IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
26 novembre   2004,  concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  in  ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio
della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;
  Considerato  che  l'evento  sismico  24 novembre 2004, ha provocato
gravi  danni,  diffusi  in tutta l'area territoriale ricompresa nella
citata  dichiarazione di stato di emergenza, interessando vari comuni
le  cui abitazioni ed edifici pubblici hanno subito gravi lesioni per
la notevole intensita' del fenomeno tellurico;
  Ravvisata   la   necessita'   di  disporre  l'attuazione  di  primi
interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;
  Acquisita l'intesa della regione Lombardia;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  L'Assessore  alla sicurezza, polizia locale e protezione civile
della  regione  Lombardia e' nominato Commissario delegato e provvede
per  l'attuazione e per la realizzazione degli interventi di cui alla
presente ordinanza.
  2.  Il  Commissario delegato individua, entro quindici giorni dalla
data   di  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana, i territori dei comuni colpiti
dagli  eventi sismici del 24 novembre 2004, ed adotta, nei successivi
trenta  giorni  un  piano  di interventi straordinari per la messa in
sicurezza   ed   il   ripristino   degli  edifici  pubblici  e  delle
infrastrutture  danneggiati  dal sisma. L'adozione del predetto piano
comporta   variazione   alle   previsioni   dei   vigenti   strumenti
urbanistici.
  3.  Nell'ambito  del  piano  di  cui  al  comma  2,  possono essere
ricompresi   gli   interventi  di  messa  in  sicurezza  di  immobili
appartenenti   al   patrimonio   culturale,   nonche'  interventi  di
ripristino  degli  stessi  in  presenza  di  situazioni  di  assoluta
necessita'.
  4.  Il  Commissario  delegato,  ove  necessario,  puo' avvalersi di
soggetti  attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori
di  intervento  sulla  base  di  specifiche  direttive ed indicazioni
appositamente  impartite, anche avvalendosi, con riferimento al comma
3,  della Direzione regionale del Ministero per i beni e le attivita'
culturali.
  5.   Il   Commissario   delegato,   in   presenza   di  riscontrate
compromissioni  totali  o  parziali degli immobili, e' autorizzato ad
individuare  spazi  da  adibire  a  sedi di attivita' scolastiche, di
uffici   comunali   e  di  altre  attivita'  di  interesse  pubblico,
provvedendo   ad   ogni   ulteriore   iniziativa  volta  al  relativo
attrezzamento,   anche   ai  fini  della  sistemazione  di  strutture
prefabbricate  o  di  tensostrutture, in deroga, ove necessario, alle
previsioni dei vigenti strumenti urbanistici.