IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  dei  31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286,  cosi'  come  modificato  dalla  legge  n.
189/2002;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del sig. Kaltani Bujar, nato a Fieri (Albania) il
1° marzo  1935,  cittadino  italiano,  diretta  ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento  del  titolo  professionale  di  cui  e'  in possesso,
conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in
Italia della professione di ingegnere;
  Considerato   che   il   richiedente  e'  in  possesso  del  titolo
accademico-professionale  di  «Inxhinier  Elektrik» conseguito presso
l'«Univesitetit Shleteror» di Tirana (Albania) 29 giugno 1961;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta
del 27 gennaio 2004;
  Visto   il   provvedimento  del  6 marzo  1991  della  «Commissione
Paritetica  Eleggibilita'  Governo  Italiano-Alto Commissariato delle
N.U.  per  i  rifugiati»,  che  ha  riconosciuto  al  richiedente  lo
qualifica  di  rifugiato,  ai  sensi della Convenzione di Ginevra del
28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di   ingegnere  e  quella  di  cui  e'  in  possesso  l'istante,  per
l'iscrizione nella sez. A settore industriale, e che risulta pertanto
opportuno  richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1)
meccanica  del  volo,  scritta  e orale; 2) deontologia e ordinamento
professionale, solo orale;
  Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del
31 agosto 1999, n. 394;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Kaltani  Bujar,  nato a Fieri (Albania) il 1° marzo 1935,
cittadino  italiano e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
ingegneri   sezione   A  settore  industriale,  e  l'esercizio  della
professione in Italia.