L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 16 dicembre 2004,
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999);
    il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito:
decreto legislativo n. 164/2000);
    i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
    il   decreto   ministeriale   20 luglio   2004   recante   «Nuova
individuazione   degli   obiettivi   quantitativi   per  l'incremento
dell'efficienza  energetica  negli  usi  finali  di energia, ai sensi
dell'art.  9,  comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»
(di seguito: decreto ministeriale elettrico);
    il   decreto  ministeriale  gas  20 luglio  2004  recante  «Nuova
individuazione  degli  obiettivi  quantitativi nazionali di risparmio
energetico  e  sviluppo  delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito:
decreto ministeriale gas);
    la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004).
  Visti:
    la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/2001;
    la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/2001;
    il  documento  per  la  consultazione  4 aprile 2002 (di seguito:
documento per la consultazione 4 aprile 2002);
    la  deliberazione  30 gennaio  2004, n. 5/2004 (di seguito: testo
integrato tariffe elettriche);
    la  deliberazione  18 settembre  2003,  n.  103/2003 (di seguito:
deliberazione n. 103/2003;
    la  deliberazione  29 settembre  2004,  n.  170/2004 (di seguito:
deliberazione n. 170/04);
    la  deliberazione  11 novembre  2004,  n.  200/2004  (di seguito:
deliberazione n. 200/2004).
  Considerato che:
    l'art.  3,  comma  1,  dei  decreti  ministeriali elettrico e gas
20 luglio   2004   determina  gli  obiettivi  quantitativi  nazionali
rispettivamente  di  incremento  dell'efficienza energetica degli usi
finali  in  capo  ai  distributori  di  energia  elettrica  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili in capo ai
distributori  di  gas  naturale  ai  sensi dell'art. 16, comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    l'art.  5,  comma  1,  dei  decreti  ministeriali  20 luglio 2004
stabilisce  che  i  distributori  soggetti  agli  obblighi  di cui ai
decreti  stessi  perseguono gli obiettivi di cui al precedente alinea
attraverso  progetti  che  prevedono  misure  ed interventi ricadenti
tipicamente  nelle  tipologie  elencate nell'allegato I ai rispettivi
decreti;
    l'art.  9,  comma  1,  primo  paragrafo, del decreto ministeriale
elettrico,  e  l'art.  9,  comma  1,  secondo  paragrafo, del decreto
ministeriale gas, prevedono che i costi sostenuti rispettivamente dai
distributori  di energia elettrica e dai distributori di gas naturale
per  la realizzazione dei progetti di cui ai medesimi decreti, con le
modalita'  di  cui  all'art.  8 degli stessi decreti, possano trovare
copertura,  qualora  comportino  una riduzione dei consumi di energia
elettrica  e  limitatamente  alla parte non coperta da altre risorse,
sulle  componenti  delle  tariffe per il trasporto e la distribuzione
dell'energia elettrica, secondo criteri stabiliti dall'Autorita';
    l'art.  9,  comma  1, secondo paragrafo, del decreto ministeriale
elettrico,  e  l'art.  9,  comma  1,  primo  paragrafo,  del  decreto
ministeriale gas, prevedono che i costi sostenuti rispettivamente dai
distributori  di energia elettrica e dai distributori di gas naturale
per la realizzazione dei progetti di cui ai medesimi decreti, possano
trovare  copertura,  qualora  comportino una riduzione dei consumi di
gas naturale e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse,
sulle  componenti  delle  tariffe per il trasporto e la distribuzione
del gas naturale, secondo criteri stabiliti dall'Autorita':
  Considerato inoltre che:
    l'art.  10, commi 3 e 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004,
stabilisce  che i titoli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e
2  del  medesimo  articolo  possono  essere oggetto di contrattazione
nella  sede  organizzata  dal  Gestore  del mercato elettrico, ovvero
anche al di fuori di tale sede;
    l'art.  11,  commi 1 e 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004
stabilisce  che entro il 31 maggio di ogni anno a decorrere dall'anno
2006,  i  distributori  soggetti  agli  obblighi  di  cui ai medesimi
decreti    (di    seguito:    distributori   obbligati)   trasmettono
all'Autorita'  i  titoli  di efficienza energetica posseduti ai sensi
dell'art.  10  dei  decreti  stessi,  e  che l'Autorita' verifica che
ciascun  distributore  possegga  titoli  corrispondenti all'obiettivo
annuo ad esso assegnato ai sensi dei medesimi decreti;
    l'art.  17,  comma  2, della deliberazione n. 103/2003 stabilisce
che  la  dimensione commerciale di un titolo di efficienza energetica
e' pari ad una tonnellata equivalente di petrolio (tep) risparmiata;
  Considerato infine che:
    l'art.  14,  comma  2,  dei  decreti  ministeriali 20 luglio 2004
stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorita'
per  l'energia  elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti
emanati  dalla medesima Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
    in  seguito alla pubblicazione del documento per la consultazione
4 aprile  2002  e  nell'ambito delle pubbliche audizioni dei soggetti
interessati  organizzate  dall'Autorita' in data 13 e 14 giugno 2002,
sono  stati acquisiti elementi utili per la definizione dei criteri e
delle  modalita'  per  l'erogazione  di un contributo tariffario alla
copertura dei costi sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi
di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004;
