IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, comma 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, della legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio del Ministri, del
9 dicembre  2002,  recante  «Disciplina  dell'autonomia finanziaria e
contabilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
23 luglio  2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
  Visto  il  decreto  del  Segretario  generale  della Presidenza del
Consiglio   dei   Ministri,   del   10 settembre   2002,  concernente
l'organizzazione  interna  del  Dipartimento della protezione civile,
che  prevede, nell'ambito delle attivita' inerenti all'organizzazione
ed alla gestione degli interventi in caso di emergenza, l'utilizzo di
nuclei operativi di emergenza anche all'estero;
  Visto  l'art.  1,  comma 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Visto l'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n, 49;
  Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di
cooperazione  internazionale,  partecipa alle attivita' di assistenza
alle   popolazioni   colpite  da  eventi  calamitosi  di  particolare
gravita';
  Considerato  che il 26 dicembre 2004 si e' verificato nell'area del
sud-est  asiatico  un  sisma  di notevole gravita' che ha determinato
maremoti  di  eccezionale  violenza,  e  che  ha interessato l'India,
l'Indonesia, la Malaysia, lo Sri Lanka, la Thailandia e le Maldive;
  Considerato  che  i  predetti  eventi  hanno  causato la perdita di
numerose  vite,  umane,  nonche'  la  distruzione  di numerosi centri
abitati colpiti dal sisma;
  Tenuto  conto  che  la situazione calamitosa derivante dal predetto
evento  sismico  e  dai  maremoti  e'  caratterizzata da una continua
evoluzione,   sicche'   e'   necessario  assicurare  l'indispensabile
attivita'   di   assistenza,   anche   mediante   le   definizione  e
l'espletamento  di  iniziative  per  l'evacuazione  di  coloro che si
trovano nelle zone interessate dall'evento, nonche' realizzando, ogni
intervento   per  garantire  un  completo  e  tempestivo  aiuto  alla
popolazione colpita dai predetti eventi;
  Ravvisata,  pertanto,  l'ineludibile  esigenza  di  inviare risorse
umane  e  materiali  per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di
particolare  urgenza, la situazione calamitosa verificatasi nell'area
interessata,  anche  mediante  la  piena e completa attivazione delle
strutture e delle componenti di protezione civile;
  Acquisita l'intesa del Ministero degli affari esteri;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:

                               Art. 1.

  1.  Nel  quadro  delle  iniziative  adottate  e  da  adottarsi  per
fronteggiare  le  situazioni  di  rischio  e  di  emergenza di cui in
premessa,   anche   in   un'ottica   di  necessaria  prevenzione,  il
Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad assumere tutte
le  iniziative  e  gli  interventi  utili  a  consentire,  anche alle
componenti  ed  alle  strutture  di  protezione  civile,  di  operare
nell'attuale   contesto   calamitoso   assicurando   ogni   possibile
assistenza  a  coloro  che  si  trovano  nelle zone interessate dagli
eventi,   avvalendosi   delle  risorse  umane  e  materiali  all'uopo
necessarie.
  2.  Per  il  perseguimento  degli  obiettivi  di cui al comma 1, il
Dipartimento  della  protezione civile e' autorizzato a disporre, ove
necessario    anche    autoritativamente    esercitando   poteri   di
requisizione,  per  l'utilizzazione  immediata  dei  necessari beni e
materiali da impiegarsi, pure per finalita' di prevenzione, con oneri
a  carico  del  Fondo  della protezione civile; parimenti dispone per
l'obbligatorio  espletamento  di  servizi  di  pubblica utilita', con
oneri a carico del Fondo di protezione civile.
  3.   Il   Dipartimento   della   protezione  civile  e',  altresi',
autorizzato  a  stipulare direttamente, o attraverso altre strutture,
contratti, ove necessario mediante affidamenti diretti o a trattativa
privata, stante la situazione di somma urgenza, per l'acquisizione di
forniture  di  beni  e  servizi  idonei  a  garantire  il piu' celere
perseguimento delle finalita' di cui alla presente ordinanza, nonche'
a  stipulare  polizze  assicurative  a garanzia di eventuali danni in
favore del personale inviato in missione all'estero.
  4. Il personale del Dipartimento della protezione civile inviato in
loco   puo'   provvedere,  con  le  procedure  di  cui  al  comma  3,
all'acquisizione  urgente  di beni e servizi in Italia ed all'estero,
nei limiti dei fondi posti a disposizione dal Dipartimento stesso.