IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002 n. 189; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di' Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Donnarumma Francesco, nato a Sarconi (Potenza) il 30 aprile 1958, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale venezuelano di «ingeniero civil»" conseguito nel novembre 1985, come attestato dal certificato di iscrizione al «Colegio de Ingenieros» del Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere; Considerato e' in possesso del titolo accademico professionale di «ingeniero civil»" rilasciato dalla «Universidad Central de Venezuela»" di Caracas nel dicembre 1984; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2004; Preso atto del conforme parere scritto dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria: Ritenuto che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere"- Sezione A settore civile e ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per cui appare necessario applicare misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Al sig. Donnarumma Francesco, nato a Sarconi (Potenza) il 30 aprile 1958, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - Sezione A settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.