IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                            di Campobasso

  Visto  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato
14 dicembre   1947,   n.   1577,   e   successive   modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  l'art.  2545-septiesdecies del codice civile come introdotto
dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;
  Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro
degli scioglimenti d'ufficio di societa' cooperative, senza la nomina
del commissario liquidatore;
  Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  30 novembre  2001  per la
regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali
e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli
uffici del Ministero delle attivita' produttive;
  Visto  l'art.  12  del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002
che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003,  recante  disposizioni  in  materia  di procedure di
scioglimento per atto dell'autorita' amministrativa;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003  recante  i  limiti  entro  i quali poter disporre lo
scioglimento  di  societa'  cooperative  senza  nomina  di commissari
liquidatori;
  Visto  il  verbale  di  ispezione  ordinaria  in data 31 marzo 2004
eseguita sull'attivita' della societa' cooperative appresso indicata,
da  cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal
precitato  art.  2545-septiesdecies del codice civile nuovo testo, in
quanto  non  ha  depositato nei termini prescritti i bilanci relativi
agli  esercizi  dall'anno  1998  in  poi  e  non  ha  patrimoniali da
liquidare;
  Visto   il  verbale  di  accertamento  a  seguito  di  diffida  del
2 novembre  2004 dal quale risulta che la societa' non ha ottemperato
alla diffida impartita;
  Vista  la  conforme  proposta  formulata  nel contesto del giudizio
conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;
  Visto  il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per
le   cooperative   nella  riunione  del  15 maggio  2003  concernente
l'adozione  dei  provvedimenti  di scioglimento d'ufficio di societa'
cooperative;
  Rilevato  che per la societa' cooperativa sottoelencata ricorrono i
presupposti di cui al predetto parere;

                              Decreta:

  La societa' cooperativa sottoelencata e' sciolta ai sensi dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n.
400, art. 2, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.
    societa'  cooperativa  «C.E.A.M.  soc. coop. a r.l.», con sede in
Campobasso,  costituita per rogito notaio dott. Riccardo Ricciardi in
data 16 giugno 1994, rep. n. 69344, registro societa' n. 3317, R.E.A.
n.  84773  della  C.C.I.A.A.  di Campobasso, c.f. e partita I.V.A. n.
00871910709, posizione BUSC n. 1223/268575.
  Il  presente  decreto verra' trasmesso agli organi competenti per i
provvedimenti  consequenziali  ed  al  Ministero  della  giustizia  -
Ufficio   pubblicazione   leggi   e decreti,   per   la   conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Campobasso, 3 dicembre 2004
                          Il direttore provinciale reggente: Brunetti