IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche agroalimentari

  Visto   il  decreto  ministeriale  del  5 agosto  2004  concernente
«disposizioni  per l'attuazione della riforma della politica agricola
comune», in particolare gli articoli 8 e 9, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 191 del
16 agosto 2004;
  Visto il decreto ministeriale n. 2026 del 4 settembre 2004, recante
attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto 5 agosto 2004;
  Visto  il decreto ministeriale n. 2668 del 3 novembre 2004, recante
modifiche  ed  integrazioni  al  decreto  ministeriale  n.  2026  del
24 settembre 2004, in particolare l'art. 1, comma 2;
  Ritenuta la necessita' di procedere, per le varie specie di sementi
certificate,  alla  definizione delle modalita' per la determinazione
del  quantitativo  minimo  di  sementi  certificate da utilizzare per
ettaro ed alla fissazione del relativo quantitativo minimo di sementi
certificate  da  utilizzare  al  fine della corresponsione dell'aiuto
supplementare  nel  settore  dei  seminativi,  di cui all'art. 69 del
regolamento (CE) n. 1782/2003;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  In  attuazione dell'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n.
2668   del   3 novembre  2004,  il  quantitativo  minimo  di  sementi
certificate  da  utilizzare  per  ettaro al fine della corresponsione
dell'aiuto  supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art.
69  del  regolamento  (CE)  n.  1782/2093, e', determinato secondo le
ordinarie pratiche agronomiche.
  2.  I  quantitativi  minimi di sementi certificate da utilizzare al
fine  della  corresponsione  dell'aiuto supplementare nel settore dei
seminativi,  di  cui  all'art.  69 del regolamento (CE) n. 1782/2003,
sono  fissati  per ettaro e sono riportati nell'allegato del presente
decreto.
  3.  Per  le  specie  per le quali non e' prevista la certificazione
ufficiale  (grano  saraceno,  granturco  dolce,  miglio,  scagliola e
farro),   le   sementi   debbono   essere   comunque  state  prodotte
regolarmente  ed  immesse  in commercio da un'azienda autorizzata, ai
sensi della legge sementiera n. 1096/1971.
  4. L'agricoltore deve allegare alla domanda di aiuto la copia della
fattura  di  acquisto  delle  sementi  certificate, con l'indicazione
della  categoria,  del  numero  di  identificazione del lotto e della
numerazione,  anche  in  forma  sintetica,  delle etichette ufficiali
delle  sementi  certificate. Tuttavia, per le specie per le quali non
e'  prevista  la certificazione ufficiale l'agricoltore deve allegare
la copia della fattura di acquisto delle sementi.
  5.  Gli  originali  delle  etichette  ufficiali  delle  fatture  di
acquisto  restano  in possesso del coltivatore, il quale e' tenuto ad
esibirle   all'organo   di   controllo  al  momento  del  sopralluogo
aziendale.
  6.   Le  fatture  di  acquisto  delle  sementi  certificate  devono
riportare    l'indicazione   delle   varieta'   e   del   numero   di
identificazione   della   partita  «ENSE»  oppure  omologo  Organismo
ufficiale di certificazione.
  7.  L'agricoltore  che  soggiace  a  l'obbligo  di fornire all'Ente
nazionale  sementi elette (ENSE), per la certificazione, le etichette
delle  varieta'  coltivate,  soddisfa l'adempimento di cui al comma 4
del presente articolo, mediante presentazione in sede di controllo in
azienda,  di  apposita  documentazione  rilasciata dallo stesso ENSE,
attestante l'avvenuto ritiro delle etichette.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 dicembre 2004
                                       Il direttore generale: Petroli