La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione» a)tenuto conto che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 19 novembre 2004, sono staticonvocati per il 23 gennaio 2005 i comizi elettorali per l'elezione suppletiva di senatori nei collegi uninominali n. 8 della Regione Veneto e n. 2 della Regione Puglia; b) visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533; c) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la programmazione politica; d) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, adeguata conoscibilita' al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI; e) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Dispone nei confronti della RAI radiotelevisione italiana societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito: Art. 1. Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica indette nei collegi uninominali n. 8 della Regione Veneto e n. 2 della Regione Puglia per il 23 gennaio 2005 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata nel territorio delle Regioni Veneto e Puglia. Esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento della consultazione elettorale. 2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali amministrative, regionali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.