IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Juric Danko, nato a Dubrovnik (Croazia) il 1° febbraio 1956, cittadino croato, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 il riconoscimento del titolo professionale croato di «Inzenjerstrojarstva» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Diplomirani Inzenjer strojarstva», conseguito presso la «Sveuciliste u Zagrebu-Fakultet Strojarstva i Brodogradnje u Zagrebu» in data 18 aprile 1986; Considerato inoltre che ha superato l'esame professionale presso il «Republickog Komiteta za Gradevinarstvo, Stambene i Komunalne Poslove i Zastitu Covjekove okoline sr hrvatske» in data 18 aprile 1988; Viste le conformi determinazioni delle conferenze dei servizi del 25 novembre 2003 e del 27 gennaio 2004; Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze dei servizi sopra citate; Preso atto della domanda di riesame presentata dall'istante in data 22 gennaio 2003; Considerato il parere scritto del rappresentante di categoria del 24 gennaio 2204; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nella seguente materia: 1) meccanica del volo; Visto l'art 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. l, del decreto legislativo n. 115/1992; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Milano rinnovato in data 25 ottobre 2003, con scadenza il 7 novembre 2005, per lavoro autonomo; Decreta: Art. 1. Al sig. Juric Danko, nato a Dubrovnik (Croazia) il 1° febbraio 1956, cittadino croato, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.