IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per le politiche fiscali
    Visto  il decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   9 febbraio   2004,  n.  31,  recante
disposizioni  urgenti  in  materia  di  servizio  di  riscossione dei
versamenti unitari;
    Visto  l'art.  1 del predetto decreto-legge n. 341 del 2003, come
modificato dall'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, in
corso  di  conversione,  il quale, al comma 1, dispone che le banche,
che,  nell'anno  precedente,  hanno riscosso importi complessivamente
maggiori di 500 milioni di euro sono tenute al versamento all'entrata
del  bilancio  dello  Stato,  entro  il  penultimo  giorno lavorativo
dell'anno,   dell'1,50  per  cento  delle  somme  riscosse  nell'anno
precedente,   ridotto   dell'ammontare  delle  somme  anticipate  nel
medesimo  anno  precedente  e  non recuperate ai sensi del successivo
comma 3;
    Visto  il  comma  4 del citato art. 1, che prevede che il mancato
versamento   da  parte  delle  banche  delle  somme  dovute  comporta
l'immediata  cessazione  di  efficacia delle convenzioni stipulate ai
sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
    Visto  il comma 5 del citato art. 1, che prevede che, con decreto
del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, emanato annualmente,
sono  stabiliti  gli  importi dovuti da ogni banca e i termini per il
versamento comunque da effettuarsi entro il termine di cui al comma 1
dello   stesso   art.   1  e  che  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di versamento,
nonche' ogni altra regola tecnica necessaria;
    Ravvisata  l'opportunita'  di  fissare  al  30 dicembre  2004  il
termine  per  il versamento da parte delle banche dell'intero importo
dovuto per l'anno 2004;
    Vista  la  nota n. 2004/215462 del 10 dicembre 2004, con la quale
l'Agenzia  delle  entrate ha fornito i dati riguardanti le banche che
nell'anno  2003  hanno  riscosso importi complessivamente maggiori di
500  milioni  di  euro ed ha comunicato che le somme anticipate dalle
banche  nell'anno  2003 sono state integralmente recuperate nell'anno
2004 e non ricorrono pertanto le condizioni per la riduzione prevista
dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 314 del 2003;
    Visti  gli  articoli 4,  14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della
competenza ad emettere gli atti delle pubbliche amministrazioni;
    Ritenuto   che   occorre,   pertanto,  procedere,  ai  sensi  del
richiamato  art.  1,  comma  5,  del  decreto-legge  n. 341 del 2003,
all'individuazione  delle  banche  tenute al versamento da effettuare
entro il 30 dicembre 2004, nonche' dei relativi importi dovuti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  Ai  sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre
2003,  n.  341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio
2004,   n.   31,   come  modificato  dall'art.  7  del  decreto-legge
29 novembre  2004, n. 282, in corso di conversione, sono individuate,
con  la  tabella  in allegato A, che fa parte integrante del presente
decreto,  le  banche  tenute, per l'anno 2004, al versamento previsto
dal  comma  1 del predetto art. 1 del decreto-legge n. 341 del 2003 e
sono  stabiliti,  nella  misura  indicata  nella  stessa tabella, gli
importi da ciascuna banca dovuti.
    2.  Il  versamento  di  cui  al  comma  1  e' effettuato entro il
30 dicembre 2004.
    Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
      Roma, 10 dicembre 2004
                                   Il capo del dipartimento: Manzitti
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2004
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 187