IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista  la  legge 31 gennaio 1992, n. 29, articoli 8 e 11, commi 4 e
6,  che  ha  istituito a carico delle societa' cooperative e dei loro
consorzi un contributo pari al 3% degli utili annuali da destinare al
finanziamento  di  iniziative  di  promozione  e  di  sviluppo  della
cooperazione;
  Visto  il  decreto  14 aprile 1998 con il quale e' stato fissato in
sessanta giorni successivi a quello dell'approvazione del bilancio di
esercizio, il termine entro cui effettuare il predetto versamento;
  Visto   il   decreto   ministeriale  9 gennaio  2004  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  di  concerto  con il Ministro delle
attivita'  produttive  che  prevede  variazioni  nelle  modalita'  di
versamento  del  contributo  in  argomento  da  parte  delle societa'
cooperative  e  dei loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione
riconosciuta;
  Considerato  che il bilancio di esercizio di alcune cooperative non
coincide con l'anno solare;
  Considerato  che  per  consentire  una migliore utilizzazione delle
somme  versate  si  rende  necessario  spostare  il termine entro cui
effettuare il versamento della quota di utili dovuta;

                              Decreta:

  Il  versamento  della  quota del 3% degli utili di esercizio dovuta
dalle  societa'  cooperative  e  dai  loro consorzi - non aderenti ad
alcuna  delle  associazioni  nazionali  di  assistenza  e  tutela del
movimento cooperativo - il cui bilancio di esercizio non coincide con
l'anno  solare,  deve  avvenire  entro  e  non  oltre  novanta giorni
dall'approvazione del bilancio stesso.
    Roma, 1° dicembre 2004
                                               p. Il Ministro: Galati