IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Bologna
  Visto  l'art.  2545-septiesdecies  del codice civile che prevede lo
scioglimento   d'ufficio   delle  societa'  cooperative  e  dei  loro
consorzi,  nel  testo  di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 6
del 17 gennaio 2003;
  Visto  l'art. 223-septiesdecies dei regio decreto 30 marzo 1942, n.
318,  nel  testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 6;
  Visto  l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  n.  1577  del  14  dicembre  1947  e  successive  modifiche ed
integrazioni;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;
  Vista  la  convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 per la
regolamentazione  e  la  disciplina dei rapporti tra il Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il Ministero delle attivita'
produttive;
  Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;
  Visto  il  decreto  del direttore generale della cooperazione del 6
marzo  1996  che  decentra  alle  direzioni  provinciali del lavoro -
Servizio   politiche  del  lavoro  l'adozione  del  provvedimento  di
scioglimento  senza  nomina di commissario liquidatore delle societa'
cooperative  di  cui  siano  stati  accertati  i presupposti indicati
nell'art.  2544  codice  civile  primo  comma,  ora  novellato dal 1°
gennaio 2004 dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Visto  il  decreto  del Ministero delle attivita' produttive del 17
luglio   2003  per  la  determinazione  del  limite  temporale  dalla
presentazione  dell'ultimo  bilancio  per  la  nomina del commissario
liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di societa' cooperative;
  Considerato  che  dagli  atti  dell'Ufficio registro delle imprese,
presso  la  camera  di commercio industria artigianato agricoltura di
Bologna  e  dagli  atti  di questa direzione, relativi alle ispezioni
ordinarie  biennali,  si  rileva  che  gli enti cooperativi di cui al
presente decreto non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre
cinque  anni  e  che  non risulta per gli stessi enti, l'esistenza di
valori patrimoniali immobiliari;
                               Decreta
lo  scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore
ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 223-septiesdecies dei regio
decreto  30  marzo  1942,  n.  318,  nel  testo di cui all'art. 9 del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 delle societa' cooperative:
    1) cooperativa  Costruzione  strade  a  r.l, con sede in Bologna,
costituita  con  rogito  notaio dott. Carlo Malaguti in data 19 marzo
1947,   rep.   n.  13162/5413,  tribunale  di  Bologna,  B.U.S.C.  n.
428/14951;
    2) Quercia  Alta  a  r.l.,  con  sede  in Bologna, costituita con
rogito  notaio  dott.  Lanfranco  Gualandi  in  data  30 maggio 1967,
tribunale  di  Bologna,  B.U.S.C.  n.  1408/99477,  codice fiscale n.
01153590375, REA BO/184000;
    3) Gutenberg e C. a r.l., con sede in Bologna, costituita in data
30 settembre 1993, tribunale di Bologna, B.U.S.C. 4311/264371, codice
fiscale n. 04175480377, REA BO/349655.
  Il  presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia,
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti   per   la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Entro  il  termine  perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione
nella  Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono
presentare  formale  e  motivata  domanda  all'autorita' governativa,
intesa   ad  ottenere  la  nomina  del  commissario  liquidatore;  in
mancanza,  a  cura  dell'autorita'  di vigilanza, verra' informato il
conservatore  del  registro delle imprese territorialmente competente
di Bologna per definire la cancellazione della societa' cooperativa o
dell'ente mutualistico dal registro medesimo.
    Bologna, 13 dicembre 2004
                                     Il direttore provinciale: Casale