IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonche' dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig.ra Otero Capataz Maria Isabel, nata a Sabadell (Barcellona - Spagna) il 29 novembre 1973, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo accademico-professionale di «Diplomada en relaciones laborales» conseguito in Spagna e rilasciato dalla «Universitat Autonoma de Barcelona» in data 3 giugno 1997, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di consulente del lavoro; Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di consulente del lavoro e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2004; Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro nella seduta di cui sopra; Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Otero Capataz Maria Isabel, nata a Sabadell (Barcellona - Spagna) il 29 novembre 1973, cittadina spagnola, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro e l'esercizio in Italia della omonima professione.