IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286,  cosi' come modificato con legge 30 luglio
2002, n. 189;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
cosi'  come  modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede
l'applicabilita'  del  decreto  legislativo stesso anche ai cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme
piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza della sig.ra Alessi Ballesteros Monica Maria, nata
il 17 dicembre 1966 a Bogota' (Colombia), cittadina italiana, diretta
a  ottenere,  ai  sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale di licenciada en trabajo social conseguito in Ecuador e
rilasciato  in  data  8 gennaio  2000  dalla «Universidad Central del
Ecuador»   di  Quito  (Ecuador)  ai  fini  dell'accesso  all'albo  ed
esercizio in Italia della professione di assistente sociale;
  Preso  atto  che la richiedente risulta essere iscritta al «Colegio
de  Trabajadores  Sociales  de  Pichincha»  di  Quito  (Ecuador)  dal
16 agosto 2000;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 16 dicembre 2003, 27 gennaio 2004, 24 febbraio 2004 e 23 novembre
2004;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria  espresso  nelle  sedute del 24 febbraio 2004 e 23 novembre
2004 e nella nota in atti datata 26 gennaio 2004;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  assistente  sociale  e  quella di cui e' in possesso
l'istante,   per   cui   appare   necessario   applicare   le  misure
compensative;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Alessi  Ballesteros Monica Maria, nata il 17 dicembre
1966  a  Bogota'  (Colombia),  cittadina italiana, e' riconosciuto il
titolo  di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella
sezione  A dell'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia
della omonima professione.