IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica dei 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Kaltani Bujar, nato a Fieri (Albania) il 1° marzo 1935, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso, conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico-professionale di «Inxhinier Elektrik» conseguito presso l'«Univesitetit Shleteror» di Tirana (Albania) 29 giugno 1961; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 27 gennaio 2004; Visto il provvedimento del 6 marzo 1991 della «Commissione Paritetica Eleggibilita' Governo Italiano-Alto Commissariato delle N.U. per i rifugiati», che ha riconosciuto al richiedente lo qualifica di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) meccanica del volo, scritta e orale; 2) deontologia e ordinamento professionale, solo orale; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Decreta: Art. 1. Al sig. Kaltani Bujar, nato a Fieri (Albania) il 1° marzo 1935, cittadino italiano e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.