IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 8 dello statuto speciale per la Sardegna approvato con
legge   costituzionale   26 febbraio  1948,  n.  3,  come  sostituito
dall'art.  1  della  legge  13 aprile  1983,  n.  122, nel quale sono
elencate le entrate attribuite alla regione Sardegna;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  menzionato  art. 8, primo comma,
lettera g),  dello  statuto  sardo, alla regione Sardegna deve essere
devoluta  una  quota  dell'imposta  sul valore aggiunto, riscossa sul
territorio  regionale, compresa quella all'importazione, al netto dei
rimborsi  effettuati  ai  sensi  dell'art.  38-bis  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, e successive
modificazioni, da determinarsi per ciascun anno finanziario, d'intesa
tra  lo Stato e la regione stessa, in relazione alle spese necessarie
ad adempiere le normali funzioni regionali;
  Visto  l'art.  38  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
19 maggio  1949,  n.  250,  recante norme di attuazione dello statuto
citato,  il  quale  stabilisce  che la quota variabile del tributo da
devolvere alla regione Sardegna, ai sensi del richiamato art. 8 dello
statuto  regionale,  deve essere fissata per ciascun anno con decreto
dei  Ministri  del tesoro e delle finanze, d'intesa con il presidente
della stessa regione;
  Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha   soppresso   il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica  ed  il  Ministero  delle  finanze  ed  ha
istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Considerato   che   si   rende   necessario  determinare  la  quota
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  di cui all'art. 8, primo comma,
lettera g),   della  citata  legge  costituzionale  n.  3/1948,  come
sostituito   dall'art.   1   della  legge  n.  122/1983,  per  l'anno
finanziario 2003;
  Ritenuto  che  l'ammontare  della  somma  da devolvere alla regione
Sardegna,  quale  quota  dell'imposta  sul valore aggiunto per l'anno
2003  deve essere individuata tenendo conto della somma spettante per
il   2002,   pari   ad  Euro 190.857.873,00  incrementata  del  tasso
programmato  di  inflazione  dell'1.4  per  cento  per  il  2003,  in
ottemperanza  all'ordine  del giorno numero 9-2157-B.10 approvato dal
Senato  il 22 dicembre 1995, che impegna il Governo a quantificare la
quota  variabile da corrispondere annualmente alla Sardegna adottando
un incremento pari al tasso programmato d'inflazione;
  Visto   il   parere  del  Dipartimento  per  le  politiche  fiscali
manifestato con nota n. 23715 - 2004/DPF/UFF del 14 ottobre 2004;
  Considerato  che  il presidente della regione Sardegna, con la nota
n.   7109   del   7 ottobre   2004,   ha   espresso  l'accordo  sulla
determinazione della quota variabile dell'imposta sul valore aggiunto
nell'importo  di Euro 193.529.883,00 da attribuire, in relazione alle
spese  necessarie  ad  adempiere  le  normali funzioni regionali, per
l'anno 2003;
  Considerato   che   l'imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa  nel
territorio  della  regione Sardegna, relativa sia agli scambi interni
che  alle  importazioni,  al  netto  dei rimborsi effettuati ai sensi
dell'art.  38-bis  del citato decreto del Presidente della Repubblica
n.  633  e  successive  modificazioni,  ammonta,  nell'anno  2003, ad
Euro 844.113.742,55;
  Ritenuto  che  la  somma  da devolvere alla regione Sardegna, quale
quota  dell'imposta  sul  valore aggiunto per l'anno 2003, dovra' far
carico  al  capitolo  2791,  nell'ambito  dell'u.p.b. 4.1.2.12, dello
stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno  finanziario  2004, il cui stanziamento viene, con decreto del
Ministro    dell'economia   e   delle   finanze,   elevato   mediante
corrispondente  riduzione del fondo per l'attuazione dell'ordinamento
delle regioni a statuto speciale iscritto al capitolo 2797 del citato
stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
lo stesso anno 2004;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  8  dello  statuto  regionale, come sostituito
dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, alla regione Sardegna
e'  attribuita,  per  l'anno finanziario 2003, una quota dell'imposta
sul   valore   aggiunto   riscossa   nel   territorio  della  regione
(Euro 193.529.883,00)  pari  al 22,92699114 per cento della precitata
somma di Euro 844.113.742,55.