L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 (di seguito denominato decreto legislativo n. 174/1995), recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo n. 307/2003; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 (di seguito denominato decreto legislativo n. 175/1995), recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo n. 307/2003; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; Visto il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, recante attuazione delle direttive 2002/12 CE e 2002/13 CE concernenti il margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita e, in particolare, l'art. 18 che prevede che l'Isvap emani istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo con particolare riguardo alle condizioni che garantiscano pienamente la stabilita' dell'impresa di assicurazione in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilita' disponibile nel rispetto di quanto previsto all'art. 34 del decreto legislativo n. 174/1995 ed all'art. 34 del decreto legislativo n. 175/1995; Visti i provvedimenti ISVAP nn. 1141.G, 1142.G e 1143.G del 10 marzo 1999 recanti i prospetti dimostrativi della situazione di solvibilita'; Ritenuta la necessita' di impartire istruzioni di vigilanza esplicative ed applicative delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 307/2003; Ritenuta altresi' la necessita' di modificare i prospetti dimostrativi del margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione; E m a n a il seguente provvedimento: Art. 1. Inclusione delle passivita' subordinate nel margine di solvibilita' disponibile 1. Le passivita' subordinate emesse dall'impresa di assicurazione, aventi le caratteristiche di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 174/1995 ed all'art. 34 del decreto legislativo n. 175/1995, possono essere incluse nel margine di solvibilita' disponibile per le sole somme effettivamente versate e nei limiti previsti agli articoli 33 e 34 dei predetti decreti legislativi n. 174/1995 e n. 175/1995.