L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 16 dicembre 2004, Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000); i decreti ministeriali 24 aprile 2001; il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale elettrico); il decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale gas); la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004). Visti: la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/2001; la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/2001; il documento per la consultazione 4 aprile 2002 (di seguito: documento per la consultazione 4 aprile 2002); la deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/2004 (di seguito: testo integrato tariffe elettriche); la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/2003 (di seguito: deliberazione n. 103/2003; la deliberazione 29 settembre 2004, n. 170/2004 (di seguito: deliberazione n. 170/04); la deliberazione 11 novembre 2004, n. 200/2004 (di seguito: deliberazione n. 200/2004). Considerato che: l'art. 3, comma 1, dei decreti ministeriali elettrico e gas 20 luglio 2004 determina gli obiettivi quantitativi nazionali rispettivamente di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali in capo ai distributori di energia elettrica ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili in capo ai distributori di gas naturale ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; l'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che i distributori soggetti agli obblighi di cui ai decreti stessi perseguono gli obiettivi di cui al precedente alinea attraverso progetti che prevedono misure ed interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nell'allegato I ai rispettivi decreti; l'art. 9, comma 1, primo paragrafo, del decreto ministeriale elettrico, e l'art. 9, comma 1, secondo paragrafo, del decreto ministeriale gas, prevedono che i costi sostenuti rispettivamente dai distributori di energia elettrica e dai distributori di gas naturale per la realizzazione dei progetti di cui ai medesimi decreti, con le modalita' di cui all'art. 8 degli stessi decreti, possano trovare copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di energia elettrica e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, secondo criteri stabiliti dall'Autorita'; l'art. 9, comma 1, secondo paragrafo, del decreto ministeriale elettrico, e l'art. 9, comma 1, primo paragrafo, del decreto ministeriale gas, prevedono che i costi sostenuti rispettivamente dai distributori di energia elettrica e dai distributori di gas naturale per la realizzazione dei progetti di cui ai medesimi decreti, possano trovare copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di gas naturale e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas naturale, secondo criteri stabiliti dall'Autorita': Considerato inoltre che: l'art. 10, commi 3 e 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che i titoli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo possono essere oggetto di contrattazione nella sede organizzata dal Gestore del mercato elettrico, ovvero anche al di fuori di tale sede; l'art. 11, commi 1 e 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che entro il 31 maggio di ogni anno a decorrere dall'anno 2006, i distributori soggetti agli obblighi di cui ai medesimi decreti (di seguito: distributori obbligati) trasmettono all'Autorita' i titoli di efficienza energetica posseduti ai sensi dell'art. 10 dei decreti stessi, e che l'Autorita' verifica che ciascun distributore possegga titoli corrispondenti all'obiettivo annuo ad esso assegnato ai sensi dei medesimi decreti; l'art. 17, comma 2, della deliberazione n. 103/2003 stabilisce che la dimensione commerciale di un titolo di efficienza energetica e' pari ad una tonnellata equivalente di petrolio (tep) risparmiata; Considerato infine che: l'art. 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorita' per l'energia elettrica e il gas in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001; in seguito alla pubblicazione del documento per la consultazione 4 aprile 2002 e nell'ambito delle pubbliche audizioni dei soggetti interessati organizzate dall'Autorita' in data 13 e 14 giugno 2002, sono stati acquisiti elementi utili per la definizione dei criteri e delle modalita' per l'erogazione di un contributo tariffario alla copertura dei costi sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004; l'evoluzione tecnologica e di mercato consente una progressiva ma costante diminuzione dei costi delle tecnologie energeticamente efficienti; Ritenuto che sia opportuno: riconoscere un contributo tariffario per i costi sostenuti dai distributori obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria posti a loro carico dai decreti stessi; riconoscere il contributo tariffario di cui al precedente alinea fino all'occorrenza dell'obiettivo di risparmio di energia primaria in capo al singolo distributore, limitatamente alla quota di obiettivo conseguita attraverso riduzioni dei consumi di energia elettrica e di gas naturale; riconoscere il contributo tariffario di cui al precedente alinea sia per risparmi di energia elettrica e di gas naturale conseguiti dai distributori attraverso la realizzazione di progetti conformemente a quanto stabilito dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e dalle deliberazioni attuative dell'Autorita', sia per l'acquisto di titoli di efficienza energetica emessi dal Gestore del mercato elettrico; Ritenuto di: definire un contributo tariffario unitario per singola tonnellata equivalente di petrolio risparmiata; non differenziare il contributo unitario di cui al precedente alinea in funzione del tipo di interventi realizzati, al fine di non alterare il meccanismo di mercato introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 teso a promuovere gli interventi di risparmio energetico che hanno un miglior rapporto tra costi dell'intervento e benefici conseguiti in termini di risparmi di energia; determinare un valore di contributo tariffario unitario che tenga conto della necessita' di contenere l'impatto dell'attuazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 sulle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale e che tenga conto della quota dei costi di realizzazione dei progetti di risparmio energetico che dovra' essere mediamente coperta attraverso altre risorse; determinare il valore del contributo tariffario unitario in modo da garantire che l'aggravio complessivo sulla bolletta energetica dei consumatori sia sempre inferiore al beneficio economico complessivo derivante dall'attuazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004; determinare il valore del contributo tariffario anche sulla base delle informazioni disponibili dai confronti internazionali; determinare il valore del contributo tariffario unitario tenendo conto del fatto che nel periodo iniziale del meccanismo definito dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 verranno realizzati gli interventi di risparmio energetico a minor costo e che, progressivamente, dovranno essere realizzati interventi con costi via via crescenti; prevedere la possibilita' di aggiornare il valore del contributo tariffario unitario di cui al primo alinea in ragione anche dell'andamento del prezzo dei titoli di efficienza energetica registrato sul mercato organizzato dal Gestore del mercato elettrico; erogare il contributo tariffario a fronte della consegna da parte del distributore obbligato dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e b), della deliberazione n. 103/2003; Delibera: di approvare il seguente provvedimento: Art. 1. Definizioni 1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui all'art. 1, comma 1.1, dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 settembre 2004, n. 103 (di seguito: deliberazione n. 103/2003) e inoltre le seguenti: a) conto proprieta' e' il conto sul quale il Gestore del mercato elettrico registra il numero e la tipologia di titoli di efficienza energetica in possesso di ogni singolo soggetto ammesso ad operare nel mercato organizzato dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 10, comma 3, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004; b) contributo tariffario unitario e' il contributo tariffario riconosciuto dall'Autorita' ai sensi dell'art. 9, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, riferito ad una tonnellata equivalente di petrolio risparmiata, certificata secondo le modalita' previste dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e dalla deliberazione n. 103/2003 (di seguito: tep); c) distributore obbligato e' il distributore di energia elettrica e di gas naturale soggetto agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004; d) obiettivo specifico aggiornato e' l'obiettivo specifico a carico del singolo distributore obbligato, maggiorato delle eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui all'art. 11, comma 3, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004; e) titolo di efficienza energetica di tipo I e' il titolo di efficienza energetica di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), della deliberazione n. 103/2003; f) titolo di efficienza energetica di tipo II e' il titolo di efficienza energetica di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), della deliberazione n. 103/2003; g) titoli di efficienza energetica consegnati sono i titoli di efficienza energetica sui quali il distributore richiede all'Autorita' l'erogazione del contributo tariffario ai sensi dell'art. 4, comma 4.1 della presente deliberazione.