IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                             su proposta
                     DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
                              e sentito
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio
2002,  recante  disciplina  delle  caratteristiche  merceologiche dei
combustibili  aventi  rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico
nonche'   delle   caratteristiche   tecnologiche  degli  impianti  di
combustione;
    Considerati  gli  impegni  di riduzione delle emissioni di gas ad
effetto  serra concordati nell'ambito del Protocollo di Kyoto assunti
dall'Italia e dall'UE;
    Visto  il  Programma  nazionale  energia rinnovabile da biomasse,
predisposto  dal  Ministero  per  le  politiche  agricole e forestali
d'intesa   con   i   Ministeri   dell'ambiente,  dell'industria,  dei
trasporti, delle finanze e della ricerca scientifica e tecnologica ai
sensi   della   delibera  CIPE  n.  197  del  19 novembre  1998,  con
l'obiettivo       di      promuovere      l'uso      di      biomasse
agro-zootecniche-forestali  per  la produzione di energia rinnovabile
in  coerenza con gli obiettivi individuati nel Protocollo di Kyoto e,
in   particolare,  considerata  l'intenzione  espressa  nello  stesso
Programma  di  valorizzare  adeguatamente  il  «contenuto ambientale»
delle  biomasse  agricole e forestali, anche tramite la ridefinizione
dei vincoli connessi con il loro impiego termico;
    Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1999, n. 217, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2000, che approva il Programma
nazionale  per la valorizzazione delle biomasse agricole e forestali,
predisposto sulla base del Programma nazionale energia rinnovabile da
biomasse;
    Vista-la  delibera  CIPE  6 agosto  1999,  n. 126, che approva il
Libro   bianco   per   la   valorizzazione   energetica  delle  fonti
rinnovabili;
    Visto l'aggiornamento della norma tecnica europea EN 14213 (2003)
concernente  le caratteristiche e i metodi di prova del biodiesel per
riscaldamento;
    Ritenuta  l'opportunita'  di  qualificare talune biomasse vergini
come    combustibili    indipendentemente    dalla    previsione   di
caratteristiche  inerenti  la  commercializzazione  e l'impiego, fino
alla  definizione  di  tali  caratteristiche  in  sede  di successiva
modifica del decreto;
    Espletata  la  proceduta  di  informazione  di cui alla direttiva
98/34/CE,  che  codifica  la  procedura  istituita  con  la direttiva
83/189/CEE;
    Sentito  il  parere  della  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie
locali,  unificata con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano, ai
sensi  dell'art.  9  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella seduta del 29 aprile 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
           Modifica degli allegati I e III al decreto del
         Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002
    1.  All'allegato  I  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  8 marzo  2002  la  tabella  di cui al punto 3 e' sostituita
dalla tabella di cui all'allegato 1, sezione A, del presente decreto.
    2.  All'allegato  I  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  8 marzo  2002  la  tabella  di cui al punto 4 e' sostituita
dalla tabella di cui all'allegato 1, sezione B, del presente decreto.
    3.  All'allegato  III,  punto  1,  del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  8 marzo  2002  le  lettere  d)  ed e)  sono
sostituite dalle seguenti:
      «d)    Materiale    vegetale    prodotto    dalla   lavorazione
esclusivamente  meccanica  di legno vergine e costituito da cortecce,
segatura,  trucioli,  chips,  refili  e  tondelli  di  legno vergine,
granulati  e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero
vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
      e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente
meccanica di prodotti agricoli.».
    4.  All'allegato  III,  punto  1,  del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e' aggiunta la seguente lettera:
      «f)   Sansa   di  oliva  disoleata  avente  le  caratteristiche
riportate  nella  tabella  seguente,  ottenuta  dal trattamento delle
sanse  vergini  con  n-esano  per  l'estrazione  dell'olio  di  sansa
destinato   all'alimentazione  umana,  e  da  successivo  trattamento
termico,  purche' i predetti trattamenti siano effettuati all'interno
del  medesimo  impianto;  tali  requisiti,  nel  caso  di impiego del
prodotto  al  di  fuori  dell'impianto  stesso di produzione, devono,
anche  agli  effetti  dell'art.  26  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  203/1988,  risultare da un sistema di identificazione
conforme a quanto stabilito al punto 3:

               ---->  Vedere tabella di pag. 5   <----

  (*)  Nel  certificato  di  analisi  deve  essere indicato il metodo
impiegato per la rilevazione dei solventi organici clorurati.».
    5.  All'allegato III del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2002 e' aggiunto il seguente punto 3:
    «3. Norme per l'identificazione delle biomasse di cui al punto 1,
lettera f).
    1.  La denominazione «sansa di oliva disoleata», la denominazione
e  l'ubicazione  dell'impianto  di  produzione, l'anno di produzione,
nonche'  il  possesso  delle  caratteristiche  di  cui  alla  tabella
riportata al punto 1 devono figurare:
      a) in caso di imballaggio, su apposite etichette o direttamente
sugli imballaggi;
      b) in caso di prodotto sfuso, nei documenti di accompagnamento.
    Nel  caso  di  imballaggi che contengano quantitativi superiori a
100  kg  e'  ammessa  la  sola  iscrizione  dei dati nei documenti di
accompagnamento.
    Un  esemplare  dei  documenti  di  accompagnamento, contenente le
informazioni  prescritte, deve essere unito al prodotto e deve essere
accessibile agli organi di controllo.
    2.  Le  etichette  o i dati stampati sull'imballaggio, contenenti
tutte  le  informazioni  prescritte,  devono essere bene in vista. Le
etichette  devono  essere  inoltre  fissate  al  sistema  di chiusura
dell'imballaggio.  Le  informazioni  devono  essere redatte almeno in
lingua  italiana,  indelebili e chiaramente leggibili e devono essere
nettamente  separate  da  altre eventuali informazioni concernenti il
prodotto.
    3.  In  caso  di  prodotto  imballato,  l'imballaggio deve essere
chiuso  con  un  dispositivo  o  con  un  sistema  tale che, all'atto
dell'apertura il dispositivo o il sigillo di chiusura o l'imballaggio
stesso risultino irreparabilmente danneggiati.