IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
               delegato alla pesca e all'acquacoltura
  Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunita'
europee  del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei
mercati  nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in
particolare  gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione
e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea
del  29 novembre  2001,  relativo  alle modalita' di applicazione del
regolamento  104/2000  per  quanto  concerne  il riconoscimento delle
organizzazioni di produttori della pesca;
  Vista   la   domanda   in  data  3 giugno  2004  con  la  quale  la
«Associazione   produttori  pesca  -  Soc.  cooperativa  a  r.l.  fra
pescatori ed armatori della piccola pesca Porto San Giorgio» con sede
in  Porto  San  Giorgio  ha  chiesto,  ai  sensi del regolamento (CE)
104/2000  e  del  regolamento  n.  2318/2001,  il riconoscimento come
organizzazione  di  produttori  per  le  specie indicate nell'istanza
stessa;
  Considerato   che   la   suddetta   organizzazione  risulta  essere
regolarmente costituita con atto in data 6 luglio 2001, repertorio n.
89509, per notaio Renato Marconi di Porto San Giorgio;
  Visto  lo  statuto  e  l'elenco  degli  aderenti  a  detta societa'
cooperativa;
  Visti  gli  atti  dai quali risulta che la «Associazione produttori
pesca  -  Soc.  cooperativa  a  r.l.  fra pescatori ed armatori della
piccola   pesca   Porto   San   Giorgio»  risponde  ai  requisiti  di
operativita'  stabiliti dal regolamento n. 104/2000 e dal regolamento
2318/2001, articolo 1;
  Vista  la relazione della Capitaneria di Porto di San Benedetto del
Tronto  in data 17 settembre 2004 in cui si esprime parere favorevole
al  riconoscimento  della  suddetta  «Associazione produttori pesca -
Soc. cooperativa a r.l. fra pescatori ed armatori della piccola pesca
Porto  San Giorgio» limitatamente ai seguenti prodotti ittici: alici,
baraccole,   calamari,  cefali,  cicale,  caponi,  busbane,  ghiozzi,
granchi,   mazzancolle,  mazzoline,  merluzzi,  mormore,  moscardini,
polpi,  rombi, rospi, sardine, scampi, seppie, sgombri, sogliole, san
pietro, totani, triglie, zanchette.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   riconosciuta   ai  fini  del  regolamento  (CE)  n.  104/2000,
articoli 5 e 6, e del regolamento (CE) n. 2318/2001, art. 1 nonche' a
tutti  gli  effetti  eventuali  conseguenti  a  norma  di  legge,  la
«Associazione   produttori  pesca  -  Soc.  cooperativa  a  r.l.  fra
pescatori ed armatori della piccola pesca Porto San Giorgio» di Porto
San  Giorgio  per  le  seguenti  specie  ittiche:  alici,  baraccole,
calamari,   cefali,   cicale,   caponi   busbane,  ghiozzi,  granchi,
mazzancolle,  mazzoline, merluzzi, mormore, moscardini, polpi, rombi,
rospi,  sardine,  scampi,  seppie,  sgombri,  sogliole,  san  pietro,
totani, triglie, zanchette.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 dicembre 2004
                     Il Sottosegretario delegato
                    per la pesca e l'acquacoltura
                        Scarpa Bonazza Buora