IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge
n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328  contenente  «Modifiche  ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di  talune professioni nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista   l'istanza   del  sig.  Mujkanovic  Sudv,  nato  a  Kozarusa
(Prijedor)  (Bosnia)  il 1° gennaio 1968, cittadino bosniaco, diretta
ad  ottenere,  ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto  legislativo  n. 115/1992 il titolo professionale bosniaco di
Masinski  Inzenier,  ai  fini  dell'accesso  all'albo ed esercizio in
Italia della professione di igegnere;
  Preso   atto   che   il  richiedente  e'  in  possesso  del  titolo
accademico-professionale  di  «Masrnki  Inzenjer»,  conseguito presso
l'«Univerzitet  u  Sarajevu  Masinski  fakultet  u zenici» in data 16
aprile 1997;
  Considerato    altresi'    che    l'istante    e'    in    possesso
dell'autorizzazione  all'abilitazione  professionale  «in Meccanica»,
conseguito   in   data  12 maggio  2004,  rilasciata  dal  «Ministero
dell'ordinamento spaziale. Edilizia ed ecologia»;
  Preso    atto   della   documentazione   relativa   ad   esperienza
professionale;
  Viste le conformi determinazioni delle conferenze dei servizi nelle
sedute del 14 settembre e del 19 ottobre 2004;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di   ingegnere  e  quella  di  cui  e'  in  possesso  l'istante,  per
l'iscrizione nella sez. B settore industriale, e che risulta pertanto
opportuno richiedere misure compensative;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto legislativo n. 286/1998, cosi'
come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto
del  Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del
rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio
dello  Stato  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998,
cosi'  come modificato dalla legge n. 189/2002 non e' richiesta per i
cittadini  stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari.
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato dalla questura di Padova rinnovato in data 18 aprile 2004,
con scadenza il 13 maggio 2005;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Mujkanovic  Sudav, nato a Kozarusa (Prijedor) (Bosnia) il
1° gennaio  1968,  cittadino  bosniaco.  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli ingegneri sezione B settore industriale, e l'esercizio
della professione in Italia.