La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»
    a)tenuto conto che con Decreto del Presidente della Repubblica in
data  19 novembre  2004, sono staticonvocati per il 23 gennaio 2005 i
comizi  elettorali  per l'elezione suppletiva di senatori nei collegi
uninominali n. 8 della Regione Veneto e n. 2 della Regione Puglia;
    b)  visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione
del  Senato  della  Repubblica,  approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533;
    c)  vista  la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni
per  la  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di  informazione durante le
campagne elettorali e referendarie e per la programmazione politica;
    d)  ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione
nella   Gazzetta   Ufficiale,  adeguata  conoscibilita'  al  presente
provvedimento,  che  in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento
ed estranei alla RAI;
    e) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
                               Dispone

nei   confronti   della   RAI   radiotelevisione   italiana  societa'
concessionaria   del   servizio  pubblico  radiotelevisivo,  come  di
seguito:
                               Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

  1.  Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono
alle  elezioni  suppletive  del  Senato  della Repubblica indette nei
collegi  uninominali  n.  8 della Regione Veneto e n. 2 della Regione
Puglia  per  il  23 gennaio  2005  e si applicano alla programmazione
radiotelevisiva  destinata  ad  essere irradiata nel territorio delle
Regioni  Veneto  e  Puglia.  Esse hanno effetto dal giorno successivo
alla  data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale  e  cessano  di  avere  efficacia il giorno successivo allo
svolgimento della consultazione elettorale.
  2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre
consultazioni  elettorali  amministrative,  regionali o referendarie,
saranno   applicate   le   disposizioni  di  attuazione  della  legge
22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.