IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre
2003,  che  stabilisce  norme  comuni  relative ai regimi di sostegno
diretto nell'ambito della politica agricola comune;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 864/04 del Consiglio del 29 aprile
2004,  che modifica il regolamento (CE) n. 1782/03 e, in particolare,
l'allegato IV;
  Visto il regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione del 21 aprile
2004 recante modalita' di applicazione del regime del pagamento unico
di cui al regolamento (CE) n. 1782/03;
  Visto il regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile
2004,  recante modalita' di applicazione della condizionalita', della
modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al
regolamento (CE) n. 1782/03;
  Visto il regolamento (CE) n. 1783/03 del Consiglio del 29 settembre
2003  che  modifica  il regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e
di garanzia (FEOGA);
  Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2000, n. 23, recante
disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1259/99;
  Visto  il decreto ministeriale del 20 luglio 2004, n. 1628, recante
disposizioni  nazionali  per  l'attuazione  del  regolamento  (CE) n.
1782/03  relativamente  all'art.  33 ed all'art. 40, che disciplinano
rispettivamente  l'ammissibilita'  al regime del pagamento unico e le
circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di
riferimento, nonche' del regolamento (CE) n. 795/04;
  Visto  il  decreto ministeriale del 5 agosto 2004, n. 1787, recante
disposizioni  per  l'attuazione della riforma della politica agricola
comune, in particolare l'art. 5;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  24 settembre  2004, n. 2026,
recante  disposizioni  per  l'attuazione  degli  articoli 8  e  9 del
decreto   ministeriale   5 agosto   2004,  recante  disposizioni  per
l'attuazione della riforma della politica agricola comune;
  Visto  il  decreto  legislativo n. 99/2004, recante disposizioni in
materia   di   soggetti   e   attivita',   integrita'   aziendale   e
semplificazione  amministrativa  in agricoltura, a norma dell'art. 1,
comma 2, lettere d), e), f), g), l) della legge 7 marzo 2003, n. 38;
  Ritenuta  la necessita' di dettare disposizioni urgenti per l'avvio
a  decorrere dal 1° gennaio 2005 del regime di condizionalita', volto
a  subordinare il pagamento integrale degli aiuti diretti al rispetto
di taluni criteri di gestione obbligatori e delle norme relative alle
buone  condizioni agronomiche e ambientali, e ad istituire un sistema
di  revoca, totale o parziale, degli aiuti diretti ove tali requisiti
non fossero rispettati;
  Tenuto  conto che detti criteri di gestione obbligatori sono intesi
ad  incorporare  nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di
requisiti   fondamentali   in   materia   ambientale,   di  sicurezza
alimentare,  di benessere e salute degli animali secondo disposizioni
gia' vigenti nell'ordinamento nazionale, cosi' come le norme relative
alle buone condizioni agronomiche e ambientali sono volte a garantire
un  uso  sostenibile  dei  terreni  agricoli,  evitando il rischio di
degrado   ambientale   conseguente   al  ritiro  dalla  produzione  o
all'abbandono delle terre agricole;
  Sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le
regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano, espressasi nella
riunione del 25 novembre 2004;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «atto»:   ciascuna  delle  direttive  e  dei  regolamenti  che
figurano  nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/03, relativo
ai   criteri   di   gestione   obbligatori,  cosi'  come  individuati
nell'allegato 1 al presente decreto;
    b) «norma»: le norme relative alle buone condizioni agronomiche e
ambientali  di  cui all'art. 5 e all'allegato IV del regolamento (CE)
n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni, cosi' come definite
nell'allegato 2 al presente decreto;
    c) «autorita'  di  controllo competente»: l'organismo pagatore ai
sensi dell'art. 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/04;
    d) «organo  di  controllo»:  l'ente di controllo specializzato ai
sensi  dell'art.  42,  paragrafo  1,  del regolamento (CE) n. 796/04,
delegato  dall'organismo  pagatore  alla  verifica  del  rispetto dei
criteri  di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche
e ambientali;
    e) «azienda»:  l'insieme delle unita' di produzione gestite da un
agricoltore, cosi' come definita all'art. 2, paragrafo 1, lettera b),
del regolamento n. 1782/03.