IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE e IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE Visto il protocollo di intesa siglato il 17 marzo 2003 tra il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie diretto a sviluppare iniziative congiunte per promuovere l'innovazione tra piccole e medie imprese; Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee dell'11 marzo 2003 dal titolo «Politica dell'innovazione: aggiornare l'approccio dell'Unione europea nel contesto della strategia di Lisbona» (COM(2003)112 def.); Visto l'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'art. 15, della legge 7 agosto 1997, n. 266; Visto l'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001 recante «delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca»; Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 28 maggio 2004 concernente l'utilizzo del «fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico»; Vista la disponibilita' del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ad utilizzare l'importo di Euro 60.000.000,00 nel triennio 2004-2006; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004 che prevede la costituzione di una sezione speciale del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto mediante l'uso di tecnologie digitali; Considerata la necessita' di stimolare l'effettuazione di programmi di investimento in innovazioni di processo e di prodotto mediante l'uso di tecnologie digitali anche attraverso il rilascio di garanzie su finanziamenti concessi ai fornitori di tecnologie digitali finalizzati alla concessione di dilazioni di pagamento alle piccole e medie imprese acquirenti; Decretano: Art. 1. 1. All'art. 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004 dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «4. La sezione speciale di cui all'art. 1 puo' altresi' concedere garanzie su finanziamenti di durata non inferiore a trentasei mesi e non superiore a dieci anni concessi alle PMI fornitrici, di seguito fornitori, di applicazioni tecnologiche digitali, a fronte di dilazioni di pagamento di pari durata concesse dai fornitori alle PMI acquirenti di cui al comma 1 e connesse alla fornitura delle applicazioni tecnologiche digitali di cui al comma 2. Il limite di cui al comma 3 si applica ad ogni operazione di dilazione di pagamento concessa dal fornitore alla singola PMI acquirente. La garanzia della sezione speciale di cui all'art. 1 sui finanziamenti di cui al presente comma e' concessa nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti de minimis.».