IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per   l'esercizio   di   talune   professioni  nonche'  dei  relativi
ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.ra  Otero  Capataz  Maria Isabel, nata a
Sabadell   (Barcellona  -  Spagna)  il  29 novembre  1973,  cittadina
spagnola,  diretta  ad  ottenere,  ai  sensi dell'art. 12 del decreto
legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo
n.     277/2003,     il     riconoscimento     del     suo     titolo
accademico-professionale   di  «Diplomada  en  relaciones  laborales»
conseguito  in  Spagna  e  rilasciato  dalla «Universitat Autonoma de
Barcelona»  in  data  3 giugno 1997, ai fini dell'accesso all'albo ed
esercizio in Italia della professione di consulente del lavoro;
  Rilevato    che    vi    sono    differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  consulente del lavoro e quella di cui e' in possesso
l'istante,   per   cui   appare   necessario   applicare   le  misure
compensative;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta del 14 settembre 2004;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale dei consulenti del lavoro nella seduta di cui sopra;
  Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla sig.ra Otero Capataz Maria Isabel, nata a Sabadell (Barcellona
- Spagna) il 29 novembre 1973, cittadina spagnola, e' riconosciuto il
titolo  di  cui  in  premessa  quale  titolo  valido per l'iscrizione
nell'albo  dei  consulenti  del  lavoro e l'esercizio in Italia della
omonima professione.