IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza della sig.ra Ahmadi Shahla, nata a Roma il 4 aprile
1975,  cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12
del   decreto   legislativo   n.   115/1992  modificato  dal  decreto
legislativo  n.  277/2003, il riconoscimento del titolo professionale
di  cui  e'  in  possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia
della professione di «psicologo»;
  Preso  atto  che  e' in possesso del titolo accademico «bachelor of
science  in  applied  psychology» conseguito presso la «University of
Wales» nel luglio 1998;
  Considerato  inoltre  che e' in possesso del «doctorate in clinical
psychology»  conseguito  presso  la  «University  of East Anglia» nel
luglio 2003;
  Considerato  infine  che  ha  ottenuto  il  titolo professionale di
«chartered  psychologist»  presso «The British Psychological Society»
nel giugno 2004;
  Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi del 14
settembre 2004;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto     che    la    richiedente    abbia    una    formazione
accademico-professionale  completa  ai  fini dell'esercizio in Italia
della  professione  di  «psicologo»,  sezione  A  dell'albo,  non  e'
necessario applicare misure compensative;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra Ahmadi Shahla, nata a Roma il 4 aprile 1975, cittadina
italiana,  e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa
quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo degli «psicologi»,
sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 6 dicembre 2004
                                          Il direttore generale: Mele