IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Prato
    Premesso che:
      in  data  3 novembre  e'  stato  adottato  dal  Direttore della
Direzione   provinciale   del   lavoro   di   Prato   il  decreto  di
determinazione  delle  teriffe  minime  di  facchinaggio  con  durata
biennale, con decorrenza dall'11 novembre 2004;
    da  una revisione degli atti di ufficio e' emerso che le predette
tariffe  non  risultano  essere  quelle  corrispondenti all'effettiva
variazione del costo delle vita;
    Visti:
      l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
      la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e in particolare l'art. 2,
commi 7, 8 e 9;
      il  decreto  del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
342,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia di lavori di facchinaggio;
      la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
-  Direzione  generale  rapporti  lavoro  del  2 febbraio  1995, prot
V/25157/70 - DOC;
      la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
n. 39/97 del 18 marzo 1997;
      l'art.  4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 342, che tra l'altro attribuisce agli uffici provinciali del
lavoro,  ora direzioni provinciali del lavoro, le funzioni in materia
di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio;
    Considerato che:
      le  tariffe riportate nel predetto decreto del 3 novembre 2004,
per  un  errore  di elaborazione, risultano essere non corrispondenti
all'effettiva  variazione del costo delle vita, come emersa anche dal
parere  delle  organizzazioni  sindacali acquisito in data 27 ottobre
2004;
      conseguentemente   si  rende  necessario  procedere  alla  loro
rettifica   e  dunque  alla  sostituzione  delle  stesse  con  quelle
correttamente elaborate;
    Tenuto  conto  della  nuova  elaborazione  dei  dati eseguita dal
competente  Servizio  della  Direzione  provinciale  del lavoro, come
risultanti dal prospetto allegato;
    Ritenuto che:
      le  nuove  tariffe sono corrispondenti all'effettiva variazione
del  costo  delle  vita,  come  emersa  anche dal citato parere delle
organizzazioni sindacali;
         pertanto   si  deve  provvedere  con  decreto  alla  formale
indicazione  delle  nuove  tariffe  minime  di facchinaggio in vigore
nella  provincia  di  Prato,  in sostituzione di quelle contenute nel
citato decreto del 3 novembre 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Per la provincia di Prato, le tariffe minime di facchinaggio sono
rideterminate in relazione sia alle operazioni che alla merce, sia in
misura  oraria che in quantita, mediante un aumento delle tariffe del
biennio  precedente, nella misura del 2 %, come da prospetto allegato
che costituisce parte integrante del presente provvedimento.