L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 13 dicembre 2004;
  Visti:
    la legge 14 novembre1995, n. 481/1995;
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999);
    il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito:
decreto legislativo n. 164/2000);
    i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
    il   decreto   ministeriale   20 luglio   2004   recante   «Nuova
individuazione   degli   obiettivi   quantitativi   per  l'incremento
dell'efficienza  energetica  negli  usi  finali  di  energia, a sensi
dell'art.  9,  comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»
(di seguito: decreto ministeriale elettrico);
    il   decreto   ministeriale   20 luglio   2004   recante   «Nuova
individuazione  degli  obiettivi  quantitativi nazionali di risparmio
energetico  e  sviluppo  delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito:
decreto ministeriale gas);
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  Visti:
    la  deliberazione  11 luglio 2001, n. 156/01; la deliberazione 11
luglio 2001, n. 157/01;
    la   deliberazione  27 dicembre  2002,  n.  233/02  (di  seguito:
deliberazione n. 233/02;
    la  deliberazione  18 settembre  2003,  n.  103/03  (di  seguito:
deliberazione n. 103/03;
    la   deliberazione   30 gennaio   2004,   n.  5/04  (di  seguito:
deliberazione n. 5/04);
    la   deliberazione   14 luglio   2004,  n.  167/04  (di  seguito:
deliberazione n. 167/04);
    la   deliberazione  11 novembre  2004,  n.  200/04  (di  seguito:
deliberazione n. 200/04);
  Considerato che:
    l'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale elettrico
20 luglio  2004  determina  gli  obiettivi  quantitativi nazionali di
incremento  dell'efficienza  energetica degli usi finali a carico dei
distributori  di energia elettrica nell'anno 2005, ai sensi dell'art.
9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    l'art.  3,  comma  1,  lettera  a),  del decreto ministeriale gas
20 luglio  2004  determina  gli  obiettivi  quantitativi nazionali di
risparmio  energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili a carico dei
distributori  di  gas naturale nell'anno 2005, ai sensi dell'art. 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    l'art.  4,  comma  1,  dei  decreti  ministeriali  20 luglio 2004
stabilisce  che,  fino  all'emanazione dei decreti del Ministro delle
attivita'  produttive  di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, di
cui  al  secondo  capoverso del medesimo articolo, sono soggetti agli
obblighi di cui ai medesimi decreti rispettivamente i distributori di
energia  elettrica e i distributori di gas naturale che fornivano non
meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001;
    l'art.  4,  comma 2, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio
2004 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1,
del   medesimo  decreto,  che  deve  essere  conseguita  dal  singolo
distributore,  e'  determinata  dal  rapporto tra l'energia elettrica
distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla
propria  rete,  e  da  esso  autocertificata,  e  l'energia elettrica
complessivamente  distribuita sul territorio nazionale, determinata e
comunicata  annualmente  dall'Autorita'  per l'energia elettrica e il
gas (di seguito: Autorita), entrambe conteggiate nell'anno precedente
all'ultimo trascorso;
    l'art.  2,  comma 4, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio
2004   stabilisce   che   per   energia   elettrica  complessivamente
distribuita sul territorio nazionale si intende la somma dell'energia
elettrica  trasportata  ai  clienti  finali,  a  tutti  i  livelli di
tensione,   da   tutti   i  soggetti  aventi  diritto  ad  esercitare
l'attivita'   di   distribuzione   dell'energia  elettrica  ai  sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi
gli autoconsumi dei medesimi soggetti;
    l'art.  2,  comma 5, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio
2004   stabilisce   che  per  energia  elettrica  distribuita  da  un
distributore  si  intende  l'energia  elettrica trasportata a tutti i
livelli di tensione ai clienti finali connessi alla rete dello stesso
distributore,   avente   diritto   ad   esercitare   l'attivita'   di
distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo  16 marzo  1999,  n.  79, ivi inclusi gli autoconsumi del
distributore medesimo;
    l'art.  3,  comma  4, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004
prevede  che la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, del
medesimo decreto, che deve essere conseguita dal singolo distributore
e'  determinata  dal  rapporto  tra  la  quantita'  di  gas  naturale
distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla
sua  rete,  e da esso autocertificata, e la quantita' di gas naturale
distribuita   sul  territorio  nazionale,  determinata  e  comunicata
annualmente dall'Autorita', entrambe conteggiate nell'anno precedente
all'ultimo trascorso ed espresse in GJ;
  Considerato altresi' che:
    l'art.  14,  comma  2,  dei  decreti  ministeriali 20 luglio 2004
stabilisce    che   sono   fatti   salvi   i   procedimenti   avviati
