IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  n.  91/683/CEE  del
19 dicembre   1991   concernente   le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 gennaio  1996,  pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  33  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  41 del
19 febbraio   1996,   concernente  le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana  degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto   l'Accordo   sull'applicazione   delle  misure  sanitarie  e
fitosanitarie,  stipulato  nell'ambito  della Organizzazione mondiale
del commercio;
  Vista  la Convenzione internazionale per la protezione delle piante
della FAO, ratificata il 3 agosto 1955;
  Visto  lo Standard internazionale sulle misure fitosanitarie n. 15,
della Convenzione internazionale per la protezione delle piante della
FAO, relativo alle «linee guida per la regolamentazione del materiale
da imballaggio in legno nel commercio internazionale»;
  Considerato  che  il  materiale  da  imballaggio in legno e' spesso
costituito   da   legno   grezzo   che   potrebbe  non  essere  stato
sufficientemente  lavorato  o  trattato  per rimuovere o uccidere gli
organismi   nocivi   e  che  puo'  quindi  costituire  un  canale  di
introduzione e diffusione degli stessi. E che gli imballaggi in legno
sono  spesso  riutilizzati,  riciclati o ri-manufatti, cosa che rende
difficile  determinare l'origine effettiva di qualsiasi imballaggio e
conseguentemente il suo stato fitosanitario;
  Considerata la necessita' di adottare lo specifico Marchio IPPC/FAO
che  garantisca  che  l'imballaggio  stesso  o  il  materiale di tale
imballaggio  in  legno  e'  stato  sottoposto  a misure conformi allo
Standard internazionale sulle misure fitosanitarie della FAO n. 15;
  Ritenuto  necessario  riconoscere i soggetti gestori per l'utilizzo
dello  specifico  Marchio  IPPC/FAO  da  apporre  sugli imballaggi in
legno, che garantiscano il monitoraggio dei sistemi di certificazione
e  di  marcatura, per la verifica della conformita' ai requisiti e la
messa   a   punto   di   procedure   di  ispezione,  registrazione  o
accreditamento e verifica, delle societa' commerciali aderenti;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai  sensi  dell'art.  2,  comma  4, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, reso nella seduta del 29 aprile 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.   Il  presente  decreto  disciplina  i  requisiti  necessari  al
riconoscimento  dei  soggetti  gestori  dell'utilizzo dello specifico
Marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno, che garantisca
che  l'imballaggio stesso o il materiale di tale imballaggio in legno
e'  stato  sottoposto  a misure conformi allo Standard internazionale
sulle misure fitosanitarie della FAO n. 15.