L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella  riunione  della  commissione  per i servizi e i prodotti del
10 novembre 2004;
  Vista  la  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
27 gennaio   1994,   recante  principi  sull'erogazione  dei  servizi
pubblici,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 43 del 22 febbraio 1994;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n.  481, recante norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di pubblica utilita' e
l'istituzione  delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita';
  Vista   la   legge   31 luglio   1997,   n.  249,  sull'istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare
l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2;
  Vista  la  legge  30 luglio  1998,  n. 281, recante «Disciplina dei
diritti dei consumatori e degli utenti»;
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, di riordino e
potenziamento   dei   meccanismi   e   strumenti  di  monitoraggio  e
valutazione  dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n. 259, recante:
«Codice  delle  comunicazioni  elettroniche»,  ed  in particolare gli
articoli 61 e 72;
  Vista  la  propria delibera n. 78/02/CONS del 13 marzo 2002, «Norme
di   attuazione   dell'art.  28  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco
selettivo  di  chiamata»  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 4 maggio 2002, n. 103;
  Vista  la  propria  delibera  n.  179/03/CSP  del  24 luglio  2003,
recante:   «Approvazione  della  direttiva  generale  in  materia  di
qualita'  e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art.
1,  comma  6,  lettera b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249»,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193
del 21 agosto 2003;
  Considerato che l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge n.
249/1997, prevede che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
emani  direttive  concernenti  i  livelli  generali  di  qualita' dei
servizi    e   per   l'adozione   da   parte   degli   organismi   di
telecomunicazioni  di una carta del servizio recante l'indicazione di
standard minimi per ciascun comparto di attivita';
  Considerato  che  la  direttiva  generale  in materia di qualita' e
carte  dei servizi di telecomunicazioni, approvata con la delibera n.
179/03/CSP  del 23 luglio 2003, ha delineato il quadro di riferimento
al  riguardo  ed ha previsto che con successive direttive, specifiche
per   ciascun  comparto,  fosse  individuato  un  insieme  minimo  di
indicatori  di  qualita'  dei  servizi,  tenendo  conto  delle  norme
tecniche internazionali, in particolare di quelle dell'ETSI;
  Considerato  che  il  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259,
recante  «Codice  delle  comunicazioni  elettroniche» (di seguito «il
Codice»)  all'art. 61 ha precisato che l'Autorita' fissa i livelli di
qualita'  per il servizio universale, che comprende la fornitura agli
utenti  finali  del  servizio  di  telefonia vocale da una postazione
fissa  ed, all'art. 72, che l'Autorita' puo' prescrivere alle imprese
fornitrici  di  servizi  di  comunicazione elettronica accessibili al
pubblico  di  pubblicare,  ad  uso  degli utenti finali, informazioni
comparabili,  adeguate  ed  aggiornate  sulla  qualita'  dei  servizi
offerti;
  Considerata   la  necessita'  di  avviare  l'attuazione  di  quanto
previsto  dal  codice  con l'emanazione di una direttiva specifica in
materia  di  qualita'  e  carte  dei  servizi  per  il comparto della
telefonia vocale fissa;
  Considerato  che  la presente direttiva individua gli indicatori di
qualita' dei servizi di telefonia vocale fissa, i criteri per la loro
misura  e  le modalita' di pubblicazione dei corrispondenti obiettivi
annuali  e  dei  risultati  raggiunti,  al  fine di garantire che gli
utenti finali abbiano accesso a informazioni comparabili, adeguate ed
aggiornate   sulla   qualita'   dei  servizi  offerti  dalle  imprese
fornitrici  di  servizi  di  comunicazione elettronica accessibili al
pubblico;
  Considerato altresi', che la presente direttiva fissa gli obiettivi
di qualita' del servizio universale che le imprese designate soggette
agli  obblighi  previsti dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2,
del codice sono tenuti a rispettare;
  Sentiti  in  audizione gli operatori licenziatari e le associazioni
dei  consumatori  di  cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, anche ai
sensi dell'art. 83 del codice;
  Visti gli atti del procedimento;
  Udita  la  relazione  del  commissario  relatore, dott.ssa Paola M.
Manacorda,   ai   sensi  dell'art.  32  del  regolamento  concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1.  L'Autorita',  ai  sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2,
della legge 31 luglio 1997, emana la seguente direttiva in materia di
qualita' e carte dei servizi di telefonia vocale fissa.
  2. Il testo della direttiva di cui al precedente comma e' riportato
nell'allegato  A  alla  presente  delibera  e  ne  costituisce  parte
integrante e sostanziale.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  La   presente  delibera  e'  pubblicata  nel  bollettino  ufficiale
dell'Autorita'  ed  e'  resa disponibile nel sito web dell'Autorita':
www.agcom.it
    Roma, 10 novembre 2004
                        Il presidente: Cheli
                 Il commissario relatore: Manacorda
                   Il segretario generale: Callari