L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 13 dicembre 2004;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
    la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  Visti:
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di   seguito:   l'Autorita)   30 maggio   1997,  n.  61/97,  recante
disposizioni  generali in materia di svolgimento dei procedimenti per
la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita';
    il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica
-  Periodo  di  regolazione  2004-2007 (di seguito: testo integrato),
approvato  con deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04,
come successivamente modificato e integrato;
    la deliberazione dell'Autorita' 4 marzo 2004, n. 23/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 23 giugno 2004, n. 98/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 135/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2004, n. 211/04;
   Considerato che:
    ai  sensi  del comma 4.1 del testo integrato, come modificato dal
comma 7.1 della deliberazione n. 135/04, entro il 15 ottobre 2004, le
imprese  distributrici  che  non  hanno  aderito al regime tariffario
semplificato  di  cui  all'art.  13  del  testo  integrato  medesimo,
dovevano proporre le opzioni tariffarie per l'anno 2005;
    ai  sensi del comma 4.3 del testo integrato, l'Autorita' verifica
la  compatibilita'  delle  opzioni  tariffarie proposte con i criteri
generali e specifici di cui alla parte II del testo integrato;
  Considerato che:
    122 imprese distributrici hanno aderito al regime semplificato di
cui all'art. 13 del testo integrato;
    51  imprese  distributrici  hanno  proposto all'Autorita' opzioni
tariffarie   base  per  il  servizio  di  distribuzione  dell'energia
elettrica  ai  fini  della  verifica di cui al comma 4.3 del medesimo
testo integrato;
    21  imprese  distributrici  hanno  proposto all'Autorita' opzioni
tariffarie  speciali  per  il  servizio di distribuzione dell'energia
elettrica ai fini della verifica di cui al citato comma 4.3 del testo
integrato;
  Considerato che:
    con  deliberazione n. 211/04 l'Autorita' ha sospeso i termini per
l'approvazione delle opzioni ulteriori domestiche per l'anno 2005;
    ai  fini  della verifica di conformita' delle proposte di opzioni
tariffarie  ai  criteri di cui alla parte II del testo integrato, non
sono  rilevanti  gli  elementi  diversi  da quelli tariffari, quali i
contributi  di  allacciamento  o  ogni  altra condizione contrattuale
della fornitura e della qualita' del servizio;
  Ritenuto  di  approvare  le  proposte  di opzioni tariffarie base e
speciali  per  l'anno  2005,  avanzate  dalle imprese distributrici e
risultate  conformi ai criteri generali e specifici di cui alla parte
II del testo integrato
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1. Ai   fini   della   presente  deliberazione  si  applicano  le
definizioni  contenute nell'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n.
5/04, e successive modificazioni, integrate come segue:
    testo   integrato   e'  il  testo  integrato  delle  disposizioni
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei
servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia
elettrica   -   Periodo   di  regolazione  2004-2007,  approvato  con
deliberazione  dell'Autorita'  n.  5/04, e successive modificazioni e
integrazioni;
    opzioni  base  sono le opzioni tariffarie base per il servizio di
distribuzione  dell'energia  elettrica, di cui al comma 7.1 del testo
integrato;
    opzioni  speciali  sono  le  opzioni  tariffarie  speciali per il
servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 7.2
del testo integrato;