IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  l'art.  9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n.
364,  contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita'
Europea  ed  i  suoi  Stati membri, da una parte, e la Confederazione
Svizzera,  dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto
a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti"»;
  Vista  l'istanza del sig. Brenta Michele, nato a Locarno (Svizzera)
il  28 agosto 1973, cittadino svizzero, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992 modificato dal
decreto   legislativo  n.  277/2003,  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio
in Italia della professione di" psicologo;
  Preso  atto  che  e'  in possesso del titolo accademico «Licence en
Psychologie»"conseguito  presso l'Universita' di Ginevra nell'ottobre
1998;
  Considerato  che  ha  ottenuto  nel luglio  2000  l'abilitazione al
libero  esercizio  quale  psicologo  nel  Cantone  Ticino, rilasciata
dall'Ufficio di Sanita' del Cantone stesso;
  Viste  le conformi determinazioni della conferenza di servizi nelle
sedute del settembre 2003 e dell'ottobre 2004;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;
  Ritenuto  comunque,  che  il  richiedente  non abbia una formazione
accademica  e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia
della  professione  di  psicologo  -  Sezione A dell'albo, e pertanto
debba  essere  applicata  una  misura compensativa consistente in una
prova attitudinale orale oppure in un tirocinio;
  Visto  l'art.  6,  comma  1  del  decreto  legislativo  a  115/1992
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Brenta  Michele,  nato  a Locarno (Svizzera) il 28 agosto
1973,  cittadino svizzero, e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
psicologi - Sezione A e l'esercizio della professione in Italia.