle sedute del 14 settembre e del 19 ottobre 2004; Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate; Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. B settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari. Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Padova rinnovato in data 18 aprile 2004, con scadenza il 13 maggio 2005; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Decreta: Art. 1. Al sig. Mujkanovic Sudav, nato a Kozarusa (Prijedor) (Bosnia) il 1° gennaio 1968, cittadino bosniaco. e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione B settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.