IL DIRETTORE DELL'AGENZIA Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali; Vista la nota n. 115639 dell'8 novembre 2004 del direttore generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la nota n. 2004/321 del 23 novembre 2004 del vice presidente e amministratore delegato della Patrimonio dello Stato S.p.a.; Vista la nota n. 129011 del 13 dicembre 2004 del direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze; Visti gli elenchi predisposti dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale, trasmessi all'Agenzia del demanio con note prot. n. 30006142 e n. 30006200 rispettivamente datate 2 e 10 dicembre 2004 e nota del 13 dicembre 2004, in cui sono individuati gli immobili di proprieta' dello stesso; Vista la dichiarazione dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale contenuta nelle note n. 065/P.I./2004 e n. 30006200 rispettivamente datate 3 e 10 dicembre 2004 con cui si attesta la proprieta' dei beni immobili ricompresi negli elenchi trasmessi; Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173; Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001. Decreta: Art. 1. Sono di proprieta' dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale i beni immobili individuati negli elenchi di cui agli allegati A, B e C facenti parte integrante del presente decreto.