L'ISTITUTO   PER  LA  VIGILANZA  SULLE  ASSICURAZIONI  PRIVATE  E  DI
                        INTERESSE COLLETTIVO

  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
  Visti  i  decreti  legislativi  n.  174 e n. 175 del 17 marzo 1995,
recanti  l'attuazione,  rispettivamente,  delle direttive 92/96/CEE e
92/49/CEE  in  materia  di assicurazione diretta sulla vita e diversa
dall'assicurazione sulla vita;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni,  modificata ed integrata dalla legge
9 gennaio  1991,  n.  20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
90,  e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385;
  Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il
funzionamento    dell'albo   dei   mediatori   di   assicurazione   e
riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146;
  Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle  assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, e, in
particolare,  l'art.  1,  commi  1  e 2, che dispone, tra l'altro, il
trasferimento  allo  stesso Istituto delle competenze gia' attribuite
dalla  legge  28 novembre  1984, n. 792, al Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  nonche'  la  soppressione della
Commissione di cui all'art. 12 della legge medesima;
  Visti,  in  particolare, l'art. 4, comma 1, lettera g), e l'art. 5,
comma  1,  lettera  f),  della citata legge 28 novembre 1984, n. 792,
come   modificata  dal  decreto  legislativo  n.  373/1998,  i  quali
stabiliscono  che  per  ottenere l'iscrizione nell'albo e' necessario
aver stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo
stesso   gruppo  finanziario,  in  coassicurazione,  una  polizza  di
assicurazione  della  responsabilita' civile per negligenze od errori
professionali,   comprensiva   della   garanzia  per  infedelta'  dei
dipendenti,  destinata  al risarcimento dei danni nei confronti degli
assicurati  e  delle  imprese  di  assicurazione, il cui ammontare di
copertura  e'  stabilito  annualmente per classi di volumi di affari,
dall'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di
interesse collettivo - ISVAP, con proprio provvedimento;
  Visto   il  provvedimento  dell'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni  private e di interesse collettivo - ISVAP, n. 2222 del
13 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre
2003,  n.  267,  con  il quale e' stato fissato l'ammontare minimo di
copertura  di  detta  polizza  per  l'anno 2004, nonche' il prospetto
relativo   al  certificato  di  assicurazione  allegato  allo  stesso
provvedimento;
  Considerato  che  occorre  stabilire l'ammontare di copertura della
polizza di cui sopra per l'anno 2005;
  Considerato  che  non vi sono elementi che evidenzino la necessita'
di  aumentare  per  l'anno 2005 l'ammontare minimo di copertura della
sopraindicata   polizza   fissato   per   l'anno   2004   dal  citato
provvedimento dell'ISVAP n. 2222 del 13 novembre 2003;

                              Dispone:

                               Art. 1.
  L'ammontare  minimo  di  copertura  della  polizza di assicurazione
della  responsabilita'  civile per negligenze od errori professionali
dei  mediatori  di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art.
4,  comma  1,  lettera  g),  e all'art. 5, comma 1, lettera f), della
legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, e' fissato per
l'anno 2005 nelle seguenti misure:
    per ciascun sinistro: Euro 1.000.000,00;
    globalmente per tutti i sinistri:
      Euro 1.500.000,00    per   mediatori   di   assicurazione   con
provvigioni annue fino ad Euro 1.600.000,00;
      Euro 2.500.000,00    per   mediatori   di   assicurazione   con
provvigioni annue superiori ad Euro 1.600.000,00;
      Euro 3.000.000,00    per    mediatori    che    esercitano   la
riassicurazione.
  La  quota  dell'eventuale  franchigia  non  puo' superare il limite
massimo di Euro 25.800,00.