IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita' Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"»; Vista l'istanza del sig. Brenta Michele, nato a Locarno (Svizzera) il 28 agosto 1973, cittadino svizzero, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei titoli professionali di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di" psicologo; Preso atto che e' in possesso del titolo accademico «Licence en Psychologie»"conseguito presso l'Universita' di Ginevra nell'ottobre 1998; Considerato che ha ottenuto nel luglio 2000 l'abilitazione al libero esercizio quale psicologo nel Cantone Ticino, rilasciata dall'Ufficio di Sanita' del Cantone stesso; Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del settembre 2003 e dell'ottobre 2004; Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate; Ritenuto comunque, che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - Sezione A dell'albo, e pertanto debba essere applicata una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale oppure in un tirocinio; Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo a 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003; Decreta: Art. 1. Al sig. Brenta Michele, nato a Locarno (Svizzera) il 28 agosto 1973, cittadino svizzero, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sezione A e l'esercizio della professione in Italia.