IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400,  e  successive  modificazioni,  che  prevede  che possano essere
adottate  direttive  necessarie  per  assicurare l'imparzialita' e il
buon  andamento  degli  Uffici  pubblici  promuovendone le necessarie
verifiche;
  Visto  l'art.  2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
mantiene,  tra  l'altro, in capo allo Stato la funzione di assicurare
l'esecuzione   a  livello  nazionale  degli  obblighi  derivanti  dal
trattato sull'Unione europea;
  Rilevato  che la Commissione europea ha avviato nei confronti dello
Stato  italiano  talune  procedure  d'infrazione  sul presupposto che
alcune ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2, della legge
n.  225 del 1992 avrebbero violato le norme comunitarie in materia di
aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di  lavori, di servizi e di
forniture;
  Rilevato,  in  particolare,  che,  a  parere  della Commissione, la
violazione  della  normativa  comunitaria  deriverebbe,  tra l'altro,
dalla  circostanza  che  le ordinanze di protezione civile, in taluni
casi,  non  sarebbero supportate da una situazione di estrema urgenza
in  grado  di  giustificare  il  ricorso  a  procedure in deroga alla
normativa comunitaria;
  Considerato,  inoltre, che, secondo la Commissione, in alcune delle
situazioni  emergenziali  o di «grande evento» dichiarate dal Governo
potrebbero non rinvenirsi i presupposti dell'imprevedibilita' e della
non imputabilita' allo Stato membro, la sussistenza dei quali sarebbe
da considerarsi requisito indefettibile ai fini del legittimo ricorso
a  procedure  di  gara  difformi  da  quelle previste dalla normativa
comunitaria;
  Ravvisata,   quindi,   la   necessita'  di  disporre  affinche'  le
iniziative di carattere negoziale, straordinarie ed urgenti, da porre
in  essere  per  il superamento dei contesti emergenziali per i quali
sia  intervenuta  la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza o di
«grande  evento»  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1,  della legge n.
225/1992,  siano  condotte  in  armonia  con la normativa comunitaria
nelle  predette  materie,  utilizzando,  ove necessario, le procedure
acceleratorie  ivi  previste,  nella  ricorrenza  delle condizioni di
urgenza stabilite per legge;
  Tenuto   conto   che   allo  stato  di  sviluppo  delle  situazioni
d'emergenza  o  di  «grande  evento»  gia'  dichiarati  e'  possibile
dispiegare  un'azione  correttiva rispetto alle attivita' comunque da
intraprendere  per il superamento degli stessi contesti emergenziali,
e   che   e'   altrettanto   possibile   impartire  apposite  cogenti
disposizioni volte ad assicurare che le future situazioni d'emergenza
o di «grande evento» che dovessero essere dichiarate siano affrontate
alla  stregua di una normativa d'emergenza il piu' possibile coerente
con i principi dell'ordinamento comunitario;
  Preso  atto  delle  molteplici misure gia' assunte dal Dipartimento
della  protezione  civile per contenere la durata delle situazioni di
emergenza  e  per  assicurare  il  maggiore rispetto dell'ordinamento
giuridico  comunitario, anche attraverso l'emanazione della direttiva
della  Presidenza  del  Consiglio  del  Ministri del 15 gennaio 2004,
inviata  ai  Presidenti  delle  Regioni  per imprimere ogni possibile
accelerazione   agli  interventi  emergenziali,  la  costituzione  di
appositi  comitati di rientro nell'ordinario, l'adozione di ordinanze
di protezione civile particolarmente rigorose nel limitare gli ambiti
derogatori   della  normativa  di  rilievo  comunitario,  nonche'  le
iniziative  di  monitoraggio,  d'impulso e sollecitatorie assunte dal
Capo   del   Dipartimento   della   protezione  civile,  e  cio'  con
riferimento, soprattutto, a contesti emergenziali assai risalenti nel
tempo;
  Ravvisata, peraltro, la necessita' di impartire ulteriori direttive
agli  uffici  ed  enti  istituzionalmente competenti per le attivita'
istruttorie  e  di  predisposizione  di provvedimenti emergenziali di
protezione   civile,   per   conformarne  l'azione  in  un'ottica  di
superamento  dell'emergenza  nel  rispetto dell'ordinamento giuridico
comunitario  in  materia  di  appalti  di  lavori,  di forniture e di
servizi,  anche  attraverso  l'assunzione  di  cogenti determinazioni
finalizzate  ad  assicurare  ogni  possibile contrazione della durata
degli stati di emergenza;

                             A d o t t a

                       la seguente direttiva:
                               Art. 1.

  1.  Per il pieno conseguimento delle finalita' di cui alla presente
direttiva  la  durata  degli stati di emergenza, o di «grande evento»
dichiarati  ai  sensi dell'art. 5, com-ma 1, della legge n. 225/1992,
e'  definita  in  stretta  correlazione  con i tempi necessari per la
realizzazione  dei  primi  indispensabili  interventi, e senza che la
concessione  di  eventuali  proroghe  possa  essere  giustificata  da
situazioni  di  inerzia  o  da ritardi, comunque determinatisi, nella
realizzazione degli adempimenti necessari.
  2. Le ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'art. 5,
comma  2, della legge n. 225/1992, per quanto citato in premessa, non
devono  contenere deroghe alle disposizioni contenute nelle direttive
comunitarie.