dall'Autorita',  quelli  in  corso  e  i  provvedimenti emanati dalla
medesima  Autorita'  in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile
2001;
    con   deliberazione  n.  233/2002  l'Autorita'  ha  richiesto  ai
distributori  di  energia  elettrica  e di gas naturale che servivano
piu' di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 di autocertificare
il  numero  di  clienti  finali  serviti  al  31 dicembre  2001  e il
quantitativo  di  energia  elettrica  e  di  gas naturale distribuito
annualmente a partire dall'anno 2000;
    a  seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione
della   deliberazione  n.  233/2002  l'Autorita'  ha  identificato  i
distributori  di  energia  elettrica  e di gas naturale che servivano
almeno  100.000  clienti  finali  al 31 dicembre 2001 e dispone delle
autodichiarazioni relative al gas naturale distribuito nell'anno 2003
dai  distributori  che  servivano  almeno  100.000  clienti finali al
31 dicembre 2001;
    con   deliberazione  n.  167/2004  l'Autorita'  ha  richiesto  ai
distributori  di'  energia  elettrica  che  servivano piu' di 100.000
clienti   finali  al  31 dicembre  2001  di  trasmettere  annualmente
all'Autorita'  stessa, a partire dall'anno 2004, l'autocertificazione
della   quantita'   di   energia   elettrica   distribuita  nell'anno
precedente,   come   definita   dal  decreto  ministeriale  elettrico
20 luglio  2004;  ha  chiesto  al  Gestore della rete di trasmissione
nazionale  di trasmettere annualmente all'Autorita' stessa, a partire
dall'anno 2004, i dati consuntivi relativi al quantitativo di energia
elettrica   complessivamente  distribuito  sul  territorio  nazionale
nell'anno precedente, come definito dallo stesso decreto ministeriale
elettrico;  ha chiesto alle imprese di trasporto del gas naturale che
hanno  impianti di distribuzione interconnessi con le proprie reti di
trasmettere  all'Autorita'  stessa,  a partire dall'anno 2004, i dati
relativi  alla quantita' di gas naturale transitata presso i punti di
interconnessione nell'anno precedente;
    a  seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione
della deliberazione n. 167/2004 l'Autorita' dispone dei dati relativi
all'energia  elettrica  complessivamente  distribuita  sul territorio
nazionale   nell'anno   2003,  dei  dati  relativi  al  gas  naturale
complessivamente distribuito sul territorio nazionale nell'anno 2003,
e  dei dati relativi all'energia elettrica distribuita nell'anno 2003
dai  distributori  che  servivano  almeno  100.000  clienti finali al
31 dicembre 2001;
    l'art.  17,  comma  2, della deliberazione n. 103/2003 stabilisce
che  la dimensione commerciale dei titoli di efficienza energetica di
cui  all'art.  10 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e' pari a 1
tep e che ai fini dell'emissione dei titoli di efficienza energetica,
i risparmi di energia verificati e certificati ai sensi dell'art. 16,
comma  16.1  della medesima deliberazione vengono arrotondati a 1 tep
con criterio commerciale;
  Considerato infine che:
    l'art.  11,  commi 2 e 4, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004
prevede  che  l'Autorita'  verifichi  annualmente il conseguimento da
parte  dei  distributori degli obiettivi specifici annuali a ciascuno
di essi assegnati ai sensi dei medesimi decreti e commini sanzioni in
caso di inadempienza a tali obiettivi;
    l'art.  13,  comma  6,  dei  decreti  ministeriali 20 luglio 2004
prevede  che  il  50%  delle  risorse  di cui al comma 1 del medesimo
articolo  e'  destinato, previo parere favorevole del Ministero delle
attivita'  produttive  e  del Ministero dell'ambiente, alla copertura
dei   costi   di   un   programma   di   campagne  informative  e  di
sensibilizzazione  degli  utenti  finali,  eseguite  dalle imprese di
distribuzione nel periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005 e che la
ripartizione  delle  risorse  tra  le  imprese di distribuzione tiene
conto dell'obiettivo di ciascuna di esse, di cui all'art. 3, comma 4,
del medesimo decreto;
    l'art.  13,  comma  8,  dei  decreti  ministeriali 20 luglio 2004
prevede  che l'Autorita' adotti gli opportuni provvedimenti affinche'
la  Cassa  conguaglio  per il settore elettrico possa provvedere alla
esecuzione delle attivita' ad essa assegnate dal medesimo articolo.
  Ritenuto di:
    determinare  la  quota  degli obiettivi quantitativi nazionali di
cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  a),  dei  decreti ministeriali
20 luglio  2004,  che deve essere conseguita dai singoli distributori
di  energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui
ai decreti stessi;
    impartire  alla  Cassa  conguaglio  per  il  settore elettrico le
disposizioni  affinche'  si  possa  dare attuazione a quanto previsto
all'art. 13 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
                              Delibera:
  1. Di approvare il seguente provvedimento.
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1   Ai   fini   della  presente  deliberazione  si  applicano  le
definizioni  di  cui  ai  decreti  ministeriali 20 luglio 2004 e alla
deliberazione n. 167/2004.