IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Vista   la   legge   27 dicembre   1977,  n.  984,  concernente  il
coordinamento  degli interventi pubblici nei settori della zootecnia,
della    produzione    ortoflorofrutticola,    della    forestazione,
dell'irrigazione,    delle   grandi   colture   mediterranee,   delle
vitivinicolture  e  della  utilizzazione e valorizzazione dei terreni
collinari e montani;
  Vista  la  deliberazione  del  13 dicembre  1979  con  la  quale il
C.I.P.A.A.  ha  adottato  il  Piano agricolo nazionale, recante - fra
l'altro  -  direttive  per  il  riconoscimento  dei  vini di qualita'
prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999  relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare  l'art.  55,  paragrafo  1,  lettera g), e l'allegato VI,
lettera  J), che disciplinano gli esami analitici e organolettici dei
vini di qualita' prodotti in regioni determinate;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione relativo
all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo, relativo ai vini
di qualita' prodotti in regioni determinate, in particolare il titolo
III concernente regole relative agli esami analitici e organolettici;
  Vista  la  legge  10 febbraio  1992,  n. 164, concernente la «nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare
l'art.  13,  comma 1, che stabilisce che, ai fini della utilizzazione
delle  D.O.C.  e  D.O.C.G. i vini devono essere sottoposti ad analisi
chimico-fisica   ed   ad   esame   organolettico,   con   conseguente
certificazione positiva, nonche' il comma 6 dello stesso articolo che
prevede  l'emanazione di apposito regolamento disciplinante gli esami
chimico-fisici  ed  organolettici  ed i criteri per la costituzione e
l'attivita'  delle  commissioni  di  degustazione  dei  vini D.O.C. e
D.O.C.G.;
  Visto  il  proprio decreto 25 luglio 2003 concernente la disciplina
degli  esami  chimico-fisici  ed organolettici e dell'attivita' delle
commissioni di degustazione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.;
  Visto  l'art.  3, comma 10, del decreto-legge 23 settembre 1994, n.
547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644, recante interventi
urgenti   a   sostegno   dell'economia,   nella  parte  che  concerne
l'emanazione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e  forestali  di  apposito  decreto  con  il  quale devono stabilirsi
annualmente  l'ammontare  degli  importi, e le modalita' di pagamento
delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle
commissioni di' degustazione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G.;
  Visti  i decreti con i quali sono state istituite le commissioni di
degustazione  per  l'esame  organolettico  dei  vini  a  D.O.C. e/o a
D.O.C.G.   presso  le  competenti  camere  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Per   l'esercizio  2005  i  soggetti  richiedenti  l'operato  delle
commissioni  di  degustazione  dei  vini  a  denominazione di origine
controllata  e/o  a denominazione di origine controllata e garantita,
sono  tenuti  al  pagamento  preventivo  alla  camera  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura competente per territorio, di
una  somma compresa tra 10 e 20 euro per ogni campione prelevato e di
una somma compresa tra 0,10 e 0,15 euro per ogni ettolitro sottoposto
ad esame, per le spese di funzionamento delle commissioni.