IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003,
14 luglio  2003,  12 dicembre  2003, 22 aprile 2004 e 12 luglio 2004,
con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata
all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la
certificazione   della  qualita'  nell'agroalimentare  a  r.l.»,  con
decreto 4 ottobre 1999 e' stata prorogata fino al 2 gennaio 2005;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine protetta olio extravergine di oliva «Valli
Trapanesi»,  allo  schema  tipo  di  controllo, trasmessogli con nota
ministeriale del 4 settembre 2002, protocollo n. 64339;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di
oliva «Valli Trapanesi»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 4 ottobre 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita'
nell'agroalimentare  a  r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8,
con   decreto   4 ottobre  1999,  ad  effettuare  i  controlli  sulla
denominazione  di  origine protetta olio extravergine di oliva «Valli
Trapanesi»  registrata  con  il  regolamento  della Commissione CE n.
2325/97 del 24 novembre 1997, gia' prorogata con decreti 19 settembre
2002,  20 gennaio  2003,  8 aprile  2003, 14 luglio 2003, 12 dicembre
2003,  22 aprile 2004 e 12 luglio 2004, e' ulteriormente prorogata di
centoventi giorni a far data dal 2 gennaio 2005.