IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma  dell'art.  1, comma 6, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002 n. 189;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 -
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
modificato  dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del
decreto  legislativo  stesso  anche  ai  cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di' Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Donnarumma  Francesco,  nato a Sarconi
(Potenza) il 30 aprile 1958, cittadino italiano, diretta ad ottenere,
ai  sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
115/1992,  il  riconoscimento del titolo professionale venezuelano di
«ingeniero  civil»"  conseguito nel novembre 1985, come attestato dal
certificato  di  iscrizione al «Colegio de Ingenieros» del Venezuela,
ai   fini   dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio  in  Italia  della
professione di ingegnere;
  Considerato  e'  in possesso del titolo accademico professionale di
«ingeniero   civil»"   rilasciato   dalla   «Universidad  Central  de
Venezuela»" di Caracas nel dicembre 1984;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 14 settembre 2004;
  Preso  atto  del  conforme  parere  scritto  dal rappresentante del
Consiglio nazionale di categoria:
  Ritenuto  che  il richiedente non abbia una formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  ingegnere"-  Sezione  A settore civile e ambientale,
come  risulta  dai  certificati  prodotti,  per cui appare necessario
applicare misure compensative;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al sig. Donnarumma Francesco, nato a Sarconi (Potenza) il 30 aprile
1958,  cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  accademico
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  «ingegneri»  - Sezione A settore civile ambientale e
l'esercizio della professione in Italia.