L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  la  semplificazione dei procedimenti amministrativi in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza    del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 174 (di seguito
denominato decreto legislativo n. 174/1995), recante attuazione della
direttiva  92/96/CEE  in materia di assicurazione diretta sulla vita,
come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo n. 307/2003;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 175 (di seguito
denominato decreto legislativo n. 175/1995), recante attuazione della
direttiva  92/49/CEE  in  materia  di  assicurazione  diretta diversa
dall'assicurazione  sulla  vita,  come  modificato,  da  ultimo,  dal
decreto legislativo n. 307/2003;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  173, recante
attuazione  della  direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 novembre  2003,  n. 307, recante
attuazione  delle  direttive  2002/12  CE e 2002/13 CE concernenti il
margine    di    solvibilita'   delle   imprese   di   assicurazione,
rispettivamente,  sulla  vita  e  nei rami diversi dall'assicurazione
sulla vita e, in particolare, l'art. 18 che prevede che l'Isvap emani
istruzioni  di  carattere  esplicativo ed applicativo con particolare
riguardo  alle  condizioni  che garantiscano pienamente la stabilita'
dell'impresa  di  assicurazione  in  presenza  delle quali i titoli a
durata  indeterminata,  gli  altri  strumenti finanziari, comprese le
azioni  preferenziali  cumulative,  ed i prestiti subordinati possono
essere  ammessi  a  costituire il margine di solvibilita' disponibile
nel  rispetto  di quanto previsto all'art. 34 del decreto legislativo
n. 174/1995 ed all'art. 34 del decreto legislativo n. 175/1995;
  Visti  i  provvedimenti  ISVAP  nn.  1141.G,  1142.G  e  1143.G del
10 marzo  1999  recanti  i prospetti dimostrativi della situazione di
solvibilita';
  Ritenuta   la  necessita'  di  impartire  istruzioni  di  vigilanza
esplicative  ed  applicative delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo n. 307/2003;
  Ritenuta   altresi'   la   necessita'  di  modificare  i  prospetti
dimostrativi   del   margine   di   solvibilita'   delle  imprese  di
assicurazione;

                              E m a n a

                     il seguente provvedimento:

                               Art. 1.
Inclusione  delle  passivita' subordinate nel margine di solvibilita'
                             disponibile

  1.  Le passivita' subordinate emesse dall'impresa di assicurazione,
aventi  le caratteristiche di cui all'art. 34 del decreto legislativo
n.  174/1995  ed  all'art.  34  del  decreto legislativo n. 175/1995,
possono essere incluse nel margine di solvibilita' disponibile per le
sole   somme  effettivamente  versate  e  nei  limiti  previsti  agli
articoli 33  e  34  dei predetti decreti legislativi n. 174/1995 e n.
175/1995.