    l'evoluzione tecnologica e di mercato consente una progressiva ma
costante  diminuzione  dei  costi  delle  tecnologie  energeticamente
efficienti;
  Ritenuto che sia opportuno:
    riconoscere  un  contributo  tariffario per i costi sostenuti dai
distributori  obbligati  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
risparmio di energia primaria posti a loro carico dai decreti stessi;
    riconoscere  il contributo tariffario di cui al precedente alinea
fino  all'occorrenza  dell'obiettivo di risparmio di energia primaria
in   capo  al  singolo  distributore,  limitatamente  alla  quota  di
obiettivo  conseguita  attraverso  riduzioni  dei  consumi di energia
elettrica e di gas naturale;
    riconoscere  il contributo tariffario di cui al precedente alinea
sia  per  risparmi  di energia elettrica e di gas naturale conseguiti
dai    distributori   attraverso   la   realizzazione   di   progetti
conformemente  a  quanto stabilito dai decreti ministeriali 20 luglio
2004   e   dalle  deliberazioni  attuative  dell'Autorita',  sia  per
l'acquisto  di titoli di efficienza energetica emessi dal Gestore del
mercato elettrico;
  Ritenuto di:
    definire un contributo tariffario unitario per singola tonnellata
equivalente di petrolio risparmiata;
    non  differenziare  il  contributo  unitario di cui al precedente
alinea  in funzione del tipo di interventi realizzati, al fine di non
alterare il meccanismo di mercato introdotto dai decreti ministeriali
20 luglio   2004  teso  a  promuovere  gli  interventi  di  risparmio
energetico  che hanno un miglior rapporto tra costi dell'intervento e
benefici conseguiti in termini di risparmi di energia;
    determinare un valore di contributo tariffario unitario che tenga
conto  della  necessita'  di  contenere l'impatto dell'attuazione dei
decreti   ministeriali  20 luglio  2004  sulle  tariffe  dell'energia
elettrica  e del gas naturale e che tenga conto della quota dei costi
di  realizzazione  dei  progetti  di  risparmio energetico che dovra'
essere mediamente coperta attraverso altre risorse;
    determinare  il valore del contributo tariffario unitario in modo
da garantire che l'aggravio complessivo sulla bolletta energetica dei
consumatori  sia  sempre inferiore al beneficio economico complessivo
derivante dall'attuazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
    determinare  il valore del contributo tariffario anche sulla base
delle informazioni disponibili dai confronti internazionali;
    determinare  il valore del contributo tariffario unitario tenendo
conto  del fatto che nel periodo iniziale del meccanismo definito dai
decreti   ministeriali   20 luglio   2004   verranno  realizzati  gli
interventi   di   risparmio   energetico   a   minor   costo  e  che,
progressivamente, dovranno essere realizzati interventi con costi via
via crescenti;
    prevedere  la possibilita' di aggiornare il valore del contributo
tariffario   unitario  di  cui  al  primo  alinea  in  ragione  anche
dell'andamento   del  prezzo  dei  titoli  di  efficienza  energetica
registrato sul mercato organizzato dal Gestore del mercato elettrico;
    erogare il contributo tariffario a fronte della consegna da parte
del distributore obbligato dei titoli di efficienza energetica di cui
all'art.  17,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  della deliberazione n.
103/2003;
                              Delibera:
  di approvare il seguente provvedimento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1   Ai   fini   della  presente  deliberazione  si  applicano  le
definizioni  di  cui  all'art.  1,  comma  1.1,  dell'allegato A alla
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
18 settembre  2004,  n. 103 (di seguito: deliberazione n. 103/2003) e
inoltre le seguenti:
    a) conto  proprieta' e' il conto sul quale il Gestore del mercato
elettrico  registra  il numero e la tipologia di titoli di efficienza
energetica  in  possesso  di ogni singolo soggetto ammesso ad operare
nel  mercato  organizzato  dei titoli di efficienza energetica di cui
all'art. 10, comma 3, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
    b) contributo  tariffario  unitario  e'  il contributo tariffario
riconosciuto  dall'Autorita'  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1, dei
decreti  ministeriali  20  luglio  2004,  riferito  ad una tonnellata
equivalente di petrolio risparmiata, certificata secondo le modalita'
previste   dai   decreti   ministeriali   20 luglio   2004   e  dalla
deliberazione n. 103/2003 (di seguito: tep);
    c) distributore obbligato e' il distributore di energia elettrica
e   di  gas  naturale  soggetto  agli  obblighi  di  cui  ai  decreti
ministeriali 20 luglio 2004;
    d) obiettivo  specifico  aggiornato  e'  l'obiettivo  specifico a
carico del singolo distributore obbligato, maggiorato delle eventuali
quote  aggiuntive  derivanti  dalle compensazioni di cui all'art. 11,
comma 3, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
    e) titolo  di  efficienza  energetica  di  tipo I e' il titolo di
efficienza  energetica di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), della
deliberazione n. 103/2003;
    f) titolo  di  efficienza  energetica  di tipo II e' il titolo di
efficienza  energetica di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), della
deliberazione n. 103/2003;
    g) titoli  di  efficienza  energetica consegnati sono i titoli di
efficienza    energetica   sui   quali   il   distributore   richiede
all'Autorita'   l'erogazione   del  contributo  tariffario  ai  sensi
dell'art. 4, comma 4.1 della presente deliberazione.