IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello straniero cosi' come modificato dalla
legge n. 189/2002;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla
legge n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione  della  direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza del sig. Juric Danko, nato a Dubrovnik (Croazia) il
1° febbraio  1956,  cittadino  croato,  diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999
in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n.
115/1992   il  riconoscimento  del  titolo  professionale  croato  di
«Inzenjerstrojarstva»  ai  fini  dell'accesso  ed esercizio in Italia
della professione di ingegnere;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Diplomirani Inzenjer strojarstva», conseguito presso la «Sveuciliste
u  Zagrebu-Fakultet  Strojarstva  i  Brodogradnje  u Zagrebu» in data
18 aprile 1986;
  Considerato inoltre che ha superato l'esame professionale presso il
«Republickog Komiteta za Gradevinarstvo, Stambene i Komunalne Poslove
i Zastitu Covjekove okoline sr hrvatske» in data 18 aprile 1988;
  Viste  le  conformi determinazioni delle conferenze dei servizi del
25 novembre 2003 e del 27 gennaio 2004;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria nelle conferenze dei servizi sopra citate;
  Preso atto della domanda di riesame presentata dall'istante in data
22 gennaio 2003;
  Considerato  il  parere scritto del rappresentante di categoria del
24 gennaio 2204;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, e
che  risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nella
seguente materia: 1) meccanica del volo;
  Visto   l'art  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6, n. l, del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto legislativo n. 286/1998, cosi'
come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto
del  Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del
rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio
dello  Stato  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998,
non  e'  richiesta  per  i cittadini stranieri gia' in possesso di un
permesso  di  soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per
motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura  di  Milano  rinnovato in data 25 ottobre
2003, con scadenza il 7 novembre 2005, per lavoro autonomo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Juric  Danko,  nato  a Dubrovnik (Croazia) il 1° febbraio
1956,  cittadino  croato,  e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
ingegneri,   sezione A   settore  industriale,  e  l'esercizio  della
professione in Italia.