IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge
n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza del sig. Diaconu Edward, nato a Roman (Romania) il
30 maggio  1973,  cittadino  rumeno,  diretta  ad  ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento  del  titolo  professionale  di  «Inginer  in profilul
Electric-specializarea   si   informatica   industriala»,   ai   fini
dell'accesso  all'albo  ed  esercizio  in Italia della professione di
ingegnere;
  Preso   atto   che   il  richiedente  e'  in  possesso  del  titolo
accademico-professionale    di    «Inginer   in   profilul   Electric
specializarea  automatica  si  informatica  industriala»,  conseguito
presso l''Universitatea Tehnica Gh Asachi din Iasi» in data 19 agosto
1996  e  che  il  titolo  cosi'  conseguito  di  «Inginer in profilul
Electric»   conferisce   in  Romania  il  diritto  ad  esercitare  la
professione di ingegnere;
  Viste le conformi determinazioni delle conferenze dei servizi nelle
sedute del 24 febbraio 2004 e del 25 maggio 2004;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di   ingegnere  e  quella  di  cui  e'  in  possesso  l'istante,  per
l'iscrizione   nella  sez.  A  settore  dell'informazione  e  settore
industriale,  e  che  risulta  pertanto  opportuno  richiedere misure
compensative;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto legislativo n. 286/1998, cosi'
come  modificato  dalla  legge  n.  189/2002,  e  14 e 39 comma 7 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, per cui la
verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998,  cosi'  come  modificato  dalla  legge  n. 189/2002, non e'
richiesta  per  i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso
di  soggiorno  per  lavoro  subordinato, lavoro autonomo o per motivi
familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla questura di Milano rinnovato in data 23 marzo 2004,
con scadenza il 6 maggio 2006;
  Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Diaconu Edward, nato a Roman (Romania) il 30 maggio 1973,
cittadino  rumeno,  e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
ingegneri, sezione A settore dell'informazione e settore industriale,
e l'esercizio della professione in Italia.