IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i  decreti  4 febbraio  2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002,
2 dicembre  2002,  9 aprile  2003,  9 luglio  2003,  5 dicembre 2003,
30 marzo   2004   e   7 luglio   2004,   con  i  quali  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato  «3  A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc.
cons.  a  r.1.»,  con decreto del 28 gennaio 1999, e' stata prorogata
fino al 20 dicembre 2004;
  Considerato che la Coop. Agricola Castelluccio a r.l. ha comunicato
con  nota  13 novembre 2001 di non voler rinnovare la designazione di
«3  A  Parco  tecnologico  agroalimentare  dell'Umbria - Soc. cons. a
r.1.»  ad  organismo  di  controllo  per  la  indicazione  geografica
protetta  «Lenticchia  di  Castelluccio  di  Norcia» indicando in suo
luogo  l'organismo di controllo «A.I.A.B. - Associazione italiana per
l'agricoltura biologica», con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29;
  Considerato   che,   poiche'   il  predetto  soggetto  risulterebbe
rappresentare  soltanto  una  ridotta  percentuale  della  produzione
certificata a IGP, questo Ministero ha ritenuto di dover acquisire il
parere  delle  regioni  Umbria  e Marche, del cui ambito territoriale
insiste   la   zona   di   produzione  della  indicazione  geografica
«Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;
  Considerato  che  questo  Ministero  con nota del 19 novembre 2002,
numero di protocollo n. 66210 ha invitato le regioni Umbria e Marche,
del  cui  ambito  territoriale  insiste  la  zona di produzione della
indicazione geografica «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» a voler
raccogliere  la  volonta'  dei  singoli  agricoltori  in  merito alla
determinazione  dell'organismo  che  dovra' operare il controllo e la
certificazione della IGP «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente,   la  indicazione  geografica  protetta  «Lenticchia  di
Castelluccio di Norcia»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 28 gennaio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A
Parco  tecnologico  agroalimentare  dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.»,
con   sede  in  frazione  Pantalla  di  Todi  (Perugia)  con  decreto
28 gennaio   1999,   ad  effettuare  i  controlli  sulla  indicazione
geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» registrata
con  il  regolamento  della  Commissione  CE n. 1065/97 del 12 giugno
1997,  gia'  prorogata  con  decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002,
2 luglio   2002,  2 dicembre  2002,  9 aprile  2003,  9 luglio  2003,
5 dicembre  2003,  30 marzo  2004  e  7 luglio 2004, e' ulteriormente
prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 dicembre 2004.