IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  3,  comma  4,  del  testo  unico  delle disposizioni
legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  approvato con decreto
legislativo  26 ottobre  1995,  n.  504,  come, da ultimo, modificato
dall'art.  3,  comma  2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
il   quale  prevede  che  i  termini  e  le  modalita'  di  pagamento
dell'accisa,  anche  relative  ai  parametri  utili  per garantire la
competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
  Ritenuta   l'opportunita',  per  l'anno  2004,  di  determinare  le
modalita'  ed  i termini di pagamento dell'accisa sugli oli minerali,
relativa alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15
del  mese  di  dicembre  2004,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 4, del
predetto testo unico;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  I pagamenti dell'accisa sugli oli minerali ad eccezione del gas
metano,  relativi alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal
1° al 15 del mese di dicembre 2004, sono effettuati entro il:
    a) 22 dicembre   2004,   se   eseguiti,   con   esclusione  della
compensazione di eventuali crediti, tramite il versamento unitario di
cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
    b) 27 dicembre  2004,  se  eseguiti  direttamente  in tesoreria o
tramite conto corrente postale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 dicembre 2004
                                              Il Ministro: Siniscalco