IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 2004, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004; Considerato che l'evento sismico 24 novembre 2004, ha provocato gravi danni, diffusi in tutta l'area territoriale ricompresa nella citata dichiarazione di stato di emergenza, interessando vari comuni le cui abitazioni ed edifici pubblici hanno subito gravi lesioni per la notevole intensita' del fenomeno tellurico; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto; Acquisita l'intesa della regione Lombardia; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. L'Assessore alla sicurezza, polizia locale e protezione civile della regione Lombardia e' nominato Commissario delegato e provvede per l'attuazione e per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza. 2. Il Commissario delegato individua, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, ed adotta, nei successivi trenta giorni un piano di interventi straordinari per la messa in sicurezza ed il ripristino degli edifici pubblici e delle infrastrutture danneggiati dal sisma. L'adozione del predetto piano comporta variazione alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici. 3. Nell'ambito del piano di cui al comma 2, possono essere ricompresi gli interventi di messa in sicurezza di immobili appartenenti al patrimonio culturale, nonche' interventi di ripristino degli stessi in presenza di situazioni di assoluta necessita'. 4. Il Commissario delegato, ove necessario, puo' avvalersi di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite, anche avvalendosi, con riferimento al comma 3, della Direzione regionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 5. Il Commissario delegato, in presenza di riscontrate compromissioni totali o parziali degli immobili, e' autorizzato ad individuare spazi da adibire a sedi di attivita' scolastiche, di uffici comunali e di altre attivita' di interesse pubblico, provvedendo ad ogni ulteriore iniziativa volta al relativo attrezzamento, anche ai fini della sistemazione di strutture prefabbricate o di tensostrutture, in deroga, ove necessario, alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici.