IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

                                  e

            IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

  Visto  il  protocollo  di  intesa  siglato  il 17 marzo 2003 tra il
Ministro delle attivita' produttive e il Ministro per l'innovazione e
le   tecnologie   diretto   a  sviluppare  iniziative  congiunte  per
promuovere l'innovazione tra piccole e medie imprese;
  Vista  la  comunicazione  della Commissione delle Comunita' europee
dell'11 marzo  2003 dal titolo «Politica dell'innovazione: aggiornare
l'approccio  dell'Unione  europea  nel  contesto  della  strategia di
Lisbona» (COM(2003)112 def.);
  Visto  l'art.  2,  comma  100,  lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
  Visto l'art. 15, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
  Visto l'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
9 agosto 2001 recante «delega di funzioni in materia di innovazione e
tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca»;
  Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del
28 maggio 2004 concernente l'utilizzo del «fondo di finanziamento per
i progetti strategici nel settore informatico»;
  Vista  la  disponibilita'  del  Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie ad utilizzare l'importo di Euro 60.000.000,00 nel triennio
2004-2006;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive e del
Ministro  per  l'innovazione  e  le tecnologie del 15 giugno 2004 che
prevede la costituzione di una sezione speciale del fondo di garanzia
per  le  piccole  e  medie  imprese,  riservata  alla  concessione di
garanzie su finanziamenti finalizzati all'introduzione di innovazioni
di processo e di prodotto mediante l'uso di tecnologie digitali;
  Considerata la necessita' di stimolare l'effettuazione di programmi
di  investimento  in  innovazioni  di processo e di prodotto mediante
l'uso di tecnologie digitali anche attraverso il rilascio di garanzie
su   finanziamenti  concessi  ai  fornitori  di  tecnologie  digitali
finalizzati alla concessione di dilazioni di pagamento alle piccole e
medie imprese acquirenti;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1. All'art. 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive e
del  Ministro  per  l'innovazione  e le tecnologie del 15 giugno 2004
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  «4.  La  sezione speciale di cui all'art. 1 puo' altresi' concedere
garanzie  su finanziamenti di durata non inferiore a trentasei mesi e
non  superiore  a dieci anni concessi alle PMI fornitrici, di seguito
fornitori,   di  applicazioni  tecnologiche  digitali,  a  fronte  di
dilazioni di pagamento di pari durata concesse dai fornitori alle PMI
acquirenti  di  cui  al  comma  1  e  connesse  alla  fornitura delle
applicazioni  tecnologiche  digitali  di cui al comma 2. Il limite di
cui  al  comma  3  si  applica  ad  ogni  operazione  di dilazione di
pagamento  concessa  dal  fornitore  alla  singola PMI acquirente. La
garanzia  della  sezione speciale di cui all'art. 1 sui finanziamenti
di  cui  al  presente  comma  e'  concessa  nei limiti previsti dalle
vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti de minimis.».