IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.
407, Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE
e  98/85/CE  relative  all'equipaggiamento  marittimo  e i successivi
emendamenti;
  Visto  l'art.  3  della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme
sul  riordino  della  legislazione  in materia portuale, e successive
modifiche  ed  integrazioni, che attribuisce la competenza in materia
di  sicurezza  della  navigazione al Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto;
  Vista l'istanza in data 6 novembre 2003 con cui l'Agenzia Nazionale
Certificazione  Componenti  e Prodotti - ANCCP, con sede a Milano, in
via  Rombon  n.  11,  ha chiesto di essere autorizzato all'esecuzione
delle   procedure   di   valutazione   della   conformita'  CE  degli
equipaggiamenti  di  cui  all'allegato  A1  parte  3ยช del decreto del
Presidente  della  Repubblica  6 ottobre  1999,  n. 407, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  n.  136/2002  in  data 8 marzo 2002 del Comando
Generale  del  Corpo  delle  Capitanerie  di Porto con il quale viene
costituito  un  Gruppo  Ispettivo allo scopo di esperire le verifiche
presso  gli organismi richiedenti la designazione di cui al succitato
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6 ottobre  1999, n. 407,
articolo 7;
  Visto l'esito degli accertamenti delle verifiche eseguite presso la
sede  dell'Agenzia  Nazionale  Certificazione Componenti e Prodotti -
ANCCP, nei giorni 27 e 28 luglio 2004;
  Visto  il  verbale  di  verifica, in data 5 novembre 2004, relativo
agli  accertamenti  esperiti  presso  la  sede dell'Agenzia Nazionale
Certificazione Componenti e Prodotti - ANCCP, nonche' all'esame della
documentazione integrativa pervenuta dalla succitata Agenzia;
  Preso   atto  degli  obblighi  attuativi  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  6 ottobre  1999, n. 407 che prevede la
designazione  e  la  verifica  periodica biennale degli organismi che
procedono  alla  valutazione  della  conformita' dell'equipaggiamento
marittimo  elencato  nell'allegato A.1 del precitato decreto, secondo
quanto indicato per ciascun tipo di equipaggiamento.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Agenzia  Nazionale  Certificazione Componenti e Prodotti - ANCCP,
con  sede a Milano, in via Rombon n. 11, e' designata quale organismo
di  prova,  per  i moduli B, D, E, F, G, ai sensi dell'articolo 7 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 per
l'esecuzione  delle  procedure  di  valutazione  della conformita' ai
requisiti,   previsti   dagli   strumenti   internazionali   indicati
nell'allegato A.1 del predetto D.P.R., per i seguenti equipaggiamenti
marittimi:
    A.1/1.1 Salvagenti;
    A.1/1.2 Luci per mezzi di salvataggio:
      a) Mezzi di salvataggio e battelli d'emergenza;
      b) Salvagenti;
      c) Cinture di salvataggio;
    A.1/1.3   Segnali   fumogeni   ad   attivazione   automatica  per
salvagenti;
    A.1/1.4 Cinture di salvataggio;
    A.1/1.5  Tute  di immersione e tute antiesposizione isolate o non
isolate;
    A.1/1.6  Tute  di  immersione e tute antiesposizione classificate
come cinture di salvataggio;
    A.1/1.7 Indumenti di protezione termica;
    A.1/1.8 Razzi a paracadute (pirotecnica);
    A.1/1.9 Razzi manuali (pirotecnica);
    A.1/1.10 Segnali fumogeni galleggianti (pirotecnica);
    A.1/1.11 Apparecchi lanciasagole (pirotecnica);
    A.1/1.12 Zattere di salvataggio gonfiabili;
    A.1/1.13 Zattere di salvataggio rigide;
    A.1/1.14 Zattere di salvataggio autoraddrizzanti.
    A.1/1.15 Zattere di salvataggio reversibili con copertura;
    A.1/1.16  Sistemazioni per il galleggiamento libero delle zattere
di salvataggio (dispositivi a distacco idrostatico);
    A.1/1.17 Imbarcazioni di salvataggio;
    A.1/1.18 Battelli di emergenza rigidi;
    A.1/1.19 Battelli di emergenza pneumatici;
    A.1/1.20 Battelli di emergenza veloci.
    A.1/1.21  Dispositivi  per  la  messa a mare dotati di paranchi e
verricelli;
    A.1/1.22  Dispositivi di messa a mare a galleggiamento libero per
mezzi di salvataggio;
    A.1/1.23   Dispositivi  di  messa  a  mare  per  imbarcazioni  di
salvataggio a caduta libera;
    A1/1.24 Dispositivi di messa a mare per zattere di salvataggio;
    A.1/1.25 Dispositivi di messa a mare per battelli di emergenza;
    A.1/1.26 Meccanismo di distacco per:
      a) imbarcazioni di salvataggio, battelli di emergenza e
      b) zattere di salvataggio
messe a mare da uno o piu' paranchi;
    A.1/1.27 Sistemi di evacuazione in mare;
    A.1/1.28 Sistemi di salvataggio;
    A.1/1.29 Scalette per l'imbarco;
    A1/1.30 Materiali retroriflettenti;
    A.1/1.33  Riflettore  radar  per  imbarcazioni  di  salvataggio e
battelli di emergenza;
    A.1/1.34  Bussola  per  imbarcazioni di salvataggio e battelli di
emergenza;
    A.1/1.36  Motore di propulsione per imbarcazioni di salvataggio e
battelli di emergenza;
    A.1/1.37  Motore  di propulsione - motore fuoribordo per battelli
d'emergenza;
    A.1/1.38  Proiettori per l'impiego in imbarcazioni di salvataggio
e battelli di emergenza;
    A.1/1.39 Zattere di salvataggio reversibili aperte;
    A.1/1.40 Apparecchiature meccaniche per l'imbarco dei piloti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 dicembre 2004
                                     Il comandante generale: Dassatti